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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08946/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ricorre per cassazione DIEYE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che il 26.5.2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena.

Lamenta il ricorrente vizio della motivazione con riguardo all'entità della pena Il ricorso è inammissibile.

Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello.

Nel caso in esame il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale.

Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute".

All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma il 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giovanna VERGA Giovanni tallevi --([OSCURATO:PERSONA]› "

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ricorre per cassazione DIEYE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che il 26.5.2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena. Lamenta il ricorrente vizio della motivazione con riguardo all'entità della pena Il ricorso è inammissibile. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute". All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 10.11.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giovanna VERGA Giovanni tallevi --([OSCURATO:PERSONA]› "
Sentenza Cassazione n. 08946/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris