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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19931/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e le memorie; considerato innanzitutto che i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame degli atti di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in presenza di una "doppia conforme" (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). osservato che a pg. 6 vengono compiutamente delineate le ragioni (testimoniali e documentali) dimostrative della consapevolezza da parte dell'imputato di effettuare le lavorazioni, a soddisfazione di ordini 'alieni', con materiale ricevuto, con clausola d'esclusiva, dalla ICEL s.c.a., a conferma della intenzionalità (e quindi del dolo) della condotta di appropriazione posta in essere; ritenuto in relazione al ricorso del responsabile civile, di dover confermare integralmente la motivazione a supporto del diniego di rinvio, logica applicazione dello stato della giurisprudenza sul tema; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile ICEL soc. consortile per azioni che liquida in complessivi C 2.500,00 oltre ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e le memorie; considerato innanzitutto che i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame degli atti di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in presenza di una "doppia conforme" (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). osservato che a pg. 6 vengono compiutamente delineate le ragioni (testimoniali e documentali) dimostrative della consapevolezza da parte dell'imputato di effettuare le lavorazioni, a soddisfazione di ordini 'alieni', con materiale ricevuto, con clausola d'esclusiva, dalla ICEL s.c.a., a conferma della intenzionalità (e quindi del dolo) della condotta di appropriazione posta in essere; ritenuto in relazione al ricorso del responsabile civile, di dover confermare integralmente la motivazione a supporto del diniego di rinvio, logica applicazione dello stato della giurisprudenza sul tema; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile ICEL soc. consortile per azioni che liquida in complessivi C 2.500,00 oltre ac
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