CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 18000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.5940/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA],quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma,Viale dei Parioli n.74 Sc. B presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 41439/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DELL’[OSCURATO:PERSONA] che si riporte alle conclusioni scritte e chiede che si dichiari l’inammissibilità del ricorso: 5940/2022 FATTI D I C AU S A 1. C ass. sez. 3, o rd. 23 dicembre 2021 n. 41439 dichiarava improcedibile il ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3042/2019 della Corte d’appello di Roma -in tale giudizio si erano costituiti come controricorrenti rispettivamente [OSCURATO:SOCIETA]. e, per [OSCURATO:SOCIETA]., doValue S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) -. In particolare, questa Suprema Corte dichiarava l’improcedibilitàdel ricorso ai sensi dell’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c. per mancanza di prova di notifica della sentenza impugnata -notifica dichiarata come avvenuta il 16 maggio 2019 nell’epigrafe del ricorso -in quanto “dall’esame della documentazione allegata risulta[va] del tutto assente la prova dell’incombente” e “il ricorrente non la menziona[va] neanche incalce al ricorso, fra gli atti depositati, né la indica[va] nella nota di deposito ed iscrizione a ruolo allegata al fascicolo depositato nella cancelleria … il 29.7. 2019”, neppure risultando che la prova della notifica fosse stata fornita dai controricorrenti e così fosse comunque presente agli atti. In ogni caso non risultava superata -rilevava ancora questa Suprema Corte - la prova di resistenza, in quanto la sentenza della Corte d’appello fu pubblicata l’8 maggio 2019 e il ricorso notificato oltre i sessanta giorni di termine, cioè il 12 luglio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per revocazione articolato in due motivi, cui hanno resistito con rispettivo controricorsoUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la mandataria doValue [OSCURATO:SOCIETA]’ stata chiesta dal ricorrente discussione orale. Il PG ha comunque depositato conclusioni scritte, nel senso della inammissibilità, poi confermate nella discussione orale. Il ricorrente e la controricorrente do Value hanno rispettivamentedepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. In primo luogo si denuncia errore di fatto sulla mancata prova della notifica della sentenza della Corte d’appello. Nella ordinanza oggetto diimpugnazione si dichiara difetto di prova della notifica della sentenza della Corte d’appello; tuttavia, ad avviso del ricorrente,dall’indice degli allegati del ricorso è evincibile che la sentenza notificata era stata correttamente depositata (allegato 2): infatti vi è scritto “1. sentenza2042/19 notificata”, e ciò non risulta interlineato “dal Cancelliere che si è occupato della registrazione del fascicolo” per cui deve ritenersi che il documento fosse presente. Si argomenta poi sull’avere la cancelleria informato , il 30 dicembre 2021 , a fronte della richiesta del ritiro del fascicolo di parte di [OSCURATO:PERSONA]: “comunichiamo che, a seguito della lavorazione del fascicolo per la restituzione …, non si trova un volume depositato al momento dell’iscrizione del ricorso … Inoltre abbiamo visto che, nell’indice del nostro fascicolo d’ufficio al momento della pubblicazione, il pubblicatore e la sezione competente … ne hanno già a suo tempo riscontrata la mancanza”. Si invoca inoltre la dichiarazione della titolare di un’agenzia di servizi che era stata incaricata di iscrivere a ruolo il ricorso, la quale afferma che all’iscrizione la copia della sentenza notificata “era regolarmente allegata nel fascicolo di parte depositato”. Da tutto ciò deriverebbe che “la mancanza del documento nel fascicolo del giudizio non sia dipesa da causa imputabile alla scrivente difesa”, per cui questa Suprema Corte avrebbe commesso una “evidente svista (causata probabilmente proprio dal fatto che il fascicolo era smarrito) non accorgendosi che nell’indice allegati del ricorso … il documento era stato indicato ed allegato”. Qualora invece “si fosse accorta che era menzionato nell’indice allegati del ricorso” non avrebbe dichiarato l’improcedibilità bensì avrebbe “disposto la ricerca” e/o concesso al ricorrente un termine per depositarlo nuovamente (e il ricorrente afferma di depositarlo ancora, unitamente al presente ricorso di revocazione). 4. In secondo luogosi sostiene che sulla prova di resistenza avrebbero dovuto valutarsi sei mesi e non sessanta giorni in quanto l’affermazione dello Speranza che la sentenza gli era stata notificata “non è stata considerata valente” in quanto non provata. 5. Anzitutto deve rilevarsi che il ricorso per revocazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA] -come dichiara la stessa nel suo controricorso - il 18 febbraio 2022, e quindi tempestivamente ai sensi dell’articolo 327, secondo comma, c.p.c., non risultando che l’ordinanza impugnata sia stata notificata. A tacer d’altro è dunque erronea l’eccezione,presentata da doValue nel suo controricorso a pagina 4 , di tardività della notifica del ricorso avvenuta cinquantanove giorni dopo la emissione/pubblicazione, essendo stato rispettato persino il (non applicabile) termine breve di cui all’articolo 391 bis, primo comma, c.p.c. 6. Per quanto riguarda la prima censura, la questione emerge ben identificata dalla stessa ordinanza oggetto della presente impugnazione, come sopra già riportato: si tratta della prova di notifica della sentenza im pugnata - notifica dichiarata come avvenuta il 16 maggio 2019 nell’epigrafe del ricorso -in quanto “dall’esame della documentazione allegata risulta[va] del tutto assente la prova dell’incombente” e “il ricorrente non la menziona[va] neanche in calce al ricorso, fra gli atti depositati, né la indica[va] nella nota di deposito ed iscrizione a ruolo allegata al fascicolo depositato nella cancelleria … il 29.7. 2019”, neppure risultando che la prova fosse stata fornita dai controricorrenti. In effetti, esaminati il ricorso sfociato in tale ordinanza e le relative carte depositate, emerge che era stata allegata soltanto la sentenza pubblicata ma non notificata (anche se in calce al ricorso effettivamente era definita notificata, il che peraltro non significa sentenza con relata di notifica), per cui, come affermato nella impugnata ordinanza, mancava la prova della sua notifica. Rilevante a favore del ricorrente sarebbe stata la nota di deposito asseverata dalla cancelleria, ma neppure questa (che reca il timbro di deposito e la sigla della funzionaria in data 29 luglio 2019) apporta sostegno, certificando il deposito solo della “copia autentica del provvedimento impugnato”, come in effetti risulta rinvenibile agli atti della causa decisa con l’ordinanza de qua. Né, infine,il preteso volume – per il cui definitivo smarrimento non sussiste una certificazione della cancelleria – vi è prova che includesse anche la sentenza notificata come prodotta dallo Speranza. Non sussiste pertanto l’errore di fatto ex articolo 395 n.4 c.p.c., e inammissibile quindi risulta la relativa doglianza come racchiusa nel primo motivo. 7. La seconda censura, poi, è palesemente inammissibile perché verte su una questione di diritto, dovendosi identificare quale termine - il breve o il lungo - avrebbe dovuto applicarsi. Meramente ad abundantiam, allora, se ne segnala l’evidente erroneità, poiché la c.d. prova di resistenza è ben noto che investe solo il termine breve, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia impugnabile.8. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione allecontroparti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente doValuele spese processuali, liquidate in un totale di € 4000 , oltre a € 200 per e s bor s i e a gli accessori di legge , e a rifondere a lla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di € 2200, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se