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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33522/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CIRO' avverso la sentenza in data 25/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- TENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha così concluso: "accoglimento del ricorso"; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/05/2022 della Corte di appello di Potenza, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 05/03/2019 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di truffa.

Deduce:

1.1. Violazione di legge, nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 1781 lettera b) e c), cod.proc.pen. per violazione dell'art. 23-bis, comma 2, decreto- legge n. 137 del 2020, per la mancata trasmissione delle conclusioni del procuratore generale.

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, pronunciata a seguito di rito cartolare, senza che alla difesa dell'imputato venissero comunicate le conclusioni del Procuratore generale.

1.2. Vizio di motivazione per l'omessa valutazione degli elementi di prova a favore dell'imputato.

Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata considerazione di un elemento di prova in favore dell'imputato, emerso dalle dichiarazioni della persona offesa e non valutate dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie», (Sez. 2 - , Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01).

Pregiudizio che non è stato adeguatamente specificato nel caso in esame.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Il ricorrente sostiene che dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] emergevano circostanze non valutate dalla Corte di appello, dalle quali si poteva dedurre che «il solo presunto accredito in favore (apparentemente) del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere ritenuto elemento che, al di là di ogni ragionevole dubbio, provi la responsabilità del Ferraro, laddove, dall'istruttoria, emergeva, altresì, che l'imputato stesso potesse essere soggetto truffato».

Ciò premesso, va osservato che la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti ovvero quella di non avere dato risposta a tutte le deduzioni difensive, costituiscono censure di merito della decisione, in quanto tendono implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, offrendo una valutazione alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. 2 è Il giudice di merito, infatti, non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

E in effetti le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

2. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CIRO' avverso la sentenza in data 25/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- TENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha così concluso: "accoglimento del ricorso"; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/05/2022 della Corte di appello di Potenza, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 05/03/2019 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge, nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 1781 lettera b) e c), cod.proc.pen. per violazione dell'art. 23-bis, comma 2, decreto- legge n. 137 del 2020, per la mancata trasmissione delle conclusioni del procuratore generale. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, pronunciata a seguito di rito cartolare, senza che alla difesa dell'imputato venissero comunicate le conclusioni del Procuratore generale. 1.2. Vizio di motivazione per l'omessa valutazione degli elementi di prova a favore dell'imputato. Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata considerazione di un elemento di prova in favore dell'imputato, emerso dalle dichiarazioni della persona offesa e non valutate dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie», (Sez. 2 - , Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01). Pregiudizio che non è stato adeguatamente specificato nel caso in esame. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente sostiene che dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] emergevano circostanze non valutate dalla Corte di appello, dalle quali si poteva dedurre che «il solo presunto accredito in favore (apparentemente) del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere ritenuto elemento che, al di là di ogni ragionevole dubbio, provi la responsabilità del Ferraro, laddove, dall'istruttoria, emergeva, altresì, che l'imputato stesso potesse essere soggetto truffato». Ciò premesso, va osservato che la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti ovvero quella di non avere dato risposta a tutte le deduzioni difensive, costituiscono censure di merito della decisione, in quanto tendono implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, offrendo una valutazione alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. 2 è Il giudice di merito, infatti, non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. E in effetti le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 2. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
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