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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16811/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) [OSCURATO:PERSONA], in persona della ProcuratriceGenerale pro tempore, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAlessandra [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 19 novembre 2021 n.2027;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Il 31 marzo 2017 l’Ente ecclesiastico (dotato di personalità giuridica)“[OSCURATO:PERSONA] della Riparazione” (d’ora innanzi, “l’Istituto”) stipulòcontestualmente due contratti.1.1.

Il primo contratto fu un affitto d’azienda stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026In virtù di questo contratto l’Istituto concesse in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] il“ramo d’azienda” (così definito nel contratto; non è indicato nel ricorsoquale fosse l’ “azienda” cui quel “ramo” perteneva) avente ad oggetto lagestione di uno stabilimento balneare con annesso bar, sito a Forte deiMarmi; l’affitto avrebbe avuto durata dal 1° aprile al 31 dicembre 2017 esarebbe stato rinnovabile, salvo disdetta; il contratto prevedeva unaclausola risolutiva espressa per l’ipotesi del mancato pagamento di due dellequattro rate stabilite per il pagamento del canone annuale di euro

20.000.1.2. Il secondo contratto fu un preliminare di vendita stipulato con ClaudioBarsi.In virtù di questo contratto l’Istituto si obbligava a vendere a [OSCURATO:PERSONA],che si impegnava ad acquistare per sé od altri, il ramo d’azienda sopradescritto.Il contratto era subordinato alla concessione sospensiva del rilascio infavore del promissario acquirente, da parte delle competenti autorità, dellaconcessione di esercizio dell’azienda.2.

Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi alTribunale di Lucca l’Istituto, ciascuno chiedendone la condanna alrisarcimento del danno.Le domande proposte dai due attori, sebbene formulate in modo frammistonel ricorso ex art. 447-bis c.p.c., possono riassumersi come segue.2.1.

La società [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere risarcita dei danni causati dadue differenti condotte dell’Istituto:a’) avere consegnato all’affittuaria con grave ritardo, a giugno del2018, un documento amministrativo (c.d.

“Modello “D6”), necessario perinoltrare alla competente autorità amministrativa la domanda di rinnovodella concessione per l’esercizio dello stabilimento balneare;a’’) avere taciuto che il tetto della struttura adibita a bar eracoibentato in amianto.

La circostanza, emersa il 1° ottobre 2018 a causa delNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026distacco di una parte di intonaco, aveva costretto l’affittuario alla chiusuradell’impianto.La società [OSCURATO:PERSONA] allegò che in conseguenza di queste condotte erastata costretta ad iniziare l’attività a luglio invece che ad aprile, e achiuderla a settembre invece che ad ottobre.

Chiese di essere risarcita deldanno da mancato guadagno, del danno all’immagine, del danno consistitonella spesa sostenuta per l’avvio dell’esercizio.2.2. [OSCURATO:PERSONA] formulò invece una domanda di risoluzione perinadempimento del contratto preliminare di vendita dell’azienda.Dedusse che l’Istituto, dolosamente tacendo l’esistenza della coibentazionein amianto, violò “l’obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali”, edeterminò per [OSCURATO:PERSONA] “una perdita di chances” (così il ricorso ex 447-bis c.p.c., p. 11).3.

L’Istituto si costituì eccependo che:-) il contratto d’affitto d’azienda stipulato dall’Istituto con la [OSCURATO:SOCIETA] si era risolto ex art. 1456 c.c., a causa del mancato pagamento didue rate del canone da parte della società affittuaria; di conseguenza ilpreteso ritardo nella consegna della documentazione amministrativanecessaria per ottenere il rinnovo della concessione era irrilevante e noncostituiva un inadempimento contrattuale;-) il contratto preliminare di cessione d’azienda stipulato dall’[OSCURATO:PERSONA] si era risolto per il mancato avveramento della condizionesospensiva (rinnovo della concessione demaniale), che avrebbe dovutoessere ottenuta per patto espresso entro il 31.12.2017.4.

Con sentenza 9.10.2020 n. 890 il Tribunale di Lucca:-) dichiarò che il contratto di affitto d’azienda si era risolto ex art.1456 c.c.;-) dichiarò che il contratto preliminare di cessione d’azienda si erarisolto per definitiva impossibilità di avveramento della condizione“sospensiva” (così definita dalle parti);Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026-) condannò l’Istituto a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] il valore dei beni daquesta immessi nell’azienda, e rimasti in possesso dell’Istituto, valorestimato in euro 28.905.La sentenza fu appellata in via principale dall’Istituto ed in via incidentale daClaudio Barsi e dalla [OSCURATO:PERSONA].5.

Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2027 la Corte d’appello di Firenze accolse ilgravame principale e rigettò l’incidentale.5.1.

Quanto all’appello principale proposto dall’Istituto (concernente lacondanna al pagamento di euro 28.905), la Corte d’appello lo ritennefondato per due ragioni:a) il Tribunale aveva pronunciato su una domanda (il pagamento delcontrovalore dei beni immessi nell’azienda dall’affittuario, ex artt. 2561 e2562 c.c.) mai formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva soltanto chiestouna condanna al risarcimento del danno, non al pagamento del controvaloredei beni immessi nell’azienda, ex art. 2561 c.c.;b) in ogni caso non vi era prova della natura, del numero e del valoredei beni immessi nell’azienda e di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ilrimborso, ex artt. 2561 e 2562 c.c..5.2.

Quanto all’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (concernente lastatuizione di avvenuta risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456c.c.), la Corte d’appello ha così ragionato:-) il contratto di affitto di azienda conteneva una clausola (l’art. 6)composto di due periodi;-) nel primo periodo si stabiliva che “in caso di rinnovo del contratto ilpagamento avverrà in quattro rate trimestrali anticipate”; il secondo periodostabiliva che “il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, delcorrispettivo pattuito per l'affitto del ramo di azienda comporteràl'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.”;-) ad avviso della Corte d’appello la seconda delle suddette previsioninon doveva ritenersi applicabile solo all’ipotesi del “rinnovo”, ma costituivaNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026un patto di portata generale, perché faceva riferimento "al corrispettivopattuito per l'affitto del ramo di azienda";-) di conseguenza, poiché già nel primo anno di affitto la [OSCURATO:PERSONA] stata morosa nel pagamento di due rate del canone, legittimamentel’Istituto si era avvalso della clausola risolutiva espressa; altrettantolegittimamente il Tribunale aveva pronunciato sentenza dichiarativa ex art.1456 c.c.;-) in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] si era resa morosa anche nel 2018, e ilsuo inadempimento avrebbe comunque giustificato la risoluzione anche exart. 1453 c.c.;-) la presenza dell’amianto doveva reputarsi nota alla [OSCURATO:PERSONA],perché il suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato al punto 5.5.del contratto preliminare di cessione d’azienda di esserne a conoscenza; névi era prova che a causa dell’amianto la [OSCURATO:PERSONA] fu costretta allachiusura;-) tale circostanza impediva di ritenere che l’Istituto avesse condottoin malafede le trattative per la stipula del preliminare, e comportava laconferma del rigetto della domanda di risoluzione di quest’ultimo contratto;-) inammissibile era la reiterazione delle richieste istruttorie, per nonavere l’appellante incidentale (Barsi) esposto le ragioni della loro rilevanza.6.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso congiunto fondato su sei motivi.L’Istituto ha resistito con controricorso.7.

Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2561, quarto comma,e 2562 c.c..Il motivo contiene plurime censure così riassumibili:-) erroneamente la Corte ha ritenuto non esservi prova dellaconsistenza finale dei beni presenti nell’azienda al momento dellaN.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 4506/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026riconsegna, in quanto era in atti il relativo verbale di riconsegna del31.12.2018;-) erroneamente la Corte ha ritenuto inesistente l’inventario diriconsegna, nonostante l’Istituto non avesse sollevato la relativa eccezione;-) la prova degli investimenti eseguiti poteva essere desunta daibilanci o disponendo una consulenza tecnica d’ufficio;-) irrilevante era la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non avesseinstallato le cabine, perché esse erano state comunque acquistate, el’impossibilità di installazione dipese dalla impossibilità di ottenere in tempoutile per la stagione balneare la prescritta autorizzazione amministrativa.1.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha accolto il gravame dell’istituto in base a due rationesdecidendi: ultrapetizione e mancanza della prova della natura, quantità equalità dei beni immessi dall’affittuario nell’azienda dell’affittante.

Di questedue rationes decidendi solo la seconda è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA].Ma poiché l’altra ratio decidendi (difetto di prova) era di per sé sufficiente agiustificare il rigetto del gravame, il motivo per come proposto è irrilevante,in quanto se pure fosse accolto non potrebbe determinare la cassazionedella sentenza d’appello (ex multis, Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102;Cass.

Sez. 5, 11/05/2018, n. 11493; Cass. Sez. 3, 14/02/2012, n. 2108).1.2.

Reputa comunque opportuno il Collegio aggiungere che in ogni caso ilmotivo, se lo si fosse potuto esaminare nel merito, non avrebbe potutoevitare una ulteriore ragione di inammissibilità, consistente nel fatto che conesso i ricorrenti hanno prospettato unicamente questioni di fatto concernentila valutazione delle prove, come noto riservata al giudice di merito e nonsindacabile in sede di legittimità.2.

Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata – ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.- lanullità della sentenza per non avere motivato “l'accoglimento [sic, n.d.e.]del secondo motivo di appello” proposto dall’Istituto.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nella illustrazione si espone una tesi così riassumibile:-) in grado di appello l’Istituto aveva impugnato la sentenza di primogrado formulando due motivi di gravame; il secondo motivo “era articolatosull'eccezione di compensazione di un controcredito di euro 31,018,50vantato a titolo di canoni ed oneri non pagati”;-) questo preteso controcredito non era stato dimostrato in giudizio;-) tuttavia la Corte d’appello “ha accolto il secondo motivo senzaneppure motivarlo”, né quel motivo poteva ritenersi assorbitodall’accoglimento del primo.La sentenza impugnata - concludono i ricorrenti - sarebbe perciò nulla peravere la Corte d’appello accolto il secondo motivo dell’appello propostodall’Istituto “senza fornire alcuna motivazione, limitandosi a richiamarel’accoglimento del primo motivo”.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato.In primo luogo esso travisa il contenuto effettivo della sentenza d’appello, laquale ha dichiarato assorbito, e non rigettato, il motivo d’appello propostodall’Istituto ed inteso ad opporre in compensazione un controcredito percanoni insoluti.

Decisione peraltro corretta, dal momento che quel motivo diappello fu proposto in via subordinata rispetto al primo, accolto dalla Corteterritoriale.In secondo luogo il motivo è inammissibile per carenza di interesse.L’eccezione di compensazione infatti non è stata esaminata dalla Corted’appello, ed è evidente che i ricorrenti non trarrebbero alcun vantaggiodall’esame e dall’accoglimento di quell’eccezione.In terzo luogo - lo si rileva ad abundantiam - qualsiasi eccezione dicompensazione poteva esser presa in esame solo in presenza di due crediticontrapposti, ipotesi nella specie inconcepibile, dal momento che la Corted’appello escluse l’esistenza di crediti della [OSCURATO:PERSONA] verso l’Istituto.3.

Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto dimostrata lamorosità della [OSCURATO:PERSONA] nel pagamento di due canoni per l’anno 2017, ealtrettanti per l’anno 2018.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello, male valutando sia gli atti diparte che i documenti prodotti, avrebbe:a) erroneamente ritenuto tardivi i pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA];b) omesso di considerare che l’Istituto aveva preteso di addossarealla [OSCURATO:PERSONA] l’imposta regionale, che a termini di contratto non eradovuta dall’affittuario;c) l’Istituto non aveva mai inviato all’affittuaria le fatture relative aipagamenti dovuti per l’anno 2018;d) la clausola risolutiva espressa riguardava solo l’annualità 2018,non anche l’annualità 2017;e) l’Istituto aveva rinunciato per facta concludentia ad avvalersi dellaclausola risolutiva espressa: sia dichiarando di volere recedere dal contratto(atto che presuppone la validità del contratto); sia sollevando l’eccezione dicompensazione; sia inviando alla competente autorità amministrativa larichiesta di rinnovo della concessione “dichiarando di agire in base alcontratto di affitto valido e registrato”.3.1.

Il motivo è inammissibile in presenza d’una doppia conforme, ex art.348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis.In ogni caso esso è inammissibile perché censura unicamente accertamentidi fatto, quali sono lo stabilire il contenuto e l’interpretazione d’un contratto,l’esecuzione d’un pagamento, l’emissione di fatture, la significatività d’unacondotta silente quale manifestazione di volontà.4.

Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c..Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile,per difetto di interesse, il terzo motivo di appello incidentale proposto dallaVilla Claudia.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026I ricorrenti espongono che in primo grado l’Istituto aveva chiesto accertarsil’avvenuta risoluzione automatica del contratto di affitto d’azienda, in virtùdella clausola risolutiva espressa in esso contenuta, con decorrenza dal31.12.2016.

