CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25805/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte et ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14707/2019 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA]", con sede in Modena, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, ove elettivamente domiciiliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRO[OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 6 novembre 2018 n. 2587/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA]" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 6 novembre 2018 n. 2587/04/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di due procedure "DOCFA" (all'esito, rispettivamente, di fusione di unità catastali e di ridistribuzione di spazi interni), in relazione a due porzioni di un fabbricato sito in Modena, denominato "[OSCURATO:PERSONA]" ed inserito nell'elenco degli immobili di notevole interesse storico, artistico ed architettonico, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Modena col n. 791/03/2015, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la tipologia catastale di un edificio non possa estendersi in modo automatico ad ogni singola porzione che lo componga, essendo compatibile il vincolo storico-architettonico sull'intero edificio con la destinazione commerciale di singoli locali. Il ricorso è affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Oltre a chiedere la riunione per connessione con altri procedimenti pendenti tra le medesime parti dinanzi a questa Corte (in particolare, con i procedimenti iscritti ai nn. 3633/2022 R.G. e 3645/2022 R.G.), la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione (verosimilmente, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 118 disp. att. cod. proc. civ.), nonché per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello dal giudice di secondo grado con carenza di motivazione, non essendo stata presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ragione della formazione del giudicato esterno (sulla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 23 gennaio 2002 n. 287/03/2001) in relazione alla classificazione catastale in categoria A/9 del fabbricato nella sua interezza. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per travisamento della domanda (verosimilmente, per violazione dell'art. 2909 cod. civ.), nonché per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il giudicato esterno sulla unitarietà della classificazione catastale del fabbricato non fosse vincolante in relazione alle unità immobiliari di successiva generazione (per effetto di variazione catastale) nell'ambito del medesimo fabbricato, laddove si trattava, comunque, di unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si ritiene di dover disattendere l'istanza di riunione per connessione con altri procedimenti pendenti tra le medesime parti dinanzi a questa Corte (in particolare, con i procedimenti iscritti ai nn. 3633/2022 R.G. e 3645/2022 R.G.), valutandosi di poter addivenire ad una separata decisione del presente procedimento. 1.1 Ciò premesso, il primo motivo è infondato. 1.2 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5", 13 aprile 2021, n. 9627). 1.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata ed articolata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità in relazione alla formazione di un giudicato esterno tra le medesime parti sulla unitaria classificazione catastale dell'intero edificio in categoria A/9. Secondo la sentenza impugnata, infatti, «(...) dalla circostanza che analoga questione relativa al classamento di diverse unità immobiliari facenti parte del palazzo sia stata risolta con sentenza definitiva favorevole alla contribuente non discende alcuna preclusione a conoscere della vicenda trattandosi di due nuove unità immobiliari, non censite, nell'attuale configurazione, al momento dello svolgimento del presente giudizio», con la conseguenza che «la Commissione non è vincolata dal principio di diritto in esso formulato». Ne deriva che il decisum soddisfa in maniera più che esaustiva il canone del minimo costituzionale. 1.4 Inoltre, si deve escludere la stessa ipotizzabilità del vizio di omessa pronunzia (art. 112 cod. proc. civ.), essendo :stata vagliata e decisa la questione della vincolatività della precedente decisione nel presente procedimento. 2. Il secondo motivo è, parimenti, infondato. 2.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, il passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 23 gennaio 2002 n. 287/03/2001 - a definizione di un precedente procedimento tra le medesime parti - sulla classificazione catastale in categoria A/9 dell'intero fabbricato in ragione della soggezione di ogni sua parte al vincolo storico-artistico precluderebbe le successive variazioni catastali (anche se conseguenti a modifiche dello stato di fatto) di singole porzioni con l'attribuzione di una diversa categoria (come, nel caso di specie, della categoria C/1, in dipendenza della destinazione ad attività commerciale). 2.2 All'opposto, a dire della controricorrente, l'automatica attribuzione della categoria A/9 ad un intero palazzo soltanto perché esso è oggetto di un vincolo storico-artistico sarebbe illogico ed illegittimo, in quanto il complesso procedimento di classamento catastale e di conseguente determinazione della rendita ha una precipua finalità economico-fiscale correlata alla ricostruzione della capacità contributiva (art. 53 Cost.) di ogni cittadino a seconda del reddito che ricava dai suoi beni, sicché né si potrebbe mai prescindere dalla utilizzazione attuale propria di ciascuna unità immobiliare compresa nel palazzo e al diverso reddito che è suscettibile di produrre, né avrebbe senso attribuire (per superare tale aspetto economico-fiscale) una rilevanza decisiva ai pregi artistici e storici dell'immobile presi in considerazione dalla legislazione sulla tutela delle cose d'arte. Tali pregi, invero, potrebbero, al più, essere presi in considerazione per l'attribuzione della categoria A/9 nell'unico caso in cui "i castelli o i palazzi", a cui essa si riferisce, fossero destinati ad abitazione (in quanto tutte le altre categorie comprese nel medesimo gruppo A riguardano pressoché tutte abitazioni), ma ciò sempre con effetti limitati ad una singola unità immobiliare compresa nel palazzo ed adibita ad abitazione ovvero all'ipotesi di un palazzo costituente un'unica unità immobiliare e, comunque, non mai nel caso di unità immobiliari adibite a destinazioni commerciali. 2.3 Secondo una risalente pronunzia di questa Corte, i castelli o palazzi che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato ai proprietari, di interesse artistico e storico ai sensi e per gli effetti deli artt. 2 e 3 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 - ancorché divisi catastalmente in più unità immobiliari distinte - quale che sia la loro destinazione e la natura del reddito ricavatone, vanno censiti in catasto attribuendo loro la categoria A/9, atteso che questa, diversamente dalle altre, si caratterizza per la natura intrinseca della costruzione (castello o palazzo di eminenti pregi artistici e storici) anche indipendentemente dalla sua destinazione o meno ad abitazione (in termini: Cass., Sez. 1^, 19 novembre 1993, n. 11445). Il nucleo essenziale di tale pronuncia poggia sulle seguenti proposizioni: 1) la pressoché totalità delle categorie catastali dei vari gruppi, secondo il quadro redatto dalla Direzione Generale del catasto del Ministero delle Finanze (in relazione al R.D.L. 13 aprile 1939 n. 653, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249), si caratterizza per la particolare destinazione dell'unità immobiliare (abitazioni ed uffici, per il gruppo A; collegi, caserme, case di cura etc., per il gruppo B; negozi; botteghe, magazzini etc., per il gruppo C; immobili "a destinazione speciale", per il gruppo D; immobili "a destinazione particolare", per il gruppo E; 2) la categoria A/9 (relativa a "castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici") reca eccezione a tale criterio, caratterizzandosi per la natura intrinseca della costruzione, indipendentemente dalla sua concreta destinazione; 3) considerato che i castelli od i palazzi hanno, nell'attuale realtà, precise destinazioni (tutte tendenzialmente contemplate nel quadro di cui sopra), è inimmaginabile che si sia istituita la relativa categoria sul presupposto che essi immobili non siano adibiti a nessuna delle destinazioni ivi indicate, l'opinione contraria ostando alla valorizzazione di tali beni culturali. Infatti, stando al convincimento allora espresso dai giudici di legittimità: «a) se il pregio storico o artistico è stato riconosciuto dal competente Ministero all'edificio "in toto et in qualibet sua parte" (...); b) se, conseguentemente, gli oneri e vincoli gravanti la proprietà di esso non possono non riferirsi anche ad ogni singola sua parte, sicché il reddito di cui ciascuna è suscettibile deve essere considerato "pro parte" pur sempre minore di quello apparente per effetto di tutti quei pesi che gravano i beni culturali e che in precedenza si sono ricordati; c) se è vero che (...) sarebbe arbitrario, nel silenzio del legislatore, ritenere compatibile con l'inquadramento nella cat. A/9 solo gli edifici destinati ad abitazione, non può non concludersi che detta categoria deve essere attribuita a ciascuna unità immobiliare, in cui l'edifico si trovi catastalmente diviso, quale che sia la destinazione che essa abbia e la natura del reddito ricavatone» (leggasí, in motivazione: Cass., Sez. 1^, 19 novembre 1993, n. 11445). 