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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27049/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 Febbraio 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1987 avverso la sentenza resa il 21 giugno 2021 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsií sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e chiede la improcedibilità del reato di violenza privata divenuto perseguibile a querela, per mancanza della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Messina il 7 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina e danneggiamento seguito da incendio e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata violenza privata.

Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere intimato a [OSCURATO:PERSONA] di non consegnare più il pane nel quartiere, minacciandolo che altrimenti avrebbe dato fuoco al suo furgone; a [OSCURATO:PERSONA] di avere sottratto il furgone [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di averlo poi danneggiato dandogli fuoco, per ragioni familiari.

2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine al rigetto della proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. avanzata congiuntamente all'Ufficio della Procura generale e respinta dal collegio affermando semplicemente che i precedenti di [OSCURATO:PERSONA] sono ostativi alla concessione della sospensione condizionale, senza considerare che il beneficio della sospensione della pena già concesso in suo favore era stato revocato poiché i reati in ordine ai quali era stato riconosciuto sono stati oggetto di indulto.

Osserva il ricorrente che i precedenti dell'imputato sono risalenti nel tempo e riguardano reati estinti o per i quali la pena è stata oggetto di indulto. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto integrato il reato di danneggiamento seguito da incendio, applicando la sanzione di un mese di reclusione, mentre nel caso in esame non ricorrono i presupposti di tale fattispecie , trattandosi di un reato contro la pubblica incolumità per la cui sussistenza occorre verificare la possibilità concreta dello sviluppo di un fuoco distruttore di notevoli proporzioni e violenza, mentre nel caso di specie le fiamme si sono concentrate sul veicolo distruggendolo.

Inoltre la corte ha erroneamente attribuito l'evento criminoso all'imputato in assenza di prova certa e ha basato il giudizio di colpevolezza sul dato temporale escludendo un possibile fenomeno di autocombustione. 2.3 Violazione di legge in relazione al delitto di tentata violenza privata poiché le condotte poste in essere dall'imputato non integrano tale fattispecie in quanto il predetto ha formulato una minaccia inidonea a coartare la volontà del soggetto passivo che non consente di ritenere configurato neppure il tentativo.

Non sussiste neppure l'elemento soggettivo della violenza privata poiché l'imputato ha spiegato che il suo intendimento era quello di dare un consiglio al suo interlocutore per evitare sgradevoli contatti con i suoi familiari. 2.4 Violazione di legge anche in relazione all'articolo 521 cod. proc. pen. poiché la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere qualificata come semplice minaccia ai sensi dell'articolo 612 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché perlopiù introduce censure che attengono alla ricostruzione in fatto della vicenda e non possono essere sollevate in questa sede.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).

Il ricorso è peraltro generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello che ha fornito una congrua e dettagliata ricostruzione della vicenda e reitera le censure già dedotta in appello senza confrontarsi con le risposte corrette ed esaustive ricevute in sentenza.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.1 L'eccezione processuale relativa al diniego della proposta di concordato è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente osservato che il beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui concessione faceva parte della proposta di concordato, non poteva essere riconosciuto in favore dell'imputato, il quale aveva usufruito di detto istituto per tre volte e aveva commesso ulteriori reati.

La circostanza che il beneficio della sospensione già concesso sia stato poi revocato perché la pena è stata oggetto di indulto non rileva ai fini della valutazione dei presupposti ostativi alla concessione del beneficio stesso.

Giova al riguardo ricordare che l'indulto non fa cessare gli effetti penali della condanna. (Sez. 1, Sentenza n. 18124 del 06/05/2010 Cc. (dep. 13/05/2010 ) Rv. 247079 - 01) Il motivo di censura é peraltro generico poiché non espone in modo specifico le ragioni per cui la motivazione resa dalla corte in ordine al mancato accoglimento del concordato in appello sarebbe erronea. 1.2 n profilo di censura relativo alla prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incendio è generico, poiché si limita a reiterare la censura già sollevata con i motivi di appello che la corte ha superato con logiche e adeguate argomentazioni, evidenziando che il veicolo è stato sottratto dall'imputato appena due ore prima di essere rinvenuto interamente distrutto dalle fiamme e non è stato allegato alcun elemento a sostegno di un ipotetico ed improbabile fenomeno di autocombustione.

