CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
m s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 93/2024 depositatail 17 gennaio 2024;Numero registro generale 16636/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 23362/2026Data pubblicazione 16/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:1. Il contenzioso originario nasce da una domanda di risarcimento dei danniproposta, dinanzi al Tribunale di Pesaro, con rito sommario di cognizione,da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PietroBeghelli quale proprietario e di [OSCURATO:SOCIETA]. quale conduttrice di un immobileconfinante con quello di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], alla viadell’Orizzonte n. 5.Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio, eccependo il [OSCURATO:SOCIETA] lapropria carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda, esostenendo [OSCURATO:SOCIETA]. la infondatezza della pretesa.Il Tribunale, istruita la causa mediante acquisizione di relazione di unaccertamento tecnico preventivo e la disposizione di consulenza tecnica diufficio, accolse la domanda e condannò in solido i resistenti a corrisponderea [OSCURATO:SOCIETA]. la complessiva somma di euro 97.642,30.2. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello. [OSCURATO:PERSONA] del pari proposeimpugnazione. In entrambe le cause si costituì in giudizio [OSCURATO:SOCIETA].,che chiese il rigetto dei gravami.La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 93/2024 ha ridotto lacondanna a euro 78.517,30, decurtando dall’originaria liquidazione euro19.125 ritenendo che vi fossero danni non ascrivibili al Beghelli e a Sifims.r.l., e ha confermato la sentenza di primo grado per il resto salvo che inpunto di spese, procedendo a una compensazione del 30% sia delle spesedi primo grado che di quelle di appello.3. Propongono rispettivo ricorso per cassazione sia [OSCURATO:PERSONA], conquattro motivi, sia [OSCURATO:SOCIETA]., con sei motivi, di cui i primi quattro identicia quelli del ricorso del Beghelli e due che, sebbene non intestati come tali,costituirebbero ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatociascuno memoria.r.g. 16636/2024ad. 26/05/2026; estensore: C. Vallepag. 2Numero registro generale 16636/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 23362/2026Data pubblicazione 16/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale del Beghelli denuncia:I) violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione sul contenutooggettivo della prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. (errata percezione circa la parziale presenza di nesso di causatra opere svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. e danni lamentati da [OSCURATO:SOCIETA].);II) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessapronuncia in ordine all’istanza di rinnovazione della consulenzatecnica di ufficio anche in relazione ad accertamenti pregiudiziali noneffettuati in sede di accertamento tecnico preventivo) in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.;III) violazione e falsa applicazione dell’art. 887 c.c. (mancataapplicazione dei criteri di riparto degli oneri necessari al ripristino dellaconformità del muro di confine tra le due proprietà) in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.;IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessapronuncia in ordine ai criteri di riparto degli oneri necessari alripristino della conformità del muro di confine tra le due proprietà inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2. Il ricorso incidentale (in memoria definito ad adiuvandum) di [OSCURATO:SOCIETA]denuncia:I) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia in ordine ai criteri di riparto degli oneri necessari alripristino della conformità del muro di confine tra le due proprietà inrelazione all’art. 360 primo comma, n. 4, c.p.c.;II) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessapronuncia in ordine all’istanza di rinnovazione della consulenzatecnica di ufficio anche in relazione ad accertamenti pregiudiziali noneffettuati in sede di accertamento tecnico preventivo) in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.;r.g. 16636/2024ad. 26/05/2026; estensore: C. Vallepag. 3Numero registro generale 16636/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 23362/2026Data pubblicazione 16/07/2026III) violazione e falsa applicazione dell’art. 887 c.c. (mancataapplicazione dei criteri di riparto degli oneri necessari al ripristino dellaconformità del muro di confine tra le due proprietà) in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.;IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia in ordine ai criteri di riparto degli oneri necessari alripristino della conformità del muro di confine tra le due proprietà inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.;V) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia in ordine alle domande svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. nelle note ditrattazione scritta del 14 giugno 2022, formulate sulla base di fattinuovi intervenuti nel corso del giudizio di appello, in relazione all’art.360 primo comma n. 4, c.p.c.;VI) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.3. Il ricorso incidentale, così espressamente definito, e che contiene dueulteriori motivi oltre ai quattro, come già detto identici ai quattro delricorso principale, non risulta, sulla base degli atti prodotti in viadigitale, essere stato notificato.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione relativa all’applicabilità dell’art. 887c.c. sia di particolare rilevanza in diritto e meriti, pertanto, latrattazione in sede di pubblica udienza. Al fine di consentire la pienaesplicazione del contraddittorio nella trattazione in pubblica udienzadeve peraltro ordinarsi a [OSCURATO:SOCIETA]. di fornire la prova dellanotificazione del ricorso incidentale e, qualora non vi abbia giàprovveduto, di effettuare la notifica nei trenta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza. P.Q.Mr.g. 16636/2024ad. 26/05/2026; estensore: C. Vallepag. 4Numero registro generale 16636/2024Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 23362/2026Data pubblicazione 16/07/2026Rimette la causa in pubblica udienza e ordina a [OSCURATO:SOCIETA]. di fornire la provadella notificazione del ricorso incidentale e, qualora non vi abbia giàprovveduto, di effettuare la notifica nei trenta giorni dalla comunicazionedella presente ordinanza.Così deciso in Roma, in data 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosir.g. 16636/2024ad. 26/05/2026; estensore: C. Vallepag. 5