2.4 Il rigore di questa tesi è, comunque, attenuate dalla collaterale considerazione che immobili, pur riconosciuti di interesse storico o artistico, si trovino classificati in categorie diverse dalla A/9 e che castelli e palazzi non esauriscano l'intera categoria degli immobili di interesse storico e artistico; «(..) basti pensare che nella suddetta categoria rientrano anche immobili che, pur avendo indubbi pregi storici o artistici, non possono essere considerati né castelli, né palazzi, quali, ad es. ville, giardini, portici, gallerie, case di semplice fattura e di piccola mole (quale può essere, ad es. la casa natale di un personaggio illustre di umili origini), singoli locali di immobili più complessi etc.». Ancora: « "Castello", invero, significa, - nel lessico comune che qui deve essere tenuto presente ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, "grande e maestosa residenza signorile (almeno in origine), strutturata a fortificazione, tipica dimora di signori feudali o rinascimentali o costruita anche in epoca più tarda ma a somiglianza di essa". E per "palazzo", d'altra parte, deve intendersi: "edificio di notevole impegno e sviluppo architettonico, adibito nel suo complesso ad abitazione signorile o a sede di pubblici uffici e - oggi per estensione -, caseggiato cittadino, ma pur sempre di notevole mole unitaria e a più piani, comprendente un numero notevole di appartamenti ed, eventualmente, di negozi e uffici o adibito ad altre destinazioni di notevole spicco socio-economico". Queste definizioni sono sufficienti per dimostrare che la categoria A/9, lungi dal poter essere attribuita a tutti gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, può ricom prendere soltanto edifici di ben specifiche e non comuni caratteristiche, anche se, certamente, tra i più rilevanti (per qualità anche se non per quantità) tra tutti quelli che costituiscono il patrimonio culturale della Nazione e che richiedono più ingenti spese di manutenzione: il che spiega perfettamente perché meritino, anche fiscalmente una considerazione particolare» (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^, 19 novembre 1993, n. 11445). In sintonica continuità con siffatti principi, le successive pronunzie di questa Corte in materia catastale hanno rimarcato l'esiguità tipologica delle categorie dei "castelli"e dei "palazzi", insistendo sulla precisazione che la categoria A/9 non possa essere attribuita a tutti gli immobili riconosciuti di interesse storico artistico ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, ma possa comprendere soltanto edifici di ben specifiche e non comuni caratteristiche, i più rilevanti tra quellií che costituiscono il patrimonio culturale della nazione, che richiedono più urgenti spese di manutenzione e che meritino conseguentemente, anche fiscalmente, una considerazione particolare (in termini: Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2003, n. 4338; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2003, n. 7441; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2003, n. 11369). 2.5 Questo indirizzo è stato, però, disatteso da un coevo arresto di questa Corte in materia di "equo canone" con dirette e significative implicazioni proprio sulla classificazione catastale dei "palazzi di preminenti pregi artistici e storici". Secondo i giudici di legittimità: «Se nel linguaggio comune, cui deve farsi riferimento ex art. 12 disp. prel. c. c., il "castello" identifica una "grande e maestosa residenza signorile (almeno in origine), strutturata a fortificazione, tipica dimora di signori feudali o rinascimentali" (...), nello stesso senso di residenza, cioè di luogo di abitazione, non può non intendersi, per identità di materia, il "palazzo" (anche se è innegabile che il termine ha un contenuto più ampio, sotto il profilo della normale destinazione del bene). Del resto, tutte le altre categorie catastali del gruppo A (fatta eccezione della categoria A/10, relativa ad "uffici e studi privati") sono relative ad abitazioni, mentre poi la categoria A/9 significativamente segue, suggerendo quasi un'ipotesi di elencazione in progressione, la categoria (A/8) relativa ad "abitazioni in villa". Né coglie il segno, in contrario, la sentenza de qua laddove sostiene, per negare la destinazione abitativa propria dei castelli, che, sebbene essi originariamente servissero ad abitazione dei signori feudali o rinascimentali che li possedevano, non erano affatto escluse secondario destinazioni di natura commerciale, in connessione con l'economia curtense dell'epoca (quali botteghe, laboratori, magazzino, sol che si consideri che il termine in questione dev'essere inteso nel significato oggi acquistato - che la legge si riferisce all'oggi - e non a quello di un tempo. L'infondatezza dell'opinione qui confutata pare del resto ulteriormente confermata ove si consideri: 1) che unità immobiliari aventi una propria specifica destinazione ed un proprio diverso classamento catastale finirebbero altrimenti per confluire indistintamente, al di fuori di una qualunque esplicita previsione derogatoria, nella categoria A/9, pur conoscendo, la disciplina de qua, una disposizione siffatta, che è quella - solo quella, si noti - che stabilisce che le biblioteche, le pinacoteche, i musei le gallerie e le accademie, che di per sé fanno parte della categoria 8/6, appartengano invece alla categoria A/9 qualora abbiano sede nei relativi edifici. Vale qui, in sostanza, il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit taquit; 2) che, se il sistema catastale ha per finalità la determinazione dei redditi degli immobili censiti, secondo la loro effettiva destinazione, l'applicazione dell'opposta tesi condurrebbe, di contro all'intendimento della legge, a risultati non coerenti con la realtà delle cose, e semplicemente apparenti (o figurativi). Oltre tutto, la situazione di favore, che in tale modo si determinerebbe nei confronti del contribuente, non parrebbe collegabile al pur gravoso complesso di vincoli ed obblighi dato dalla legge 1089/1939 (in questo senso, invece, Cass.11445/93) in mancanza di qualsiasi riscontro normativo. In definitiva, deve negarsi la premessa relativa al diverso criterio di qualificazione della categoria A/9, e con essa vanno rifiutate le conseguenze che (pur coerentemente) ne sono state tratte, così potendosi affermare che i palazzi di interesse storico od artistico vanno classati nella categoria A/9 solo se destinati ad abitazione. Non occorre, tuttavia, (...) che tale destinazione comprenda l'intero palazzo, bastando che sia relativa pur ad una sola parte di esso, allorché tale parte, nonostante le minori dimensioni, si possa considerare - a questi soli fini -, ripetendo le caratteristiche architettonico-costruttive del tutto, un palazzo di eminenti pregi storici od artistici, secondo l'incensurabile valutazione del giudice del merito. La conclusione, conviene puntualizzare, si coordina perfettamente con quanto stabilito da Cass. 8 ottobre 1985 n. 4897, richiamata dal secondo giudice, giacché tale decisione - in conformità della pacifica giurisprudenza, che ammette, in materia locatizia, la disapplicazione dell'atto di classamento - giunse ad affermare, attraverso una compiuta analisi delle norme previste per la determinazione dell'equo canone, che il coefficiente correttivo della tipologia catastale ex art. 16 si riferisce alla specifica unità immobiliare oggetto del contratto di locazione e non all'edificio di cui quella faccia eventualmente parte, traendone la conseguenza che, pur in presenza di un classamento catastale di tale edificio, non comportando esso automaticamente la medesima tipologia per l'unità immobiliare locata, questa (mancante di specifico classamento) va considerata come immobile non censito, con la correlativa legittimità della determinazione della categoria catastale da parte dell'U.T.E. a norma del secondo comma dell'art. 16 citato» (leggasi, in motivazione: Cass., Sez. 3^, 17 aprile 2000, n. 4922). Da qui l'enunciazione del principio per cui, al fini dell'applicabilità o meno delle norme sull'equo canone, i palazzi di interesse storico o artistico vanno considerati di categoria A/9 solo se destinati ad abitazione. Tale destinazione non deve necessariamente comprendere l'intero palazzo è può essere relativa pur ad una sola parte di esso, allorché tale parte, nonostante le minori dimensioni, si possa considerare, ripetendo le caratteristiche architettoniche-costruttive del tutto, un palazzo di eminenti pregi storici o artistici, secondo l'incensurabile valutazione del giudice di merito (in termini: Cass., Sez. 3^, 17 aprile 2000, n. 4922). Su tale linea, traendo le conseguenze insite nel nuovo orientamento, ulteriori pronunzie in materia locatizia hanno stabilito che, in tema di locazioni di immobili urbani per uso di abitazione ed ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392, i palazzi di interesse storico od artistico vanno classati nella categoria A/9 solo se destinati ad abitazione. Con specifico riferimento all'ipotesi di frazionamento di un immobile in distinte unità immobiliari, la tipologia catastale di un edificio non determina automaticamente la medesima tipologia per ogni singola unità immobiliare che ne faccia parte, ben potendo il giudice - disapplicando il classamento effettuato dall'U.T.E. ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E - attribuire a tali unità una diversa categoria catastale legittimante l'applicazione dell'equo canone, avuto riguardo alle relative condizioni concrete ed alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Peraltro, il giudice di merito, cui è demandata l'insindacabile valutazione di attribuire o merlo ad un singolo immobile, facente parte di un più ampio edificio dichiarato di interesse artistico e storico, una tipologia diversa dalla categoria A/9, non può prescindere, nel compiere tale valutazione, dal rilievo che anche una sola unità immobiliare dell'intero edificio, nonostante le minori dimensioni, può in concreto ripetere le caratteristiche architettonico - costruttive del tutto (in termini: Cass., Sez. 3^, 24 giugno 2003, n. 10013; Cass., Sez. 3^, 28 maggio 2004, n. 10314; Cass., Sez. 3^, 10 agosto 2004, n. 15422; Cass., Sez. 6^-3, 9 dicembre 2010, n. 24894; Cass., Sez. 3^, 17 luglio 2012, n. 12226; Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2013, n. 14867; Cass., Sez. 3", 21 agosto 2013, n. 19301; Cass., Sez. 3^, 29 novembre 2013, n. 26802). 2.6 Sulla scia di tale esegesi (che è stata opportunamente richiamata) si colloca anche la circolare emanata dall'Agenzia del Territorio il 9 ottobre 2012 n. 5, la quale, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), ha «evidenziato che il riconoscimento dell'interesse culturale di un immobile e il conseguente assoggettamento al regime vincolistico non influisce ex se sull'operazione di accertamento catastale dell'immobile stesso e, quindi, non è determinante, né condizionante, ai fini dell'attribuzione della relativa categoria catastale» e che, «(...) per converso, l'attribuzione ad una unità immobiliare della relativa categoria catastale non può condizionare l'eventuale, successivo, riconoscimento dell'interesse culturale, da cui scaturiscono le forme di tutela, previste dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e le correlate agevolazioni fiscali». Ancora: «Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, può affermarsi che l'attribuzione della categoria catastale va effettuata, esclusivamente, sulla base della destinazione e delle caratteristiche, costruttive e tipologiche, proprie dell'unità immobiliare, a prescindere dall'intervenuto riconoscimento o meno dell'interesse culturale».Secondo l'Agenzia del Territorio, «(..) non può quindi stabilirsi una correlazione tra il riconoscimento di immobile vincolato ed una specifica categoria catastale. Al riguardo, si evidenzia che, ad un immobile vincolato di interesse culturale, è attribuita una delle categorie previste nel quadro di qualificazione della zona censuaria di riferimento, sulla base delle proprie caratteristiche intrinseche. Un ulteriore ambito di riflessione è costituito dal classamento degli immobili nella categoria catastale A/9 - Castelli, Circolare del 09/10/2012 n. 5 - Agenzia del Territorio - [OSCURATO:PERSONA] e cartografia Pagina 2 palazzi di eminenti pregi artistici o storici, posto che l'inquadramento in tale categoria viene spesso richiesto nell'erronea convinzione che si tratti della categoria di riferimento per gli immobili riconosciuti di interesse culturale. Con specifico riguardo all'attribuzione di detta categoria, l'Istruzione II del 24 maggio 1942 sull'accertamento e il classamento, emanata dalla Direzione Generale del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero delle Finanze, stabilisce che: "Un castello che nella sua attuale destinazione costituisce una sola unità immobiliare ad uso di abitazione si accerta nella categoria A/9. Se la destinazione risulta attualmente mutata, il castello si accerta nella categoria che compete alla nuova destinazione o a quella delle singole unità immobiliari in cui eventualmente è diviso". (cfr. Appendice E). In proposito, sembra opportuno richiamare anche i chiarimenti forniti dalla medesima Direzione Generale con Circolare n. 5 del 14 marzo 1992 le cui indicazioni devono ritenersi tuttora applicabili (pur essendo superata per la parte relativa al quadro di qualificazione) laddove, con riferimento alla categoria A/9, viene ulteriormente precisato che: "Si iscriveranno in questa categoria i castelli e i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono compatibili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie" (cfr. nota 7 al Quadro generale delle categorie). Sulla base degli orientamenti richiamati, può affermarsi, dunque, che l'inquadramento nella categoria catastale A/9 dipende, esclusivamente, dalle caratteristiche costruttive e tipologiche proprie dell'immobile, tenendo conto delle specifiche indicazioni contenute nella normativa e prassi catastale; l'attribuzione di tale particolare categoria, quindi, non è direttamente connessa all'avvenuto riconoscimento dell'interesse storico e artistico del bene, che, in astratto, potrebbe anche non sussistere». La posizione conclusiva è stata così riepilogata: « - se un immobile viene dichiarato di interesse culturale e sottoposto al regime vincolistico previsto dalla normativa in esame, lo stesso, a prescindere dalla sussistenza del vincolo, mantiene l'inquadramento nella categoria catastale corrispondente alle caratteristiche proprie dell'immobile stesso, che, quindi, non corrisponde necessariamente alla categoria A/9; - nella categoria A/9, invece, saranno inquadrabili soltanto gli immobili che presentano le particolari caratteristiche costruttive e tipologiche, coerenti con quelle specificatamente previste per tale categoria, indipendentemente dalla sussistenza del vincolo di interesse culturale». 2.7 In tale direzione, sia pure con riguardo alle imposte dirette, muovendo dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 15 luglio 2003 n. 346, la quale - nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - ha ritenuto che la scelta del legislatore appare «tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'art. 9 Cost., comma 2», con la conseguenza che questo «complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'art. 9 C:ost., comma 2» non muta, né nella sostanza, né nella gravosità, a seconda della destinazione, ad uso abitativo o ad uso diverso, o anche della categoria catastale di classificazione dell'immobile che ne sia specificamente oggetto, costituendo gli immobili di interesse storico - artistico, sotto l'indicato aspetto, una categoria omogenea, questa Sezione ha desunto che il richiamato art. 11, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, nel fissare l'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, prevede che esso va determinato sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ai fini dell'applicazione di tale regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non rileva né la destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, né la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, né la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato (Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2009, n. 14149; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2009, n. 28078; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2012, n. 19251; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2022, n. 5151). 2.8 Prendendo atto della delineata evoluzione della giurisprudenza di legittimità, si deve ormai ritenere che la classificazione catastale in categoria A/9 postula che gli edifici di pregio storico ed artistico abbiano una destinazione abitativa nel loro complesso, non essendo compatibile l'attribuzione di tale categoria con una destinazione diversa anche di singole porzioni. Per cui, l'apposizione del vincolo di interesse storico- artistico ex Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (ora ex D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42) abilita alla classificazione catastale in categoria A/9 soltanto se l'intero edificio abbia destinazione abitativa. Inoltre, si può aggiungere che l'attribuzione della categoria A/9 riguarda soltanto gli edifici costituiti da una sola unità immobiliare ad uso abitativo, mentre se l'edificio viene frazionato in una pluralità di unità immobiliari, queste possono essere classificate nelle singole categorie del gruppo A in base alle rispettive caratteristiche (anche se è verosimile per ognuna l'attribuzione della categoria A/1). Posto, quindi, che: «È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie», ne discende che è ben possibile una variazione catastale riguardante singole porzioni di un edificio di interesse storico-artistico che, in relazione al mutamento della destinazione abitativa, in connessione ad un correlativo adeguamento delle caratteristiche strutturali ed architettoniche, attribuisca la corrispondente categoria nell'ambito dei gruppi previsti dalla disciplina vigente in materia, ferma restando la conservazione della categoria A/9 per la restante parte dell'edificio con destinazione abitativa. 2.9 Ciò detto, la formazione di un giudicato esterno su una sentenza del giudice tributario tra le medesime parti che - in aderenza al più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità - abbia riconosciuto la legittimità della classificazione catastale in categoria A/9 dell'intero edificio di interesse storico-artistico, prescindendo dal frazionamento del medesimo in più unità immobiliari e dalla specifica destinazione di ciascuna unità immobiliare, è vincolante ex art. 2909 cod. civ. soltanto in relazione alla situazione fattuale "cristallizzata" (cioè, in relazione alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) al momento della decisione. Pertanto, la sopravvenienza di eventuali mutamenti dello stato di fatto che si siano tradotti in variazioni catastali (fusioni, frazionarnenti, ampliamenti, ecc.) delle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso al momento della decisione non è coperta dalla vincolatività del giudicato esterno, per cui è possibile che - in aderenza al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - le unità immobiliari soggette a variazione catastale possano ricevere l'attribuzione di una diversa categoria, in relazione alla destinazione conforme alla innovazione delle caratteristiche intrinseche. 2.10 In definitiva, si possono affermare i seguenti principi: 1. «In materia catastale, un edificio soggetto a vincolo di interesse storico-artistico ex Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (ora ex D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42) può essere classificato in categoria A/9, sempre che esso sia costituito da una sola unità immobiliare ad uso abitativo; ad ogni modo, il frazionamento dalla sua maggiore consistenza di una o più unità immobiliari che, in relazione al mutamento della destinazione originaria, in connessione ad un correlativo adeguamento delle caratteristiche strutturali ed architettoniche, siano classificate in categorie diverse dal gruppo A (come nel caso di locali classificabili nel gruppo C), è pienamente compatibile con la perdurante conservazione della classificazione in categoria A/9 della residua porzione dell'edificio ad uso abitativo; viceversa, se l'edificio viene frazionato in una pluralità di unità immobiliari, ferma restando la destinazione ad uso abitativo, queste possono essere classificate nelle singole categorie del gruppo A in base alle rispettive caratteristiche (anche se è verosimile per ognuna l'attribuzione della categoria A/1)». 2. «In materia catastale, la formazione di un giudicato tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria che abbia riconosciuto la legittimità della classificazione in categoria A/9 dell'intero edificio di interesse storico-artistico, prescindendo dal frazionamento del medesimo in più unità immobiliari e dalla specifica destinazione di ciascuna unità immobiliare, è vincolante ex art. 2909 cod. civ. soltanto in relazione alla situazione fattuale "cristallizzata" (cioè, in relazione alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) al momento della decisione. Pertanto, la sopravvenienza di eventuali mutamenti dello stato di fatto che si siano tradotti in variazioni catastali (fusioni, frazionamenti, ampliamenti, ecc.) delle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso al momento della decisione non è coperta dalla vincolatività del giudicato esterno, per cui è possibile che le unità immobiliari soggette a variazione catastale possano ricevere l'attribuzione di una diversa categoria, in relazione alla destinazione conforme alla innovazione delle caratteristiche intrinseche». 2.11 Nella specie, la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai principi enunciati, avendo escluso, per un verso, che il passaggio in giudicato della precedente decisione sull'unitarietà della classificazione catastale in categoria A/9 dell'intero edificio potesse avere efficacia vincolante anche per le unità immobiliari di successiva derivazione (per effetto di sopravvenuti mutamenti dello stato di fatto), ed avendo sancito, per altro verso, che la classificazione catastale in categoria A/9 della restante parte dell'edificio fosse compatibile con l'attribuzione della categoria C/1 a due unità immobiliari per le quali il giudice di appello aveva insindacabilmente accertato - in base alle risultanze istruttorie - la inequivoca consustanzialità della destinazione commerciale al postumo mutamento delle caratteristiche strutturali ed architettoniche [«(...) come attesta incontrovertibilmente la documentazione fotografica prodotta, si tratta di esercizi commerciali nella distribuzione dei vani e nella struttura interna (che) risultano affatto privi di qualsiasi elemento architettonico o decorativo. Il primo immobile, infatti, è un cafè livre disposto su due piani e presenta soluzioni architettoniche e impiantistiche affatto moderne; il secondo è occupato da un negozio di ottica e si caratterizza per la presenza di pareti divisorie e controsoffitto in carton gesso. Si tratta, con tutta evidenza, di unità che, pur facendo parte del complesso immobiliare vincolato, da un lato sono prive degli elementi stilistici che giustificano il vincolo in parte qua, dall'altro - per converso - sono mere fonti di reddito derivante da attività commerciali del tutto avulse dalla fruizione dell'immobile principale»]. 3. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto. 4. -- L'evidenziato revirement -/ dell'orientamento giurisprudenziale costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese giudiziali. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per i