CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 luglio 2021 il Tribunale di Teramo rigettava l'istanza avanzato da [OSCURATO:PERSONA] Anacleto tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale sottolinea la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del vincolo della continuazione e ritiene i fatti oggetto delle sentenze espressione di uno stile di vita orientato alla commissione di reati connessi al traffico di droga. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Anacleto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., omessa, erronea e/o contraddittoria valutazione di elementi decisivi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente