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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40818/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza delle parti civili, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese di lite; uditi, in difesa dell'imputato, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], a definizione del secondo giudizio di rinvio, confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e ai connessi reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, e, ritenuta l'aggravante dei futili motivi, esclusa la premeditazione, rideterminava la pena principale nell'ergastolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] fu assassinato, la sera del 3 agosto 2010, all'interno della sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Qui si trovava, in compagnia del fratello Maurizio, e di [OSCURATO:PERSONA], allorché, poco prima delle ore 21, secondo il racconto degli ospiti già presenti, suonò il citofono.

La vittima verificò dal balcone l'identità del visitatore e lo fece entrare in casa, dopo aver lasciato gli ospiti stessi in cucina e aver chiuso la relativa porta, non senza avere espresso loro il suo disappunto.

I testimoni udirono, quindi, tre o quattro colpi di arma da fuoco e videro la vittima, attinta al collo e al torace, rientrare sanguinante in cucina e accasciarsi a terra morente, senza essere riuscito a rivelare il nome dell'aggressore. [OSCURATO:PERSONA] si precipitò all'inseguimento, raggiunse l'ingresso dello stabile e da qui riuscì a vedere, nel cono di luce di un lampione, un uomo in fuga, che definitivamente si allontanava a bordo di un ciclomotore.

Di tale uomo, il testimone forniva agli inquirenti una dettagliata descrizione somatica, asserendo inizialmente di non conoscerne l'identità.

Nel prosieguo delle investigazioni, estese all'individuazione delle possibili causali, [OSCURATO:PERSONA], anche su insistenza della sorella Lucia, decideva di rivelare il nome dell'assassino, che sarebbe stato in realtà da lui riconosciuto, sin da principio, nell'odierno imputato.

Il ricostruito movente, collegato alla persona di [OSCURATO:PERSONA], risaliva al violento scontro fisico da lui avuto con la vittima, in presenza di più testimoni, la notte tra il 23 e il 24 luglio precedenti, all'interno del locale notturno «[OSCURATO:PERSONA]».

L'episodio aveva fortemente allarmato [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dello spessore delinquenziale dell'antagonista, contiguo a un clan mafioso.

Erano in corso trattative di riconciliazione, interrotte dall'atto criminale.

3. Tratto a giudizio, Perla era riconosciuto colpevole in primo e secondo grado.

La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], a definizione del giudizio di gravame, riteneva attendibile l'identificazione operata da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni accusatorie, rese in fase di indagini, giudicava pienamente utilizzabili.

La Corte distrettuale reputava che la causale dell'omicidio dovesse identificarsi nella reazione ai fatti accaduti nel locale notturno.

Numerose erano le testimonianze che acclaravano il litigio, nonché i sentimenti di diffuso timore e l'intensa e allarmata attività di mediazione che ne erano seguiti.

L'imputato era privo di un alibi credibile.

Il suo telefono cellulare era rimasto spento per tutta la giornata del 3 agosto 2010.

A completare il quadro probatorio stavano le dichiarazioni rese, nel dibattimento di appello, da [OSCURATO:PERSONA], nonché gli esiti degli accertamenti balistici e medico-legali.

4. La sentenza di appello era annullata con rinvio, una prima volta, da questa Corte di cassazione.

La decisione di annullamento, ferma l'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rilevava carenze motivazionali in punto di valutazione dell'attendibilità del testimone.

Non risultava, in particolare, esaustivamente argomentata la concreta possibilità, da parte del medesimo, di riconoscere la persona in fuga dallo stabile.

Andavano meglio indagati tre profili: la distanza esistente tra l'ingresso della palazzina e il punto luce sotto cui Perla si sarebbe venuto a trovare; quella ulteriore sino al punto ove l'assassino si sarebbe sottratto alla vista; il tempo necessario all'assassino per raggiungere l'uno e l'altro punto, in rapporto al tempo necessario per la discesa dell'inseguitore, e le rispettive compatibilità in funzione di un utile avvistamento.

5. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del primo rinvio, disponeva un supplemento istruttorio su tali aspetti, cui riteneva dovesse essere limitata la sua cognizione, e, sulla base della eseguita perizia, ammetteva detta compatibilità, ribadendo le conclusioni cui era pervenuta la sentenza cassata.

6. Questa Corte, nuovamente adita dall'imputato, pronunciava un nuovo annullamento con rinvio.

La nuova decisione rescindente affermava che, nel rilevare determinate criticità a proposito della valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], la prima sentenza rescindente aveva ritenuto assorbita, dalla mancanza di un soddisfacente punto di partenza argomentativo sulla preliminare questione della possibilità di avvistamento dell'assassino, una serie di ulteriori questioni, circa la complessiva tenuta del quadro probatorio, che si sarebbero dovute affrontare ai fini della conferma della condanna.

La sostenibilità fattuale del riconoscimento, infine emersa, era in sé correttamente argomentata.

Anche il profilo del movente era convincente, avendo tutte le sentenze di merito operato un'attenta sua ricostruzione, dopo avere analizzato analiticamente, e per l'effetto escluso, le prospettate causali alternative.

Mancava, però, un giudizio pieno e conclusivo sulla credibilità e attendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che andavano entrambe meglio scrutinate tenuto conto della progressiva evoluzione delle sue dichiarazioni, dell'intervento svolto dalla sorella Lucia nel percorso di superamento della iniziale reticenza, dei risultati delle intercettazioni e dell'esame degli SMS in atti.

Mancava l'integrale valutazione di credibilità e attendibilità del testimone Fanti, secondo il protocollo valutativo di cui agli artt. 210 e 192, comma 3, cod. proc. pen., applicabile al dichiarante in quanto indagato in connesso procedimento di favoreggiamento personale.

Il secondo giudizio di rinvio era ordinato, perché si colmassero tali lacune.

7. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], nell'accingersi al compito, riteneva utile ricomporre l'intero quadro probatorio, anche negli aspetti già passati indenni al vaglio di legittimità.

Era, infatti, stato definitivamente accertato che il fatto di sangue si era verificato a causa del litigio intercorso, nel locale notturno «[OSCURATO:PERSONA]», tra vittima e imputato.

Ogni deduzione difensiva sul punto era ormai vinta dall'esito dei giudizi di Cassazione.

La sentenza in epigrafe ripercorreva, in ogni caso, lo svolgimento della vicenda e i suoi seguiti, accreditando il movente.

Era stato definitivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], precipitatosi per le scale all'inseguimento dell'assassino, era nelle condizioni di vederlo in faccia e di riconoscerlo.

La sentenza in epigrafe riesaminava comunque il punto e lo ribadiva.

8. Occorreva, invece, rivalutare l'intero percorso dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], in modo da saggiarne definitivamente l'affidabilità.

Il giudice del rinvio muoveva dall'incidente probatorio, in cui il testimone ricostruiva gli accadimenti, precisando di non avere mai nutrito dubbi sull'identità dell'assassino, taciuta, nell'immediatezza, in quanto il primo impulso sarebbe stato quello di vendicarsi direttamente (del resto, Maurizio era contiguo ad ambienti criminali e non aveva certo la .«cultura della legalità»).

Dopo averne, alfine, riferito agli inquirenti (a un mese circa di distanza), il testimone riferiva che erano stati questi ultimi ad invitarlo a mantenere pubblicamente il riserbo per non ostacolare le indagini (sicché egli aveva anche incontrato l'imputato in occasioni conviviali, mantenendo un comportamento indifferente).

Nel dibattimento di primo grado il testimone aveva ribadito tali affermazioni, convergenti, secondo il giudice del rinvio, con il narrato di [OSCURATO:PERSONA], sentita al medesimo dibattimento.

La donna era subito accorsa nell'appartamento dell'ucciso, perché chiamatavi proprio dal fratello Maurizio.

Lucia, tra l'altro, era riuscita a vedere il corpo del fratello morente sul pavimento e aveva sentito Maurizio imprecare contro l'assassino, dal fratello identificato. [OSCURATO:PERSONA] era credibile e attendibile sul punto, anche in virtù di tale riscontro.

Egli aveva immediatamente riconosciuto l'imputato, a lui ben noto, pur avendolo visto solo di profilo (questa ammissione accrescerebbe la genuinità del racconto) e avrebbe dato conveniente spiegazione della progressione evolutiva delle sue dichiarazioni.

Maurizio aveva anche provato a mettersi all'ulteriore caccia di Perla, mediante il ciclomotore che Fanti avrebbe potuto imprestargli; ma questi lo aveva dissuaso.

Fanti, nella sua deposizione, nel corso del dibattimento di secondo grado, aveva confermato la richiesta delle chiavi del ciclomotore, negando tuttavia che [OSCURATO:PERSONA], in quel momento, avesse identificato l'assassino e gliene avesse fatto il nome (Maurizio affermava, anzi, l'esatto contrario).

La versione del testimone non era, sul punto, da accreditare, perché maggiormente convincenti apparivano le dichiarazioni dei fratelli dell'ucciso, rispetto ai quali non erano logicamente ipotizzabili intenti calunniatori.

Nessuno dei due avrebbe, con leggerezza, trascinato in una vicenda del genere il figlio di uno dei massimi esponenti della 'ndrangheta reggina, certamente temendone le ritorsioni.

Fanti (peraltro sentito solo in appello, a quattro anni di distanza dai fatti, e con la previa acquisita conoscenza delle emergenze processuali) si era, per parte sua, limitato ad ammettere i punti della ricostruzione dell'accaduto che non coinvolgevano direttamente Perla, evitando di pregiudicare, agli occhi della cosca, la sua posizione (venendo, appunto, indagato per favoreggiamento).

9. Secondo il giudice del rinvio, la versione di [OSCURATO:PERSONA] non era smentita dagli esiti delle intercettazioni, né dagli SMS, in atti.

La vittima aveva visto dal balcone il visitatore che, di lì a poco, gli avrebbe sparato, e aveva subito espresso uno sguardo di preoccupazione, colto dagli astanti, evidentemente legato all'antefatto (l'offesa non ancora riparata, per quanto occorso giorni addietro nel locale notturno), che riportava inevitabilmente alla persona dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, nell'immediatezza, che l'assassino in fuga avesse carnagione chiara, e fosse alto tra 1,75 e 1,80 metri.

La difesa aveva eccepito che l'imputato era, in quella stagione, abbronzato (così appariva in una fotografia scattata il giorno del delitto), ed era altro 1,68 metri, ma la sentenza in epigrafe reputava sostanzialmente ininfluente la prima circostanza, mentre la seconda rappresentava, comunque, un'imprecisione non decisiva.

Peraltro - osservava ancora il giudice del rinvio - la censurata dichiarazione del testimone sull'altezza non poteva considerarsi paradigmatica dell'accaduto, in quanto risalente al momento iniziale in cui il suo intento era quello di celare, parzialmente, l'accaduto stesso.

Nel prosieguo, Maurizio aveva precisato che lo sparatore era più basso di lui (altro 1,80 metri) e che la sua attenzione era comunque andata più sulle fattezze somatiche del fuggitivo, che su altro.

Se avesse voluto, a partire dalle dichiarazioni successive, «incastrare» l'imputato, che conosceva bene, il testimone ne avrebbe indicato con precisione l'altezza.

Ciò confermava la genuinità del narrato.

Il fatto che il testimone avesse, quella sera, assieme agli amici, assunto droghe leggere, o bevuto birra, non escludeva affatto la sua lucidità al momento del fatto, e la capacità di riferirne, per la modica quantità di sostanza assunte.

L'alibi dell'imputato era stato fornito ad un anno di distanza dai fatti, e le relative circostanze (l'essersi trovato lui in famiglia, a festeggiare il compleanno del padre) erano state riferite - più in termini di generale consuetudine, che con specifico riferimento alla sera del delitto - da una sola testimone, parente dell'interessato.

10. Nel nuovo giudizio di rinvio era stata disposta perizia balistica.

La sentenza in epigrafe ne riferiva in termini molto diffusi, sottolineando la competenza tecnica dei periti e il rigore scientifico delle loro indagini.

Sparatore e vittima si erano fronteggiati in una relazione di tipo dinamico (la seconda non era di certo rimasta ferma, sull'attenti, a fare da bersaglio) e, pertanto, l'accertata direzione dei colpi alle mani (arto mobile per eccellenza) dall'alto verso il basso non comportava affatto, come ritenuto dal consulente di parte, che l'assassino dovesse essere alto almeno 1,80 metri, tanto più che non era possibile accertare come fosse impugnata l'arma del delitto.

I colpi al collo e al petto non avevano analoga direzione.

Non era insomma possibile determinare, su base balistica, l'altezza dell'assassino.

11. Dopo aver ribadito il verdetto di colpevolezza, il giudice del rinvio argomentava sulla futilità dei motivi alla base dell'omicidio e sulla non concedibilità delle attenuanti generiche.12.

Avverso la sentenza testé riassunta [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA].

Sei i motivi originari di ricorso, che saranno sintetizzati, assieme ai motivi aggiunti tempestivamente depositati, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 13.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, anche in relazione alla mancata osservanza dei principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, e vizio della motivazione, anche derivante da travisamento istruttorio.

Il primo motivo è articolato in nove sottopunti.

13.1. La sentenza impugnata sarebbe anzitutto viziata, perché fondata sulla pedissequa riproduzione della carente motivazione delle decisione in precedenza annullata; circostanza che dimostrerebbe l'insuperabilità degli argomenti difensivi e la presenza, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di aporie logiche i ng iustifica bili.

Il motivo riproduce, in parte qua, un ampio stralcio del terzo motivo del precedente ricorso per cassazione (e, più oltre, di altri passaggi testuali di esso), allo scopo di far nuovamente emergere tali aporie e stigmatizzare il fatto che esse non avrebbero trovato alcuna composizione, né altrimenti sanzione, ad opera del giudice del rinvio.

Non sarebbe in discussione - si sostiene - se il testimone ritenga Perla colpevole (per sue personali deduzioni o per suo ragionamento, proprio o influenzato da fattori esterni), ma se il testimone l'abbia realmente riconosciuto la sera del delitto.

Ebbene, quella stessa sera, Maurizio descrisse l'assassino in fuga per come l'aveva effettivamente notato quanto ad altezza e carnagione.

Nessuna ritrosia ebbe al riguardo: in dibattimento, il testimone sarebbe stato univoco sul punto.

Maurizio parlò dunque, la sera del delitto, di un fuggitivo alto tra 1,75 e 1,80 metri, che all'imputato non poteva certamente corrispondere.

Non si tratterebbe di incongruenza di poco momento.

Ciò dimostrerebbe che il testimone non aveva affatto riconosciuto l'imputato, la cui altezza ben conosceva e che (come afferma contraddittoriamente la Corte distrettuale) non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad indicare da subito.

Il dato dell'altezza era stato dal testimone «aggiustato» solo in prosieguo, per dare forza alla tesi - mendace - dell'avvenuto riconoscimento iniziale.

Anche la discrasia, riguardante la carnagione, sarebbe indice di mendacio; non vi era motivo perché una pelle, scura per il sole, dovesse apparire chiara (in condizioni di luce scarsa poteva semmai avvenire il contrario).

Inoltre, l'imputato aveva i capelli lisci, e non a punta, come dal testimone riferito.La motivazione della sentenza impugnata mancherebbe dell'analisi sequenziale delle diverse versioni rilasciate dal testimone, né spiegherebbe l'affermazione di costui, secondo la quale la successiva visione delle fotografie, che ritraevano l'imputato, avrebbe fatto svanire in lui ogni dubbio; affermazione contrastante con la riferita certezza di un'identità dell'assassino già raggiunta la sera dell'omicidio.

La perizia Boffi, disposta in sede di primo rinvio, avrebbe fatto emergere alcune certezze, tra le quali l'impossibilità per il testimone di percepire i dettagli che detta identificazione avrebbero potuto guidare.

Nel resto, si tratterebbe di perizia basata su risultanze malferme, contestata nel secondo giudizio di rinvio anche sulla base di deduzioni nuove, non apprezzate.

Tale perizia sarebbe tale da far aumentare, e non diminuire, i dubbi sulla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata considererebbe definitivamente accertati i temi oggetto della perizia, senza considerare che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in punto di motivazione, rimetterebbe in discussione l'intero orizzonte probatorio.

Il motivo riproduce, a chiusura delle critiche in argomento, i passaggi del precedente ricorso per cassazione, ove i risultati della perizia erano stati ampiamente confutati.

La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione sulla falsità delle dichiarazioni dibattimentali del testimone, relative all'assunzione di stupefacente.

Essa darebbe ora per scontato che la falsità sussistesse, e che [OSCURATO:PERSONA] avesse fumato una «canna», ma affermerebbe - contro ogni evidenza scientifica - che egli, sebbene sotto l'effetto combinato di alcol e droga, potesse lucidamente interagire con l'esterno.

La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, in ordine ai rilievi mossi circa il coinvolgimento di taluni soggetti, vicini ai Bruciafreddo (Papisca, Maesano e D'Ascola), e dello stesso Fanti, il pomeriggio del 3 agosto 2010, nei pretesi negoziati diretti a riappacificare le parti dopo quanto successo al «[OSCURATO:PERSONA]».

13.2. La sentenza rescindente aveva demandato al giudice di rinvio di vagliare l'attendibilità del teste Fanti.

La sentenza impugnata ritiene questa testimonianza subvalente rispetto a quello dei fratelli Bruciafreddo, sul presupposto che queste convergessero e che Lucia, in particolare, avesse riscontrato la circostanza che Maurizio avesse, la sera del delitto, visto e riconosciuto l'assassino.

In realtà, mai Lucia afferma di aver sentito dire da Maurizio che l'assassino era stato da lui immediatamente identificato.

Si tratterebbe di un travisamento istruttorio decisivo.

Solo alcune settimane dopo, Lucia, secondo quanto dichiara, ricevette dal fratello la confidenza di Maurizio in ordine alla circostanza che egli sapesse l'identità dell'assassino.

Tale reiterata informazione sarebbe inficiata dal vizio di circolarità, e un conto sarebbe il convincimento (raggiunto non si sa come) che Perla fosse l'assassino; un conto sarebbe il fatto, non accaduto, di averlo realmente visto, e riconosciuto, all'opera, o subito dopo il suo compimento.

A riprova delle incongruenze della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo riprende stralci del ricorso per cassazione pregresso, che svolgeva al riguardo specifiche censure, cui la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta.

Altri elementi, comprovanti la piena attendibilità di Fanti, sarebbero stati indebitamente tralasciati dalla sentenza impugnata.

La richiesta delle chiavi del motorino, rivolta a Fanti in funzione dell'inseguimento, dimostrerebbe che nessun riconoscimento era avvenuto.

Non ci sarebbe stato affatto bisogno di correre appresso a persona che, se realmente identificata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rintracciare agevolmente in seguito.

La vittima avrebbe avuto, dal balcone, alla vista di chi veniva a trovarlo, atteggiamenti simili alle molteplici precedenti occasioni in cui aveva incontrato persone per affari di droga.

13.3. La sentenza impugnata non si confronterebbe con le censure mosse all'attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] - profilo espressamente demandato al giudizio rescissorio - che il motivo riprende mediante riproduzione testuale, in parte qua, del precedente ricorso per cassazione.

13.4. Sono segnalati pretesi travisamenti istruttori, relativi alla lettura e all'interpretazione dei messaggi e delle telefonate intercettate sulle utenze dei protagonisti della vicenda processuale.

13.5. La sentenza impugnata muoverebbe dall'erroneo presupposto che la causale dovesse dirsi definitivamente acclarata, e non valuterebbe elementi dirimenti, in precedenza non vagliati, a sostegno di moventi alternativi.

13.6. Sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, per avere il giudice a quo respinto, di seguito all'esame dei periti nominati dal giudice stesso ai sensi del paragrafo 10 che precede, la richiesta di audizione del consulente tecnico della difesa, dottor Barbaro.

La questione è ulteriormente sviluppata nei motivi aggiunti.

13.7. La perizia in questione, inerente la dinamica dello sparo e l'altezza dello sparatore, non avrebbe offerto certezza alcuna.

La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione sulle obiezioni ad essa mosse, nel motivo riprese.

13.8. All'esito del rinnovato giudizio, resterebbe un invincibile dubbio in punto di penale responsabilità.Il motivo, dopo aver ragionato sui relativi astratti presupposti, rilegge in questa chiave l'intero materiale istruttorio, anche alla luce delle carenze investigative che avrebbero contrassegnato la vicenda.

13.9. La svalutazione dell'alibi sarebbe illogica. [OSCURATO:PERSONA], zia dell'imputato, l'avrebbe fornito ritualmente al dibattimento, luogo deputato alla formazione della prova.

Le contrarie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero un dogma.

14. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale.

Al giudice di rinvio era stata sottomessa, altresì, la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni di Fanti, trattandosi di soggetto indagato per il connesso reato di favoreggiamento.

Il giudice stesso avrebbe operato l'indebita valutazione frazionata del narrato del dichiarante, scartandone la parte all'imputato favorevole, e accreditandolo nella parte a carico.

In realtà Fanti andava sentito ex novo, con le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen., e, ciò non essendo stato fatto, il narrato a carico sarebbe affetto da nullità e inutilizzabilità.

15. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Erronea sarebbe la tesi della formazione di un giudicato interno al processo: tesi che avrebbe indotto la Corte distrettuale a ritenere preclusa la nuova valutazione della causale e a respingere la richiesta di nuovi accertamenti sui tempi di percorrenza dell'assassino in fuga e del suo inseguitore.

16. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

L'esclusione della premeditazione, il riferimento al dolo d'impeto e l'incertezza sulla causale impedirebbero altresì il rilievo dei futili motivi.

17. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

18. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'aggravante teleologica riferita ai delitti di detenzione e porto illegale di arma da sparo, nonostante l'esclusione della premeditazione e il riscontro del mero dolo d'impeto.[OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata pronuncia, in sede di rinvio, su una vicenda processuale articolata e complessa, già incisa da un duplice intervento di questa Corte.

Nella decisione n. 6579 del 2016, adottata dalla Prima Sezione penale, si stabilì che dovesse essere approfondito il tema dirimente della riconoscibilità, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dello sparatore in fuga, nelle condizioni date di luogo, di tempo e di luce.

L'annullamento della condanna si ebbe in ordine a tale profilo, ritenuto pregiudiziale, che fu oggetto, anche sulla base di apposita perizia, di dedicata valutazione nel rinnovato giudizio di merito, definito nel senso della ribadita colpevolezza dell'imputato.

Tale secondo verdetto venne nuovamente stigmatizzato dalla decisione n. 5850 del 2019, adottata dalla Quinta Sezione penale, che - pur dando atto dell'adeguatezza della motivazione sul punto specifico, e quindi della sostenibilità fattuale del riconoscimento, come pure dell'esistenza, compiutamente argomentata, di un correlato e convincente movente - pretese il rinnovato apprezzamento dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle deposizioni rese dai principali testimoni, anche nella loro evoluzione diacronica, nonché il loro raffronto con gli elementi probatori residui; e richiese una valutazione conclusiva d'insieme del materiale istruttorio in vista di un definitivo, eventuale, giudizio di assoluta inattaccabilità e concludenza.

2. La sentenza impugnata non si è sottratta, e ha correttamente adempiuto, al mandato in tale prospettiva nuovamente affidato al giudice del rinvio.

La censura d'esordio del primo motivo di ricorso è pertanto infondata, al pari di quella svolta nel terzo motivo, perché il giudice stesso ha rivalutato per intero il compendio probatorio, inclusa la questione dei c.d. tempi di percorrenza e della causale, analiticamente e logicamente rivisitate, ancorché la seconda sentenza rescindente di legittimità avesse già trovato non eccepibili le conclusioni medio tempore, al riguardo, già raggiunte.

Il giudice di rinvio non si è dunque sottratto all'esigenza, invero ineludibile, di un apprezzamento critico, in termini complessivi e globali, degli esiti dimostrativi di cui tale compendio era finale espressione.

3. Il ragionamento giudiziale appare largamente appagante.

3.1. La complessiva attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ampiamente argomentata.

Le ragioni che hanno indotto il testimone a rivelare in ritardo di aver riconosciuto l'imputato sono state vagliate in modo minuzioso e rigoroso e sono state ritenute plausibili con logica e convincente spiegazione, diffusamente illustrata alle pagine 32 seg., e da 38 a 40, della sentenza in verifica.

Il riconoscimento poggia, dunque, su solide basi.

Se è vero che [OSCURATO:PERSONA] non raccolse, nell'immediatezza, l'attestazione di Maurizio di avvenuta identificazione dell'assassino, è corretto sostenere che la donna sentì il fratello inveire contro quest'ultimo, senza nominarlo, ma in guisa tale da far credere che egli lo avesse tuttavia riconosciuto.

In tali termini intesa, la sentenza impugnata non forza il dato probatorio, costituito dal narrato di Lucia, e non è affetto dal denunciato travisamento per falsificazione.

Trattasi di elemento di riscontro certamente importante.

E l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata, a sua volta, opportunamente scandagliata, mentre le censure al riguardo avanzate nel primo motivo sono aspecifiche, perché (in questo, come in altri casi) meramente reiterative di quelle già sviluppate nel ricorso per cassazione precedente.

Prive di specificità devono intendersi, infatti, le doglianze che si limitino a riprodurre ragioni e confutazioni già contenute in atti di parte antecedenti l'adozione del provvedimento impugnato, al più con l'aggiunta di espressioni che ne contestino la correttezza in termini meramente assertivi, difettando esse di una critica puntuale al provvedimento stesso e alle sue argomentazioni e conclusioni (da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01).

3.2. Se anche, poi, [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA] di non aver riconosciuto lo sparatore, la circostanza è coerente con il fatto che egli, quella sera, non era intenzionato a rivelare - per lo meno ad estranei, per le ragioni di cui in narrativa - l'identificazione da lui operata.

Il giudice di rinvio non ritiene, peraltro, Fanti un testimone attendibile e veridico, e anche tale valutazione è ampiamente, e validamente, argomentata alla pag. 31 della sentenza impugnata.

3.3. Resistono altresì a censura le valutazioni probatorie del giudice di rinvio sulla mancata prova d'alibi e, ancor prima, sulla significanza e sul valore della perizia balistica, in detto grado effettuata.

Se, sul primo aspetto, le critiche non colgono profili di palese illogicità dell'argomentazione, in relazione agli accertamenti tecnico-balistici la motivazione è tanto ampia e diffusa, e al contempo stringente nella sua logica consequenzialità, da rendere vano ogni tentativo di intaccarne la solidità e la pregnanza.

4. Tale conclusione non è inficiata dal rifiuto opposto dal giudice di rinvio alla successiva audizione, sui temi della perizia, del consulente tecnico della difesa.

Sotto il profilo sostanziale e motivazionale, il ricorso non indica le contestazioni specifiche ulteriori che il predetto consulente intendeva muovere all'accertamento peritale, sicché non è possibile verificare la loro attitudine ad infirmare, anche solo in astratto, la bontà dell'accertamento medesimo.

Sul piano formale, non è dubbio che il rifiuto non fosse conforme alla legge processuale, come anche rilevato dal Procuratore generale requirente.

L'art. 152 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce infatti che, una volta disposta perizia al dibattimento, a norma dell'art. 508 del codice, le parti hanno il diritto di presentare in esso, anche senza citazione, propri consulenti tecnici a norma del precedente art. 225.

Tuttavia il Collegio osserva che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il vizio conseguente alla violazione di tale precetto dà luogo ad una nullità di ordine generale, e a regime intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen.), da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia dell'ordinanza di diniego (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273528-01; Sez. 3, n. 25992 del 13/05/2009, Massara, Rv. 243912- 01; Sez. 3, n. 35702 del 09/06/2009, Raso, Rv. 244423-01).

Un'eccezione siffatta non vi fu, come consta dagli atti, a tal fine specificamente compulsati come consentito dalla natura processuale della doglianza.

Il vizio non è più deducibile.

5. In definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere nel suo complesso disatteso, in quanto il giudizio reso in sede di (secondo) rinvio appare frutto, in punto di complessiva ricostruzione e valutazione dell'accaduto, di un'analisi attenta e accurata di elementi probatori univocamente convergenti verso l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, pienamente resistente alle obiezioni dal sapore reiterativo, e meramente confutativo, mosse dalla difesa.

Il giudice di rinvio, adeguandosi alle direttive impartite da questa Corte, ha correttamente ed esaurientemente dedotto in ordine a tutte le questioni di rilievo della complessa e articolata vicenda, e le considerazioni da lui spese sono dotate di piena persuasività.

Non è inutile rammentare, a questo punto, che l'accertamento dei fatti operato in sede di merito, conseguente all'apprezzamento del materiale istruttorio, è ciò che sostanzia il giudizio ricostruttivo e valutativo di esclusiva spettanza del giudice di merito.

Ove questi vi sia pervenuto attraverso un esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici - e questo ormai si può affermare, all'esito della cognizione rinnovata in sede di rinvio - il giudizio finale è sottratto al sindacato di legittimità e non può essere investito dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961- 01).

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato per le ragioni esposte - quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, nonché l'interpretazione di messaggi e conversazioni intercettate (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

Tale impostazione non è mutata, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisive ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se esse siano state oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579-01) e siano state all'esito abbandonate.

6. I motivi aggiunti, di carattere processuale, debbono essere disattesi per le ragioni indicate in chiusura del precedente paragrafo

4. Del pari processuale è la censura articolata nel secondo motivo di ricorso, ma neppure essa appare fondata.

Ove le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero colpite dalla sanzione di inutilizzabilità, non essendo state a lui garantite le garanzie difensive previste dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. (in tal senso, sostanzialmente, Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479-01), verrebbero ulteriormente meno le ragioni di pretesa (e in realtà insussistente) debolezza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Si rammenti che Fanti è testimone essenzialmente valorizzato in chiave difensiva, a sostegno dell'inattendibilità di Maurizio e della sorella [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente non specifica, viceversa, in quale residua parte le dichiarazioni di Fanti potrebbero essere ritenute come dichiarazioni a carico, alla cui eliminazione dal quadro decisorio la difesa potrebbe avere reale interesse.

Ove esse fossero intese a carico, lì dove in sostanza Fanti esclude che [OSCURATO:PERSONA] si sia attardato nel guadagnare l'uscita dello stabile, sarebbe comunque evidente il carattere non decisivo di tale componente del suo narrato, essendo la dinamica dell'inseguimento stata adeguatamente descritta dal diretto interessato e validata da conseguente perizia.

Il secondo motivo deve essere così respinto.

7. Devono essere dichiarati invece inammissibili, perché manifestamente infondati, i motivi quarto e quinto.

Quanto al motivo quarto, non esiste alcuna incertezza sulla causale del delitto.

Il carattere ritorsivo e vendicativo del movente, nel contesto sociale e ambientale dato, spregevole e ripugnante, sorregge non implausibilmente il giudizio di sua futilità (arg., a contrario, ex Sez. 1, n. 55021 del 14/12/2016, dep. 2017, Pellegrino, Rv. 272393-01).

E n cosiddetto dolo d'impeto è ben compatibile con la circostanza aggravante in discorso (Sez. 1, n. 12930 del 21/11/2018, dep. 2019, Scudera, Rv. 276179-01).

Le attenuanti generiche, di cui si fa questione nel motivo quinto, sono state inappuntabilmente negate in relazione all'estrema gravità del fatto e all'elevata pericolosità del suo autore, e quindi sulla base di elementi, incontroversi, idonei a sorreggere il relativo giudizio in quanto ragionevolmente ritenuti prevalenti su altri eventuali indici di segno contrario.

Le censure dell'imputato al riguardo appaiono meramente rivalutative della discrezionalità giudiziale, logicamente esercitata.

8. Il sesto motivo è assorbito, giacché l'esito finale dell'impugnazione - che consegue all'esposizione sin qui svolta - implica la declaratoria di prescrizione dei delitti di detenzione e porto illegale di arma da sparo, maturata nel corso del presente giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata deve essere, in relazione, annullata senza rinvio.

La pena relativa ai delitti prescritti (quattro anni complessivi di reclusione), virtuale in quanto assorbita nell'ergastolo ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., deve essere eliminata.

Il ricorso deve essere respinto nel resto.

9. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, con liquidazione rimessa alla competente sede, stante l'intervenuta ammissione delle parti stesse al patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui al capo B), perché i reati sono estinti per prescrizione.

Elimina i relativi aumenti di pena in continuazione, fermo l'ergastolo inflitto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna l'imputato alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza delle parti civili, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese di lite; uditi, in difesa dell'imputato, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], a definizione del secondo giudizio di rinvio, confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e ai connessi reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, e, ritenuta l'aggravante dei futili motivi, esclusa la premeditazione, rideterminava la pena principale nell'ergastolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] fu assassinato, la sera del 3 agosto 2010, all'interno della sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Qui si trovava, in compagnia del fratello Maurizio, e di [OSCURATO:PERSONA], allorché, poco prima delle ore 21, secondo il racconto degli ospiti già presenti, suonò il citofono. La vittima verificò dal balcone l'identità del visitatore e lo fece entrare in casa, dopo aver lasciato gli ospiti stessi in cucina e aver chiuso la relativa porta, non senza avere espresso loro il suo disappunto. I testimoni udirono, quindi, tre o quattro colpi di arma da fuoco e videro la vittima, attinta al collo e al torace, rientrare sanguinante in cucina e accasciarsi a terra morente, senza essere riuscito a rivelare il nome dell'aggressore. [OSCURATO:PERSONA] si precipitò all'inseguimento, raggiunse l'ingresso dello stabile e da qui riuscì a vedere, nel cono di luce di un lampione, un uomo in fuga, che definitivamente si allontanava a bordo di un ciclomotore. Di tale uomo, il testimone forniva agli inquirenti una dettagliata descrizione somatica, asserendo inizialmente di non conoscerne l'identità. Nel prosieguo delle investigazioni, estese all'individuazione delle possibili causali, [OSCURATO:PERSONA], anche su insistenza della sorella Lucia, decideva di rivelare il nome dell'assassino, che sarebbe stato in realtà da lui riconosciuto, sin da principio, nell'odierno imputato. Il ricostruito movente, collegato alla persona di [OSCURATO:PERSONA], risaliva al violento scontro fisico da lui avuto con la vittima, in presenza di più testimoni, la notte tra il 23 e il 24 luglio precedenti, all'interno del locale notturno «[OSCURATO:PERSONA]». L'episodio aveva fortemente allarmato [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dello spessore delinquenziale dell'antagonista, contiguo a un clan mafioso. Erano in corso trattative di riconciliazione, interrotte dall'atto criminale. 3. Tratto a giudizio, Perla era riconosciuto colpevole in primo e secondo grado. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], a definizione del giudizio di gravame, riteneva attendibile l'identificazione operata da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni accusatorie, rese in fase di indagini, giudicava pienamente utilizzabili. La Corte distrettuale reputava che la causale dell'omicidio dovesse identificarsi nella reazione ai fatti accaduti nel locale notturno. Numerose erano le testimonianze che acclaravano il litigio, nonché i sentimenti di diffuso timore e l'intensa e allarmata attività di mediazione che ne erano seguiti. L'imputato era privo di un alibi credibile. Il suo telefono cellulare era rimasto spento per tutta la giornata del 3 agosto 2010. A completare il quadro probatorio stavano le dichiarazioni rese, nel dibattimento di appello, da [OSCURATO:PERSONA], nonché gli esiti degli accertamenti balistici e medico-legali. 4. La sentenza di appello era annullata con rinvio, una prima volta, da questa Corte di cassazione. La decisione di annullamento, ferma l'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rilevava carenze motivazionali in punto di valutazione dell'attendibilità del testimone. Non risultava, in particolare, esaustivamente argomentata la concreta possibilità, da parte del medesimo, di riconoscere la persona in fuga dallo stabile. Andavano meglio indagati tre profili: la distanza esistente tra l'ingresso della palazzina e il punto luce sotto cui Perla si sarebbe venuto a trovare; quella ulteriore sino al punto ove l'assassino si sarebbe sottratto alla vista; il tempo necessario all'assassino per raggiungere l'uno e l'altro punto, in rapporto al tempo necessario per la discesa dell'inseguitore, e le rispettive compatibilità in funzione di un utile avvistamento. 5. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del primo rinvio, disponeva un supplemento istruttorio su tali aspetti, cui riteneva dovesse essere limitata la sua cognizione, e, sulla base della eseguita perizia, ammetteva detta compatibilità, ribadendo le conclusioni cui era pervenuta la sentenza cassata. 6. Questa Corte, nuovamente adita dall'imputato, pronunciava un nuovo annullamento con rinvio. La nuova decisione rescindente affermava che, nel rilevare determinate criticità a proposito della valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], la prima sentenza rescindente aveva ritenuto assorbita, dalla mancanza di un soddisfacente punto di partenza argomentativo sulla preliminare questione della possibilità di avvistamento dell'assassino, una serie di ulteriori questioni, circa la complessiva tenuta del quadro probatorio, che si sarebbero dovute affrontare ai fini della conferma della condanna. La sostenibilità fattuale del riconoscimento, infine emersa, era in sé correttamente argomentata. Anche il profilo del movente era convincente, avendo tutte le sentenze di merito operato un'attenta sua ricostruzione, dopo avere analizzato analiticamente, e per l'effetto escluso, le prospettate causali alternative. Mancava, però, un giudizio pieno e conclusivo sulla credibilità e attendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che andavano entrambe meglio scrutinate tenuto conto della progressiva evoluzione delle sue dichiarazioni, dell'intervento svolto dalla sorella Lucia nel percorso di superamento della iniziale reticenza, dei risultati delle intercettazioni e dell'esame degli SMS in atti. Mancava l'integrale valutazione di credibilità e attendibilità del testimone Fanti, secondo il protocollo valutativo di cui agli artt. 210 e 192, comma 3, cod. proc. pen., applicabile al dichiarante in quanto indagato in connesso procedimento di favoreggiamento personale. Il secondo giudizio di rinvio era ordinato, perché si colmassero tali lacune. 7. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], nell'accingersi al compito, riteneva utile ricomporre l'intero quadro probatorio, anche negli aspetti già passati indenni al vaglio di legittimità. Era, infatti, stato definitivamente accertato che il fatto di sangue si era verificato a causa del litigio intercorso, nel locale notturno «[OSCURATO:PERSONA]», tra vittima e imputato. Ogni deduzione difensiva sul punto era ormai vinta dall'esito dei giudizi di Cassazione. La sentenza in epigrafe ripercorreva, in ogni caso, lo svolgimento della vicenda e i suoi seguiti, accreditando il movente. Era stato definitivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], precipitatosi per le scale all'inseguimento dell'assassino, era nelle condizioni di vederlo in faccia e di riconoscerlo. La sentenza in epigrafe riesaminava comunque il punto e lo ribadiva. 8. Occorreva, invece, rivalutare l'intero percorso dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], in modo da saggiarne definitivamente l'affidabilità. Il giudice del rinvio muoveva dall'incidente probatorio, in cui il testimone ricostruiva gli accadimenti, precisando di non avere mai nutrito dubbi sull'identità dell'assassino, taciuta, nell'immediatezza, in quanto il primo impulso sarebbe stato quello di vendicarsi direttamente (del resto, Maurizio era contiguo ad ambienti criminali e non aveva certo la .«cultura della legalità»). Dopo averne, alfine, riferito agli inquirenti (a un mese circa di distanza), il testimone riferiva che erano stati questi ultimi ad invitarlo a mantenere pubblicamente il riserbo per non ostacolare le indagini (sicché egli aveva anche incontrato l'imputato in occasioni conviviali, mantenendo un comportamento indifferente). Nel dibattimento di primo grado il testimone aveva ribadito tali affermazioni, convergenti, secondo il giudice del rinvio, con il narrato di [OSCURATO:PERSONA], sentita al medesimo dibattimento. La donna era subito accorsa nell'appartamento dell'ucciso, perché chiamatavi proprio dal fratello Maurizio. Lucia, tra l'altro, era riuscita a vedere il corpo del fratello morente sul pavimento e aveva sentito Maurizio imprecare contro l'assassino, dal fratello identificato. [OSCURATO:PERSONA] era credibile e attendibile sul punto, anche in virtù di tale riscontro. Egli aveva immediatamente riconosciuto l'imputato, a lui ben noto, pur avendolo visto solo di profilo (questa ammissione accrescerebbe la genuinità del racconto) e avrebbe dato conveniente spiegazione della progressione evolutiva delle sue dichiarazioni. Maurizio aveva anche provato a mettersi all'ulteriore caccia di Perla, mediante il ciclomotore che Fanti avrebbe potuto imprestargli; ma questi lo aveva dissuaso. Fanti, nella sua deposizione, nel corso del dibattimento di secondo grado, aveva confermato la richiesta delle chiavi del ciclomotore, negando tuttavia che [OSCURATO:PERSONA], in quel momento, avesse identificato l'assassino e gliene avesse fatto il nome (Maurizio affermava, anzi, l'esatto contrario). La versione del testimone non era, sul punto, da accreditare, perché maggiormente convincenti apparivano le dichiarazioni dei fratelli dell'ucciso, rispetto ai quali non erano logicamente ipotizzabili intenti calunniatori. Nessuno dei due avrebbe, con leggerezza, trascinato in una vicenda del genere il figlio di uno dei massimi esponenti della 'ndrangheta reggina, certamente temendone le ritorsioni. Fanti (peraltro sentito solo in appello, a quattro anni di distanza dai fatti, e con la previa acquisita conoscenza delle emergenze processuali) si era, per parte sua, limitato ad ammettere i punti della ricostruzione dell'accaduto che non coinvolgevano direttamente Perla, evitando di pregiudicare, agli occhi della cosca, la sua posizione (venendo, appunto, indagato per favoreggiamento). 9. Secondo il giudice del rinvio, la versione di [OSCURATO:PERSONA] non era smentita dagli esiti delle intercettazioni, né dagli SMS, in atti. La vittima aveva visto dal balcone il visitatore che, di lì a poco, gli avrebbe sparato, e aveva subito espresso uno sguardo di preoccupazione, colto dagli astanti, evidentemente legato all'antefatto (l'offesa non ancora riparata, per quanto occorso giorni addietro nel locale notturno), che riportava inevitabilmente alla persona dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, nell'immediatezza, che l'assassino in fuga avesse carnagione chiara, e fosse alto tra 1,75 e 1,80 metri. La difesa aveva eccepito che l'imputato era, in quella stagione, abbronzato (così appariva in una fotografia scattata il giorno del delitto), ed era altro 1,68 metri, ma la sentenza in epigrafe reputava sostanzialmente ininfluente la prima circostanza, mentre la seconda rappresentava, comunque, un'imprecisione non decisiva. Peraltro - osservava ancora il giudice del rinvio - la censurata dichiarazione del testimone sull'altezza non poteva considerarsi paradigmatica dell'accaduto, in quanto risalente al momento iniziale in cui il suo intento era quello di celare, parzialmente, l'accaduto stesso. Nel prosieguo, Maurizio aveva precisato che lo sparatore era più basso di lui (altro 1,80 metri) e che la sua attenzione era comunque andata più sulle fattezze somatiche del fuggitivo, che su altro. Se avesse voluto, a partire dalle dichiarazioni successive, «incastrare» l'imputato, che conosceva bene, il testimone ne avrebbe indicato con precisione l'altezza. Ciò confermava la genuinità del narrato. Il fatto che il testimone avesse, quella sera, assieme agli amici, assunto droghe leggere, o bevuto birra, non escludeva affatto la sua lucidità al momento del fatto, e la capacità di riferirne, per la modica quantità di sostanza assunte. L'alibi dell'imputato era stato fornito ad un anno di distanza dai fatti, e le relative circostanze (l'essersi trovato lui in famiglia, a festeggiare il compleanno del padre) erano state riferite - più in termini di generale consuetudine, che con specifico riferimento alla sera del delitto - da una sola testimone, parente dell'interessato. 10. Nel nuovo giudizio di rinvio era stata disposta perizia balistica. La sentenza in epigrafe ne riferiva in termini molto diffusi, sottolineando la competenza tecnica dei periti e il rigore scientifico delle loro indagini. Sparatore e vittima si erano fronteggiati in una relazione di tipo dinamico (la seconda non era di certo rimasta ferma, sull'attenti, a fare da bersaglio) e, pertanto, l'accertata direzione dei colpi alle mani (arto mobile per eccellenza) dall'alto verso il basso non comportava affatto, come ritenuto dal consulente di parte, che l'assassino dovesse essere alto almeno 1,80 metri, tanto più che non era possibile accertare come fosse impugnata l'arma del delitto. I colpi al collo e al petto non avevano analoga direzione. Non era insomma possibile determinare, su base balistica, l'altezza dell'assassino. 11. Dopo aver ribadito il verdetto di colpevolezza, il giudice del rinvio argomentava sulla futilità dei motivi alla base dell'omicidio e sulla non concedibilità delle attenuanti generiche.12. Avverso la sentenza testé riassunta [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA]. Sei i motivi originari di ricorso, che saranno sintetizzati, assieme ai motivi aggiunti tempestivamente depositati, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 13. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, anche in relazione alla mancata osservanza dei principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, e vizio della motivazione, anche derivante da travisamento istruttorio. Il primo motivo è articolato in nove sottopunti. 13.1. La sentenza impugnata sarebbe anzitutto viziata, perché fondata sulla pedissequa riproduzione della carente motivazione delle decisione in precedenza annullata; circostanza che dimostrerebbe l'insuperabilità degli argomenti difensivi e la presenza, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di aporie logiche i ng iustifica bili. Il motivo riproduce, in parte qua, un ampio stralcio del terzo motivo del precedente ricorso per cassazione (e, più oltre, di altri passaggi testuali di esso), allo scopo di far nuovamente emergere tali aporie e stigmatizzare il fatto che esse non avrebbero trovato alcuna composizione, né altrimenti sanzione, ad opera del giudice del rinvio. Non sarebbe in discussione - si sostiene - se il testimone ritenga Perla colpevole (per sue personali deduzioni o per suo ragionamento, proprio o influenzato da fattori esterni), ma se il testimone l'abbia realmente riconosciuto la sera del delitto. Ebbene, quella stessa sera, Maurizio descrisse l'assassino in fuga per come l'aveva effettivamente notato quanto ad altezza e carnagione. Nessuna ritrosia ebbe al riguardo: in dibattimento, il testimone sarebbe stato univoco sul punto. Maurizio parlò dunque, la sera del delitto, di un fuggitivo alto tra 1,75 e 1,80 metri, che all'imputato non poteva certamente corrispondere. Non si tratterebbe di incongruenza di poco momento. Ciò dimostrerebbe che il testimone non aveva affatto riconosciuto l'imputato, la cui altezza ben conosceva e che (come afferma contraddittoriamente la Corte distrettuale) non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad indicare da subito. Il dato dell'altezza era stato dal testimone «aggiustato» solo in prosieguo, per dare forza alla tesi - mendace - dell'avvenuto riconoscimento iniziale. Anche la discrasia, riguardante la carnagione, sarebbe indice di mendacio; non vi era motivo perché una pelle, scura per il sole, dovesse apparire chiara (in condizioni di luce scarsa poteva semmai avvenire il contrario). Inoltre, l'imputato aveva i capelli lisci, e non a punta, come dal testimone riferito.La motivazione della sentenza impugnata mancherebbe dell'analisi sequenziale delle diverse versioni rilasciate dal testimone, né spiegherebbe l'affermazione di costui, secondo la quale la successiva visione delle fotografie, che ritraevano l'imputato, avrebbe fatto svanire in lui ogni dubbio; affermazione contrastante con la riferita certezza di un'identità dell'assassino già raggiunta la sera dell'omicidio. La perizia Boffi, disposta in sede di primo rinvio, avrebbe fatto emergere alcune certezze, tra le quali l'impossibilità per il testimone di percepire i dettagli che detta identificazione avrebbero potuto guidare. Nel resto, si tratterebbe di perizia basata su risultanze malferme, contestata nel secondo giudizio di rinvio anche sulla base di deduzioni nuove, non apprezzate. Tale perizia sarebbe tale da far aumentare, e non diminuire, i dubbi sulla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata considererebbe definitivamente accertati i temi oggetto della perizia, senza considerare che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in punto di motivazione, rimetterebbe in discussione l'intero orizzonte probatorio. Il motivo riproduce, a chiusura delle critiche in argomento, i passaggi del precedente ricorso per cassazione, ove i risultati della perizia erano stati ampiamente confutati. La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione sulla falsità delle dichiarazioni dibattimentali del testimone, relative all'assunzione di stupefacente. Essa darebbe ora per scontato che la falsità sussistesse, e che [OSCURATO:PERSONA] avesse fumato una «canna», ma affermerebbe - contro ogni evidenza scientifica - che egli, sebbene sotto l'effetto combinato di alcol e droga, potesse lucidamente interagire con l'esterno. La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, in ordine ai rilievi mossi circa il coinvolgimento di taluni soggetti, vicini ai Bruciafreddo (Papisca, Maesano e D'Ascola), e dello stesso Fanti, il pomeriggio del 3 agosto 2010, nei pretesi negoziati diretti a riappacificare le parti dopo quanto successo al «[OSCURATO:PERSONA]». 13.2. La sentenza rescindente aveva demandato al giudice di rinvio di vagliare l'attendibilità del teste Fanti. La sentenza impugnata ritiene questa testimonianza subvalente rispetto a quello dei fratelli Bruciafreddo, sul presupposto che queste convergessero e che Lucia, in particolare, avesse riscontrato la circostanza che Maurizio avesse, la sera del delitto, visto e riconosciuto l'assassino. In realtà, mai Lucia afferma di aver sentito dire da Maurizio che l'assassino era stato da lui immediatamente identificato. Si tratterebbe di un travisamento istruttorio decisivo. Solo alcune settimane dopo, Lucia, secondo quanto dichiara, ricevette dal fratello la confidenza di Maurizio in ordine alla circostanza che egli sapesse l'identità dell'assassino. Tale reiterata informazione sarebbe inficiata dal vizio di circolarità, e un conto sarebbe il convincimento (raggiunto non si sa come) che Perla fosse l'assassino; un conto sarebbe il fatto, non accaduto, di averlo realmente visto, e riconosciuto, all'opera, o subito dopo il suo compimento. A riprova delle incongruenze della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo riprende stralci del ricorso per cassazione pregresso, che svolgeva al riguardo specifiche censure, cui la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta. Altri elementi, comprovanti la piena attendibilità di Fanti, sarebbero stati indebitamente tralasciati dalla sentenza impugnata. La richiesta delle chiavi del motorino, rivolta a Fanti in funzione dell'inseguimento, dimostrerebbe che nessun riconoscimento era avvenuto. Non ci sarebbe stato affatto bisogno di correre appresso a persona che, se realmente identificata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rintracciare agevolmente in seguito. La vittima avrebbe avuto, dal balcone, alla vista di chi veniva a trovarlo, atteggiamenti simili alle molteplici precedenti occasioni in cui aveva incontrato persone per affari di droga. 13.3. La sentenza impugnata non si confronterebbe con le censure mosse all'attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] - profilo espressamente demandato al giudizio rescissorio - che il motivo riprende mediante riproduzione testuale, in parte qua, del precedente ricorso per cassazione. 13.4. Sono segnalati pretesi travisamenti istruttori, relativi alla lettura e all'interpretazione dei messaggi e delle telefonate intercettate sulle utenze dei protagonisti della vicenda processuale. 13.5. La sentenza impugnata muoverebbe dall'erroneo presupposto che la causale dovesse dirsi definitivamente acclarata, e non valuterebbe elementi dirimenti, in precedenza non vagliati, a sostegno di moventi alternativi. 13.6. Sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, per avere il giudice a quo respinto, di seguito all'esame dei periti nominati dal giudice stesso ai sensi del paragrafo 10 che precede, la richiesta di audizione del consulente tecnico della difesa, dottor Barbaro. La questione è ulteriormente sviluppata nei motivi aggiunti. 13.7. La perizia in questione, inerente la dinamica dello sparo e l'altezza dello sparatore, non avrebbe offerto certezza alcuna. La sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione sulle obiezioni ad essa mosse, nel motivo riprese. 13.8. All'esito del rinnovato giudizio, resterebbe un invincibile dubbio in punto di penale responsabilità.Il motivo, dopo aver ragionato sui relativi astratti presupposti, rilegge in questa chiave l'intero materiale istruttorio, anche alla luce delle carenze investigative che avrebbero contrassegnato la vicenda. 13.9. La svalutazione dell'alibi sarebbe illogica. [OSCURATO:PERSONA], zia dell'imputato, l'avrebbe fornito ritualmente al dibattimento, luogo deputato alla formazione della prova. Le contrarie dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero un dogma. 14. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale. Al giudice di rinvio era stata sottomessa, altresì, la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni di Fanti, trattandosi di soggetto indagato per il connesso reato di favoreggiamento. Il giudice stesso avrebbe operato l'indebita valutazione frazionata del narrato del dichiarante, scartandone la parte all'imputato favorevole, e accreditandolo nella parte a carico. In realtà Fanti andava sentito ex novo, con le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen., e, ciò non essendo stato fatto, il narrato a carico sarebbe affetto da nullità e inutilizzabilità. 15. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Erronea sarebbe la tesi della formazione di un giudicato interno al processo: tesi che avrebbe indotto la Corte distrettuale a ritenere preclusa la nuova valutazione della causale e a respingere la richiesta di nuovi accertamenti sui tempi di percorrenza dell'assassino in fuga e del suo inseguitore. 16. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. L'esclusione della premeditazione, il riferimento al dolo d'impeto e l'incertezza sulla causale impedirebbero altresì il rilievo dei futili motivi. 17. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 18. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'aggravante teleologica riferita ai delitti di detenzione e porto illegale di arma da sparo, nonostante l'esclusione della premeditazione e il riscontro del mero dolo d'impeto.[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata pronuncia, in sede di rinvio, su una vicenda processuale articolata e complessa, già incisa da un duplice intervento di questa Corte. Nella decisione n. 6579 del 2016, adottata dalla Prima Sezione penale, si stabilì che dovesse essere approfondito il tema dirimente della riconoscibilità, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dello sparatore in fuga, nelle condizioni date di luogo, di tempo e di luce. L'annullamento della condanna si ebbe in ordine a tale profilo, ritenuto pregiudiziale, che fu oggetto, anche sulla base di apposita perizia, di dedicata valutazione nel rinnovato giudizio di merito, definito nel senso della ribadita colpevolezza dell'imputato. Tale secondo verdetto venne nuovamente stigmatizzato dalla decisione n. 5850 del 2019, adottata dalla Quinta Sezione penale, che - pur dando atto dell'adeguatezza della motivazione sul punto specifico, e quindi della sostenibilità fattuale del riconoscimento, come pure dell'esistenza, compiutamente argomentata, di un correlato e convincente movente - pretese il rinnovato apprezzamento dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle deposizioni rese dai principali testimoni, anche nella loro evoluzione diacronica, nonché il loro raffronto con gli elementi probatori residui; e richiese una valutazione conclusiva d'insieme del materiale istruttorio in vista di un definitivo, eventuale, giudizio di assoluta inattaccabilità e concludenza. 2. La sentenza impugnata non si è sottratta, e ha correttamente adempiuto, al mandato in tale prospettiva nuovamente affidato al giudice del rinvio. La censura d'esordio del primo motivo di ricorso è pertanto infondata, al pari di quella svolta nel terzo motivo, perché il giudice stesso ha rivalutato per intero il compendio probatorio, inclusa la questione dei c.d. tempi di percorrenza e della causale, analiticamente e logicamente rivisitate, ancorché la seconda sentenza rescindente di legittimità avesse già trovato non eccepibili le conclusioni medio tempore, al riguardo, già raggiunte. Il giudice di rinvio non si è dunque sottratto all'esigenza, invero ineludibile, di un apprezzamento critico, in termini complessivi e globali, degli esiti dimostrativi di cui tale compendio era finale espressione. 3. Il ragionamento giudiziale appare largamente appagante. 3.1. La complessiva attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ampiamente argomentata. Le ragioni che hanno indotto il testimone a rivelare in ritardo di aver riconosciuto l'imputato sono state vagliate in modo minuzioso e rigoroso e sono state ritenute plausibili con logica e convincente spiegazione, diffusamente illustrata alle pagine 32 seg., e da 38 a 40, della sentenza in verifica. Il riconoscimento poggia, dunque, su solide basi. Se è vero che [OSCURATO:PERSONA] non raccolse, nell'immediatezza, l'attestazione di Maurizio di avvenuta identificazione dell'assassino, è corretto sostenere che la donna sentì il fratello inveire contro quest'ultimo, senza nominarlo, ma in guisa tale da far credere che egli lo avesse tuttavia riconosciuto. In tali termini intesa, la sentenza impugnata non forza il dato probatorio, costituito dal narrato di Lucia, e non è affetto dal denunciato travisamento per falsificazione. Trattasi di elemento di riscontro certamente importante. E l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata, a sua volta, opportunamente scandagliata, mentre le censure al riguardo avanzate nel primo motivo sono aspecifiche, perché (in questo, come in altri casi) meramente reiterative di quelle già sviluppate nel ricorso per cassazione precedente. Prive di specificità devono intendersi, infatti, le doglianze che si limitino a riprodurre ragioni e confutazioni già contenute in atti di parte antecedenti l'adozione del provvedimento impugnato, al più con l'aggiunta di espressioni che ne contestino la correttezza in termini meramente assertivi, difettando esse di una critica puntuale al provvedimento stesso e alle sue argomentazioni e conclusioni (da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01). 3.2. Se anche, poi, [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA] di non aver riconosciuto lo sparatore, la circostanza è coerente con il fatto che egli, quella sera, non era intenzionato a rivelare - per lo meno ad estranei, per le ragioni di cui in narrativa - l'identificazione da lui operata. Il giudice di rinvio non ritiene, peraltro, Fanti un testimone attendibile e veridico, e anche tale valutazione è ampiamente, e validamente, argomentata alla pag. 31 della sentenza impugnata. 3.3. Resistono altresì a censura le valutazioni probatorie del giudice di rinvio sulla mancata prova d'alibi e, ancor prima, sulla significanza e sul valore della perizia balistica, in detto grado effettuata. Se, sul primo aspetto, le critiche non colgono profili di palese illogicità dell'argomentazione, in relazione agli accertamenti tecnico-balistici la motivazione è tanto ampia e diffusa, e al contempo stringente nella sua logica consequenzialità, da rendere vano ogni tentativo di intaccarne la solidità e la pregnanza. 4. Tale conclusione non è inficiata dal rifiuto opposto dal giudice di rinvio alla successiva audizione, sui temi della perizia, del consulente tecnico della difesa. Sotto il profilo sostanziale e motivazionale, il ricorso non indica le contestazioni specifiche ulteriori che il predetto consulente intendeva muovere all'accertamento peritale, sicché non è possibile verificare la loro attitudine ad infirmare, anche solo in astratto, la bontà dell'accertamento medesimo. Sul piano formale, non è dubbio che il rifiuto non fosse conforme alla legge processuale, come anche rilevato dal Procuratore generale requirente. L'art. 152 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce infatti che, una volta disposta perizia al dibattimento, a norma dell'art. 508 del codice, le parti hanno il diritto di presentare in esso, anche senza citazione, propri consulenti tecnici a norma del precedente art. 225. Tuttavia il Collegio osserva che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il vizio conseguente alla violazione di tale precetto dà luogo ad una nullità di ordine generale, e a regime intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen.), da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia dell'ordinanza di diniego (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273528-01; Sez. 3, n. 25992 del 13/05/2009, Massara, Rv. 243912- 01; Sez. 3, n. 35702 del 09/06/2009, Raso, Rv. 244423-01). Un'eccezione siffatta non vi fu, come consta dagli atti, a tal fine specificamente compulsati come consentito dalla natura processuale della doglianza. Il vizio non è più deducibile. 5. In definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere nel suo complesso disatteso, in quanto il giudizio reso in sede di (secondo) rinvio appare frutto, in punto di complessiva ricostruzione e valutazione dell'accaduto, di un'analisi attenta e accurata di elementi probatori univocamente convergenti verso l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, pienamente resistente alle obiezioni dal sapore reiterativo, e meramente confutativo, mosse dalla difesa. Il giudice di rinvio, adeguandosi alle direttive impartite da questa Corte, ha correttamente ed esaurientemente dedotto in ordine a tutte le questioni di rilievo della complessa e articolata vicenda, e le considerazioni da lui spese sono dotate di piena persuasività. Non è inutile rammentare, a questo punto, che l'accertamento dei fatti operato in sede di merito, conseguente all'apprezzamento del materiale istruttorio, è ciò che sostanzia il giudizio ricostruttivo e valutativo di esclusiva spettanza del giudice di merito. Ove questi vi sia pervenuto attraverso un esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici - e questo ormai si può affermare, all'esito della cognizione rinnovata in sede di rinvio - il giudizio finale è sottratto al sindacato di legittimità e non può essere investito dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961- 01). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato per le ragioni esposte - quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, nonché l'interpretazione di messaggi e conversazioni intercettate (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). Tale impostazione non è mutata, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisive ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se esse siano state oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579-01) e siano state all'esito abbandonate. 6. I motivi aggiunti, di carattere processuale, debbono essere disattesi per le ragioni indicate in chiusura del precedente paragrafo 4. Del pari processuale è la censura articolata nel secondo motivo di ricorso, ma neppure essa appare fondata. Ove le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero colpite dalla sanzione di inutilizzabilità, non essendo state a lui garantite le garanzie difensive previste dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. (in tal senso, sostanzialmente, Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479-01), verrebbero ulteriormente meno le ragioni di pretesa (e in realtà insussistente) debolezza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Si rammenti che Fanti è testimone essenzialmente valorizzato in chiave difensiva, a sostegno dell'inattendibilità di Maurizio e della sorella [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non specifica, viceversa, in quale residua parte le dichiarazioni di Fanti potrebbero essere ritenute come dichiarazioni a carico, alla cui eliminazione dal quadro decisorio la difesa potrebbe avere reale interesse. Ove esse fossero intese a carico, lì dove in sostanza Fanti esclude che [OSCURATO:PERSONA] si sia attardato nel guadagnare l'uscita dello stabile, sarebbe comunque evidente il carattere non decisivo di tale componente del suo narrato, essendo la dinamica dell'inseguimento stata adeguatamente descritta dal diretto interessato e validata da conseguente perizia. Il secondo motivo deve essere così respinto. 7. Devono essere dichiarati invece inammissibili, perché manifestamente infondati, i motivi quarto e quinto. Quanto al motivo quarto, non esiste alcuna incertezza sulla causale del delitto. Il carattere ritorsivo e vendicativo del movente, nel contesto sociale e ambientale dato, spregevole e ripugnante, sorregge non implausibilmente il giudizio di sua futilità (arg., a contrario, ex Sez. 1, n. 55021 del 14/12/2016, dep. 2017, Pellegrino, Rv. 272393-01). E n cosiddetto dolo d'impeto è ben compatibile con la circostanza aggravante in discorso (Sez. 1, n. 12930 del 21/11/2018, dep. 2019, Scudera, Rv. 276179-01). Le attenuanti generiche, di cui si fa questione nel motivo quinto, sono state inappuntabilmente negate in relazione all'estrema gravità del fatto e all'elevata pericolosità del suo autore, e quindi sulla base di elementi, incontroversi, idonei a sorreggere il relativo giudizio in quanto ragionevolmente ritenuti prevalenti su altri eventuali indici di segno contrario. Le censure dell'imputato al riguardo appaiono meramente rivalutative della discrezionalità giudiziale, logicamente esercitata. 8. Il sesto motivo è assorbito, giacché l'esito finale dell'impugnazione - che consegue all'esposizione sin qui svolta - implica la declaratoria di prescrizione dei delitti di detenzione e porto illegale di arma da sparo, maturata nel corso del presente giudizio di legittimità. La sentenza impugnata deve essere, in relazione, annullata senza rinvio. La pena relativa ai delitti prescritti (quattro anni complessivi di reclusione), virtuale in quanto assorbita nell'ergastolo ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., deve essere eliminata. Il ricorso deve essere respinto nel resto. 9. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, con liquidazione rimessa alla competente sede, stante l'intervenuta ammissione delle parti stesse al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui al capo B), perché i reati sono estinti per prescrizione. Elimina i relativi aumenti di pena in continuazione, fermo l'ergastolo inflitto. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna l'imputato alla
Sentenza Cassazione n. 40818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris