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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 37758/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra le sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso lamenta la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione a due sentenze emesse entrambe a seguito di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.; che tuttavia nell'incidente di esecuzione l'istanza non è stata avanzata seguendo la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; che «in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra le sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso lamenta la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione a due sentenze emesse entrambe a seguito di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.; che tuttavia nell'incidente di esecuzione l'istanza non è stata avanzata seguendo la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; che «in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26