L'accertata detenzione del veicolo da parte dell'imputato e l'assenza di prova in ordine ad eventi accidentali dimostra che è stato volontariamente incendiato, come peraltro anticipato alla persona offesa da [OSCURATO:PERSONA].

Corretta poi deve ritenersi la qualificazione giuridica poiché le fiamme che-hanno danneggiato il furgone hanno comunque una potenzialità offensiva apprezzabile e la circostanza che l'incendio sia stato appiccato in aperta campagna non esclude la loro capacità diffusiva.

Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento.

Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 16295 del 04/03/2010 Ud. (dep. 27/04/2010) Rv. 246660 — 01).

Nel caso in esame le fiamme hanno assunto una potenzialità distruttiva tale da cagionare il pericolo di incendio anche se il furgone è stato incendiato dopo essere stato lasciato in un appezzamento di terreno e non su una strada urbana. 1.3 Anche il terzo motivo è generico e reitera la censura formulata con l'atto d'appello senza prendere in considerazione la motivazione della corte che ha valorizzato il racconto dei testimoni e il comportamento successivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA], a conferma della gravità della minaccia, che in base ad un giudizio ex ante deve essere ritenuta certamente idonea a coartare la volontà della persona offesa. 1.4 II quarto motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello; comunque è manifestamente infondato poiché la violenza privata si caratterizza per un quid pluris rispetto alla minaccia in quanto è diretta ad indurre la persona offesa a fare o mettere qualcosa.

Nel caso di specie la minaccia era connessa e funzionale al divieto di transitare con il furgone nel quartiere. 2.In conclusione, le argomentazioni offerte dal collegio di appello risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dal ricorrente.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso formulato nell'interesse comune dei due ricorrenti con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dare rilievo al mutato regime di procedibilità del reato di violenza privata, come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, (Sez.

U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 - 01 ) P.Q.M. • dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 Febbraio 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1987 avverso la sentenza resa il 21 giugno 2021 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsií sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e chiede la improcedibilità del reato di violenza privata divenuto perseguibile a querela, per mancanza della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Messina il 7 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina e danneggiamento seguito da incendio e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata violenza privata. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere intimato a [OSCURATO:PERSONA] di non consegnare più il pane nel quartiere, minacciandolo che altrimenti avrebbe dato fuoco al suo furgone; a [OSCURATO:PERSONA] di avere sottratto il furgone [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di averlo poi danneggiato dandogli fuoco, per ragioni familiari. 2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine al rigetto della proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. avanzata congiuntamente all'Ufficio della Procura generale e respinta dal collegio affermando semplicemente che i precedenti di [OSCURATO:PERSONA] sono ostativi alla concessione della sospensione condizionale, senza considerare che il beneficio della sospensione della pena già concesso in suo favore era stato revocato poiché i reati in ordine ai quali era stato riconosciuto sono stati oggetto di indulto. Osserva il ricorrente che i precedenti dell'imputato sono risalenti nel tempo e riguardano reati estinti o per i quali la pena è stata oggetto di indulto. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto integrato il reato di danneggiamento seguito da incendio, applicando la sanzione di un mese di reclusione, mentre nel caso in esame non ricorrono i presupposti di tale fattispecie , trattandosi di un reato contro la pubblica incolumità per la cui sussistenza occorre verificare la possibilità concreta dello sviluppo di un fuoco distruttore di notevoli proporzioni e violenza, mentre nel caso di specie le fiamme si sono concentrate sul veicolo distruggendolo. Inoltre la corte ha erroneamente attribuito l'evento criminoso all'imputato in assenza di prova certa e ha basato il giudizio di colpevolezza sul dato temporale escludendo un possibile fenomeno di autocombustione. 2.3 Violazione di legge in relazione al delitto di tentata violenza privata poiché le condotte poste in essere dall'imputato non integrano tale fattispecie in quanto il predetto ha formulato una minaccia inidonea a coartare la volontà del soggetto passivo che non consente di ritenere configurato neppure il tentativo. Non sussiste neppure l'elemento soggettivo della violenza privata poiché l'imputato ha spiegato che il suo intendimento era quello di dare un consiglio al suo interlocutore per evitare sgradevoli contatti con i suoi familiari. 2.4 Violazione di legge anche in relazione all'articolo 521 cod. proc. pen. poiché la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere qualificata come semplice minaccia ai sensi dell'articolo 612 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché perlopiù introduce censure che attengono alla ricostruzione in fatto della vicenda e non possono essere sollevate in questa sede. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). Il ricorso è peraltro generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello che ha fornito una congrua e dettagliata ricostruzione della vicenda e reitera le censure già dedotta in appello senza confrontarsi con le risposte corrette ed esaustive ricevute in sentenza. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.1 L'eccezione processuale relativa al diniego della proposta di concordato è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente osservato che il beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui concessione faceva parte della proposta di concordato, non poteva essere riconosciuto in favore dell'imputato, il quale aveva usufruito di detto istituto per tre volte e aveva commesso ulteriori reati. La circostanza che il beneficio della sospensione già concesso sia stato poi revocato perché la pena è stata oggetto di indulto non rileva ai fini della valutazione dei presupposti ostativi alla concessione del beneficio stesso. Giova al riguardo ricordare che l'indulto non fa cessare gli effetti penali della condanna. (Sez. 1, Sentenza n. 18124 del 06/05/2010 Cc. (dep. 13/05/2010 ) Rv. 247079 - 01) Il motivo di censura é peraltro generico poiché non espone in modo specifico le ragioni per cui la motivazione resa dalla corte in ordine al mancato accoglimento del concordato in appello sarebbe erronea. 1.2 n profilo di censura relativo alla prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incendio è generico, poiché si limita a reiterare la censura già sollevata con i motivi di appello che la corte ha superato con logiche e adeguate argomentazioni, evidenziando che il veicolo è stato sottratto dall'imputato appena due ore prima di essere rinvenuto interamente distrutto dalle fiamme e non è stato allegato alcun elemento a sostegno di un ipotetico ed improbabile fenomeno di autocombustione. L'accertata detenzione del veicolo da parte dell'imputato e l'assenza di prova in ordine ad eventi accidentali dimostra che è stato volontariamente incendiato, come peraltro anticipato alla persona offesa da [OSCURATO:PERSONA]. Corretta poi deve ritenersi la qualificazione giuridica poiché le fiamme che-hanno danneggiato il furgone hanno comunque una potenzialità offensiva apprezzabile e la circostanza che l'incendio sia stato appiccato in aperta campagna non esclude la loro capacità diffusiva. Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 16295 del 04/03/2010 Ud. (dep. 27/04/2010) Rv. 246660 — 01). Nel caso in esame le fiamme hanno assunto una potenzialità distruttiva tale da cagionare il pericolo di incendio anche se il furgone è stato incendiato dopo essere stato lasciato in un appezzamento di terreno e non su una strada urbana. 1.3 Anche il terzo motivo è generico e reitera la censura formulata con l'atto d'appello senza prendere in considerazione la motivazione della corte che ha valorizzato il racconto dei testimoni e il comportamento successivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA], a conferma della gravità della minaccia, che in base ad un giudizio ex ante deve essere ritenuta certamente idonea a coartare la volontà della persona offesa. 1.4 II quarto motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello; comunque è manifestamente infondato poiché la violenza privata si caratterizza per un quid pluris rispetto alla minaccia in quanto è diretta ad indurre la persona offesa a fare o mettere qualcosa. Nel caso di specie la minaccia era connessa e funzionale al divieto di transitare con il furgone nel quartiere. 2.In conclusione, le argomentazioni offerte dal collegio di appello risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dal ricorrente. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso formulato nell'interesse comune dei due ricorrenti con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dare rilievo al mutato regime di procedibilità del reato di violenza privata, come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 - 01 ) P.Q.M. • dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore
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