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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05367/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (04R6D90) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata affermata la responsabilità penale in ordine al reato di guida senza patente, come accertato in Fiumicino, 1'8 agosto 2022.

Il ricorrente denuncia difetto di motivazione mediante l'affermazione che, a fronte di specifici motivi di appello, che non riproduce, la sentenza d'appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente quella di primo grado, così disatten- dendo l'obbligo di provare con certezza la responsabilità dell'imputato.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di respon- sabilità del ricorrente.

Il ricorrente si limita a dolersi dell'incompletezza dell'appa- rato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asserita- mente violate, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati.

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

Non è possibile a questo Collegio rilevare censure nella motivazione della sen- tenza dal momento la corte territoriale risponde in modo logico e corretto, sia in fatto sia in diritto, sulle doglianze poste con l'atto di appello relative all'eccessività della pena inflitta e al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. , I P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (04R6D90) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata affermata la responsabilità penale in ordine al reato di guida senza patente, come accertato in Fiumicino, 1'8 agosto 2022. Il ricorrente denuncia difetto di motivazione mediante l'affermazione che, a fronte di specifici motivi di appello, che non riproduce, la sentenza d'appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente quella di primo grado, così disatten- dendo l'obbligo di provare con certezza la responsabilità dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di respon- sabilità del ricorrente. Il ricorrente si limita a dolersi dell'incompletezza dell'appa- rato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asserita- mente violate, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Non è possibile a questo Collegio rilevare censure nella motivazione della sen- tenza dal momento la corte territoriale risponde in modo logico e corretto, sia in fatto sia in diritto, sulle doglianze poste con l'atto di appello relative all'eccessività della pena inflitta e al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. , I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C
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