CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2015 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, previa restituzione nel termine (giusta ordinanza del Tribunale di Agrigento in data 23/11/2020) per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 6 Marzo 2015 - con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 9 maggio 2013 in forza della quale il predetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt.81, 110 c.p. e 55 D. L.vo 231/2007) - ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza basato su tre motivi. Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa notifica all' imputato, detenuto all' estero, dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, del decreto di citazione a giudizio in appello e dell'estratto contumaciale della sentenza di appello. Rileva che il giudice di primo grado, con provvedimento in data 12/12/2012, aveva dichiarato l'imputato irreperibile e che nel corso del giudizio di appello analoga dichiarazione era stata adottata dalla corte territoriale con provvedimento in data 10/09/2013 con conseguente citazione dell'imputato nelle forme di cui all' art. 159 c.p.p. Osserva che trovandosi detenuto in Belgio non aveva avuto conoscenza dell'esito del primo giudizio per causa a lui non imputabile e durante il giudizio di appello era rimasto contumace e non aveva potuto eccepire la nullità assoluta verificatasi, dovendosi, quindi, ritenere legittimato a proporre impugnazione nonché a fare valere la nullità del giudizio in appello svoltosi senza la sua presenza in violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla prova della commissione di transazioni precedenti rispetto a quella indicata nel capo di imputazione ed all' aumento di pena a titolo continuazione, a suo dire eccessivo. Evidenzia che difettava la prova delle varie transazioni addebitategli e che l'aumento di pena ex art. 81 c.p. era in ogni caso eccessivo. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che la corte di appello aveva adottato sul punto una motivazione gravemente lacunosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Deve rilevarsi che la possibilità ed, anzi, la necessità di rilevare la causa estintiva sopravvenuta alla sentenza impugnata è legata, come noto, alla possibilità di ritenere il ricorso ammissibile e, perciò, in grado di radicare il rapporto processuale imponendo, anche in questa fase, di prendere atto dell'esistenza anche sopravvenuta di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU., 27.6.2001 n. 33.542, Cavalera; Cass. SS.UU., 22.3.2005 n. 23.428, Bracale; Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci). 2. Nel caso in esame non appare certamente manifestamente infondata la eccezione di nullità del giudizio di appello svoltosi nella contumacia dell'imputato che all' epoca dei fatti si trovava detenuto all' estero e per tale ragione non ha potuto partecipare al processo, sebbene rappresentato dal suo difensore di fiducia presso il quale sono state eseguite le notifiche. 3. Ne discende che tenuto conto del tempus commissi delicti (28/10/2010) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo) pure valutato il periodo di sospensione della prescrizione ex art. 175 c.p.p. per effetto della istanza di remissione in termini, alla data odierna il reato risulta prescritto. Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, i