Il Tribunale, invece, aveva dichiarato risolto il contratto condecorrenza da una data anteriore, il 12.12.2016.I ricorrenti proseguono esponendo di avere proposto, contro tale statuizionedel Tribunale, il terzo motivo del loro appello incidentale, prospettando ilvizio di ultrapetizione, e che la Corte d’appello aveva dichiarato tale motivodi gravame “inammissibile per difetto di interesse”.Dopo avere esposto quale fosse la censura sollevata in appello, e quale ladecisione della Corte d’appello, il motivo si conclude affermando:“francamente essendo questa parte parte [sic, n.d.e.] di un contratto diaffitto, non si capisce a che titolo non abbia interesse a sollevare questaeccezione [di extrapetizione], anche e soprattutto in considerazione delleasserite pretese compensative sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] [sic; non èdato sapere chi sia l’ “[OSCURATO:PERSONA]”] ed assorbite in sede distatuizione della Corte di Appello di Firenze”.4.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile per molte ragioni.In primo luogo il motivo è inammissibile perché esso non contiene alcunaragionata censura avverso la statuizione impugnata, ragionata censurarichiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 4 c.p.c..

L’illustrazione delmotivo infatti si articola in tre passaggi: la trascrizione d’una partedell’appello, la trascrizione d’una parte della sentenza, la conclusione per cui“non si capisce” la decisione.Il ricorso dunque non contrappone al ragionamento sotteso dalla sentenzaun ragionamento alternativo e demolitorio di quello, ma gli giustappone unapura affermazione negatoria: come se dicesse “la sentenza è sbagliataperché è corretta la mia tesi”.Tuttavia la ragionata censura che l’art. 366, n. 4, c.p.c. prescrive a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione non può consistere in una puranegazione, ma esige l’esposizione degli argomenti fattuali o giuridici cheminano la decisione impugnata.N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 4506/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Né può avere rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato possacontenere errori più o meno evidenti, od affermazioni più o menoinspiegabili (come, ad es., quella di negare l’interesse all’impugnazione sulpresupposto che l’impugnante aveva beneficiato degli interessi su un creditoche nella stessa sentenza viene dichiarato insussistente).Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamentecensurati, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbiainteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze inmodo generico oppure oscuro, come si è già ripetutamente affermato (exmultis, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n.11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3,Sentenza 28.2.2017 n. 5036).4.2.

Ad abundantiam, reputa il Collegio opportuno aggiungere che lapresunta ultrapetizione ascritta al Tribunale non sussisteva: infatti, unavolta proposta la domanda di accertamento dell’avverarsi dell’effettorisolutivo automatico del contratto ex art. 1456 c.c., il giudice non èvincolato alle date indicate dalle parti, sicché l’avere il giudice individuatouna data dell’effetto risolutivo diversa da quella invocata dall’attore(beninteso, sulla base dei medesimi fatti) non costituisce una ultrapetizione,ma solo l’esatta individuazione del diritto applicabile alla domanda.5.

Il quinto motivo di ricorso.Col quinto motivo è denunciato il vizio di omesso esame d’un fatto decisivoe quello di “errata interpretazione delle risultanze documentali”.Il motivo è rivolto contro il capo (rectius, il punto) di motivazione nel qualela corte territoriale ha ritenuto non esservi prova che l’anticipata chiusuradell’attività dello stabilimento balneare fosse ascrivibile alla scoperta dellapresenza di amianto “negli otto pali di sostegno della tettoia del bar”.L’impugnazione di questo passo è articolata in due distinte censure.5.1.

Con una prima censura si deduce che la suddetta statuizione fu erroneaperché lo stabilimento fu costretto a chiudere non per la presenza diNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026amianto, ma per il ritardo col quale l’Istituto consegnò all’affittuario ilnecessario documento per ottenere il rinnovo della concessioneamministrativa, consegnato soltanto a luglio del 2018.

I ricorrentisostengono pertanto che la Corte d’appello, nel rigettare il loro gravame,non avrebbe “ben esaminato” tale documento.5.2.

Con una seconda censura i ricorrenti impugnano il diverso capo disentenza col quale sono state “disattese” (rectius, dichiarate inammissibili)le loro richieste istruttorie, “volte a dimostrare (…) circostanzedocumentalmente peraltro rappresentate”.5.3.

La prima delle suesposte censure resta assorbita dal rigetto deiprecedenti motivi di ricorso.Infatti, formandosi il giudicato sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era morosanell’obbligo di pagamento del canone e che l’Istituto si è legittimamenteavvalso della clausola risolutiva espressa con decorrenza dal 12.12.2017,diventa irrilevante stabilire se vi fu colpa dell’Istituto nella consegna deldocumento necessario per il disbrigo delle pratiche amministrative.

Venutomeno il contratto, cessava anche l’obbligo di consegna di quel documento, econ esso la responsabilità per inadempimento invocata dalla [OSCURATO:PERSONA].5.4.

La seconda censura è inammissibile per mancanza di coerenza rispettoalla sentenza impugnata.Questa ha ritenuto “inammissibili” le richieste istruttorie per mancanza diillustrazione del motivo di appello che le concerneva: una statuizione,dunque, di inammissibilità dell’appello per aspecificità ex art. 342 c.p.c.,ratio decidendi che viene ignorata dal ricorso.6.

Il sesto motivo di ricorso.Col sesto motivo è denunciata l’illegittimità “della sentenza impugnata nellaparte in cui la stessa ha rigettato le domande risarcitorie propostepersonalmente dal [OSCURATO:PERSONA] per danno precontrattuale per violazione e/oNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 1337, 1338 cc ,2043 cc e 1175 c.c.”.Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di“risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di cessione diazienda” e di conseguente risarcimento del danno.L’illustrazione del motivo è la seguente:-) dapprima viene trascritta la sentenza impugnata nella parte che quiinteressa (pp. 34-35);-) segue una lunga esposizione in fatto della vicenda, nella quale ilricorrente in sostanza assume che: a) la sua assenza dinanzi al notaio, nelladata fissata per la stipula del contratto definitivo, non fu dovuta a colpa; b)la sua richiesta di differimento della data della stipula del contrattodefinitivo fu accettata dall’Istituto; c) nonostante la mancata stipula delcontratto definitivo, le trattative con l’Istituto ripresero e proseguirono; d) lascoperta di amianto il 1° settembre 2018 determinò la chiusura dell’azienda(allegazione, si rileva incidenter tantum, contraddittoria rispetto allededuzioni svolte col quinto motivo di ricorso); e) “diversamente da quantoargomentato dalla Corte di Appello, seppur la presenza di Eternit era statadichiarata nel preliminare, quella di amianto no”.Il ricorrente conclude reiterando alla lettera quanto già dedotto in primogrado, ovvero: “pare evidente la lesione della buona fede nelle trattativeprecontrattuali che ha determinato per questa parte una perdita dichances”.6.1.

Il motivo è inammissibile per molte ragioni.In primo luogo non è impugnata la autonoma ratio decidendi con la quale laCorte d’appello ha ritenuto che, sussistendo un collegamento negoziale traaffitto e preliminare, la risoluzione del primo ex art. 1456 c.c. travolseanche il secondo (p. 14, § 5.3, della sentenza d’appello).6.2.

In secondo luogo il motivo in null’altro consiste se non nellareiterazione (con trascrizione letterale) di deduzioni già svolte nei gradiN.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 4506/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026precedenti, incurante dello sviluppo del processo e delle ragioni chesottendono la sentenza impugnata.Questa ha accertato in punto di fatto che non vi fu né mala fede, néinadempimento colpevole dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo daparte dell’Istituto, e non una di tali statuizioni viene adeguatamentecensurata.6.3.

Infine, l’intera argomentazione del sesto motivo di ricorso sollecita daquesta Corte non un giudizio di diritto, ma una rivalutazione dei fatti percome sono stati accertati dai giudizi di merito.

Stabilire infatti quale fu lacondotta di una parte durante lo svolgimento delle trattative, e se sianostate svolte, interrotte e riprese trattative, costituiscono altrettantequestioni di fatto riservate al giudice di merito.

La censura proposta colsesto motivo di ricorso è dunque estranea all’oggetto del giudizio dilegittimità.7.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione infavore di [OSCURATO:PERSONA] della Riparazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.700, di cui 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) [OSCURATO:PERSONA], in persona della ProcuratriceGenerale pro tempore, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAlessandra [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 19 novembre 2021 n.2027;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Il 31 marzo 2017 l’Ente ecclesiastico (dotato di personalità giuridica)“[OSCURATO:PERSONA] della Riparazione” (d’ora innanzi, “l’Istituto”) stipulòcontestualmente due contratti.1.1. Il primo contratto fu un affitto d’azienda stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026In virtù di questo contratto l’Istituto concesse in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] il“ramo d’azienda” (così definito nel contratto; non è indicato nel ricorsoquale fosse l’ “azienda” cui quel “ramo” perteneva) avente ad oggetto lagestione di uno stabilimento balneare con annesso bar, sito a Forte deiMarmi; l’affitto avrebbe avuto durata dal 1° aprile al 31 dicembre 2017 esarebbe stato rinnovabile, salvo disdetta; il contratto prevedeva unaclausola risolutiva espressa per l’ipotesi del mancato pagamento di due dellequattro rate stabilite per il pagamento del canone annuale di euro 20.000.1.2. Il secondo contratto fu un preliminare di vendita stipulato con ClaudioBarsi.In virtù di questo contratto l’Istituto si obbligava a vendere a [OSCURATO:PERSONA],che si impegnava ad acquistare per sé od altri, il ramo d’azienda sopradescritto.Il contratto era subordinato alla concessione sospensiva del rilascio infavore del promissario acquirente, da parte delle competenti autorità, dellaconcessione di esercizio dell’azienda.2. Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi alTribunale di Lucca l’Istituto, ciascuno chiedendone la condanna alrisarcimento del danno.Le domande proposte dai due attori, sebbene formulate in modo frammistonel ricorso ex art. 447-bis c.p.c., possono riassumersi come segue.2.1. La società [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere risarcita dei danni causati dadue differenti condotte dell’Istituto:a’) avere consegnato all’affittuaria con grave ritardo, a giugno del2018, un documento amministrativo (c.d. “Modello “D6”), necessario perinoltrare alla competente autorità amministrativa la domanda di rinnovodella concessione per l’esercizio dello stabilimento balneare;a’’) avere taciuto che il tetto della struttura adibita a bar eracoibentato in amianto. La circostanza, emersa il 1° ottobre 2018 a causa delNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026distacco di una parte di intonaco, aveva costretto l’affittuario alla chiusuradell’impianto.La società [OSCURATO:PERSONA] allegò che in conseguenza di queste condotte erastata costretta ad iniziare l’attività a luglio invece che ad aprile, e achiuderla a settembre invece che ad ottobre. Chiese di essere risarcita deldanno da mancato guadagno, del danno all’immagine, del danno consistitonella spesa sostenuta per l’avvio dell’esercizio.2.2. [OSCURATO:PERSONA] formulò invece una domanda di risoluzione perinadempimento del contratto preliminare di vendita dell’azienda.Dedusse che l’Istituto, dolosamente tacendo l’esistenza della coibentazionein amianto, violò “l’obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali”, edeterminò per [OSCURATO:PERSONA] “una perdita di chances” (così il ricorso ex 447-bis c.p.c., p. 11).3. L’Istituto si costituì eccependo che:-) il contratto d’affitto d’azienda stipulato dall’Istituto con la [OSCURATO:SOCIETA] si era risolto ex art. 1456 c.c., a causa del mancato pagamento didue rate del canone da parte della società affittuaria; di conseguenza ilpreteso ritardo nella consegna della documentazione amministrativanecessaria per ottenere il rinnovo della concessione era irrilevante e noncostituiva un inadempimento contrattuale;-) il contratto preliminare di cessione d’azienda stipulato dall’[OSCURATO:PERSONA] si era risolto per il mancato avveramento della condizionesospensiva (rinnovo della concessione demaniale), che avrebbe dovutoessere ottenuta per patto espresso entro il 31.12.2017.4. Con sentenza 9.10.2020 n. 890 il Tribunale di Lucca:-) dichiarò che il contratto di affitto d’azienda si era risolto ex art.1456 c.c.;-) dichiarò che il contratto preliminare di cessione d’azienda si erarisolto per definitiva impossibilità di avveramento della condizione“sospensiva” (così definita dalle parti);Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026-) condannò l’Istituto a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] il valore dei beni daquesta immessi nell’azienda, e rimasti in possesso dell’Istituto, valorestimato in euro 28.905.La sentenza fu appellata in via principale dall’Istituto ed in via incidentale daClaudio Barsi e dalla [OSCURATO:PERSONA].5. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2027 la Corte d’appello di Firenze accolse ilgravame principale e rigettò l’incidentale.5.1. Quanto all’appello principale proposto dall’Istituto (concernente lacondanna al pagamento di euro 28.905), la Corte d’appello lo ritennefondato per due ragioni:a) il Tribunale aveva pronunciato su una domanda (il pagamento delcontrovalore dei beni immessi nell’azienda dall’affittuario, ex artt. 2561 e2562 c.c.) mai formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva soltanto chiestouna condanna al risarcimento del danno, non al pagamento del controvaloredei beni immessi nell’azienda, ex art. 2561 c.c.;b) in ogni caso non vi era prova della natura, del numero e del valoredei beni immessi nell’azienda e di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ilrimborso, ex artt. 2561 e 2562 c.c..5.2. Quanto all’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (concernente lastatuizione di avvenuta risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456c.c.), la Corte d’appello ha così ragionato:-) il contratto di affitto di azienda conteneva una clausola (l’art. 6)composto di due periodi;-) nel primo periodo si stabiliva che “in caso di rinnovo del contratto ilpagamento avverrà in quattro rate trimestrali anticipate”; il secondo periodostabiliva che “il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, delcorrispettivo pattuito per l'affitto del ramo di azienda comporteràl'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.”;-) ad avviso della Corte d’appello la seconda delle suddette previsioninon doveva ritenersi applicabile solo all’ipotesi del “rinnovo”, ma costituivaNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026un patto di portata generale, perché faceva riferimento "al corrispettivopattuito per l'affitto del ramo di azienda";-) di conseguenza, poiché già nel primo anno di affitto la [OSCURATO:PERSONA] stata morosa nel pagamento di due rate del canone, legittimamentel’Istituto si era avvalso della clausola risolutiva espressa; altrettantolegittimamente il Tribunale aveva pronunciato sentenza dichiarativa ex art.1456 c.c.;-) in ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] si era resa morosa anche nel 2018, e ilsuo inadempimento avrebbe comunque giustificato la risoluzione anche exart. 1453 c.c.;-) la presenza dell’amianto doveva reputarsi nota alla [OSCURATO:PERSONA],perché il suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato al punto 5.5.del contratto preliminare di cessione d’azienda di esserne a conoscenza; névi era prova che a causa dell’amianto la [OSCURATO:PERSONA] fu costretta allachiusura;-) tale circostanza impediva di ritenere che l’Istituto avesse condottoin malafede le trattative per la stipula del preliminare, e comportava laconferma del rigetto della domanda di risoluzione di quest’ultimo contratto;-) inammissibile era la reiterazione delle richieste istruttorie, per nonavere l’appellante incidentale (Barsi) esposto le ragioni della loro rilevanza.6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso congiunto fondato su sei motivi.L’Istituto ha resistito con controricorso.7. Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2561, quarto comma,e 2562 c.c..Il motivo contiene plurime censure così riassumibili:-) erroneamente la Corte ha ritenuto non esservi prova dellaconsistenza finale dei beni presenti nell’azienda al momento dellaN.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 4506/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026riconsegna, in quanto era in atti il relativo verbale di riconsegna del31.12.2018;-) erroneamente la Corte ha ritenuto inesistente l’inventario diriconsegna, nonostante l’Istituto non avesse sollevato la relativa eccezione;-) la prova degli investimenti eseguiti poteva essere desunta daibilanci o disponendo una consulenza tecnica d’ufficio;-) irrilevante era la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non avesseinstallato le cabine, perché esse erano state comunque acquistate, el’impossibilità di installazione dipese dalla impossibilità di ottenere in tempoutile per la stagione balneare la prescritta autorizzazione amministrativa.1.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha accolto il gravame dell’istituto in base a due rationesdecidendi: ultrapetizione e mancanza della prova della natura, quantità equalità dei beni immessi dall’affittuario nell’azienda dell’affittante. Di questedue rationes decidendi solo la seconda è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA].Ma poiché l’altra ratio decidendi (difetto di prova) era di per sé sufficiente agiustificare il rigetto del gravame, il motivo per come proposto è irrilevante,in quanto se pure fosse accolto non potrebbe determinare la cassazionedella sentenza d’appello (ex multis, Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102;Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11493; Cass. Sez. 3, 14/02/2012, n. 2108).1.2. Reputa comunque opportuno il Collegio aggiungere che in ogni caso ilmotivo, se lo si fosse potuto esaminare nel merito, non avrebbe potutoevitare una ulteriore ragione di inammissibilità, consistente nel fatto che conesso i ricorrenti hanno prospettato unicamente questioni di fatto concernentila valutazione delle prove, come noto riservata al giudice di merito e nonsindacabile in sede di legittimità.2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata – ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.- lanullità della sentenza per non avere motivato “l'accoglimento [sic, n.d.e.]del secondo motivo di appello” proposto dall’Istituto.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nella illustrazione si espone una tesi così riassumibile:-) in grado di appello l’Istituto aveva impugnato la sentenza di primogrado formulando due motivi di gravame; il secondo motivo “era articolatosull'eccezione di compensazione di un controcredito di euro 31,018,50vantato a titolo di canoni ed oneri non pagati”;-) questo preteso controcredito non era stato dimostrato in giudizio;-) tuttavia la Corte d’appello “ha accolto il secondo motivo senzaneppure motivarlo”, né quel motivo poteva ritenersi assorbitodall’accoglimento del primo.La sentenza impugnata - concludono i ricorrenti - sarebbe perciò nulla peravere la Corte d’appello accolto il secondo motivo dell’appello propostodall’Istituto “senza fornire alcuna motivazione, limitandosi a richiamarel’accoglimento del primo motivo”.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.In primo luogo esso travisa il contenuto effettivo della sentenza d’appello, laquale ha dichiarato assorbito, e non rigettato, il motivo d’appello propostodall’Istituto ed inteso ad opporre in compensazione un controcredito percanoni insoluti. Decisione peraltro corretta, dal momento che quel motivo diappello fu proposto in via subordinata rispetto al primo, accolto dalla Corteterritoriale.In secondo luogo il motivo è inammissibile per carenza di interesse.L’eccezione di compensazione infatti non è stata esaminata dalla Corted’appello, ed è evidente che i ricorrenti non trarrebbero alcun vantaggiodall’esame e dall’accoglimento di quell’eccezione.In terzo luogo - lo si rileva ad abundantiam - qualsiasi eccezione dicompensazione poteva esser presa in esame solo in presenza di due crediticontrapposti, ipotesi nella specie inconcepibile, dal momento che la Corted’appello escluse l’esistenza di crediti della [OSCURATO:PERSONA] verso l’Istituto.3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto dimostrata lamorosità della [OSCURATO:PERSONA] nel pagamento di due canoni per l’anno 2017, ealtrettanti per l’anno 2018.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello, male valutando sia gli atti diparte che i documenti prodotti, avrebbe:a) erroneamente ritenuto tardivi i pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA];b) omesso di considerare che l’Istituto aveva preteso di addossarealla [OSCURATO:PERSONA] l’imposta regionale, che a termini di contratto non eradovuta dall’affittuario;c) l’Istituto non aveva mai inviato all’affittuaria le fatture relative aipagamenti dovuti per l’anno 2018;d) la clausola risolutiva espressa riguardava solo l’annualità 2018,non anche l’annualità 2017;e) l’Istituto aveva rinunciato per facta concludentia ad avvalersi dellaclausola risolutiva espressa: sia dichiarando di volere recedere dal contratto(atto che presuppone la validità del contratto); sia sollevando l’eccezione dicompensazione; sia inviando alla competente autorità amministrativa larichiesta di rinnovo della concessione “dichiarando di agire in base alcontratto di affitto valido e registrato”.3.1. Il motivo è inammissibile in presenza d’una doppia conforme, ex art.348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis.In ogni caso esso è inammissibile perché censura unicamente accertamentidi fatto, quali sono lo stabilire il contenuto e l’interpretazione d’un contratto,l’esecuzione d’un pagamento, l’emissione di fatture, la significatività d’unacondotta silente quale manifestazione di volontà.4. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c..Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile,per difetto di interesse, il terzo motivo di appello incidentale proposto dallaVilla Claudia.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026I ricorrenti espongono che in primo grado l’Istituto aveva chiesto accertarsil’avvenuta risoluzione automatica del contratto di affitto d’azienda, in virtùdella clausola risolutiva espressa in esso contenuta, con decorrenza dal31.12.2016. Il Tribunale, invece, aveva dichiarato risolto il contratto condecorrenza da una data anteriore, il 12.12.2016.I ricorrenti proseguono esponendo di avere proposto, contro tale statuizionedel Tribunale, il terzo motivo del loro appello incidentale, prospettando ilvizio di ultrapetizione, e che la Corte d’appello aveva dichiarato tale motivodi gravame “inammissibile per difetto di interesse”.Dopo avere esposto quale fosse la censura sollevata in appello, e quale ladecisione della Corte d’appello, il motivo si conclude affermando:“francamente essendo questa parte parte [sic, n.d.e.] di un contratto diaffitto, non si capisce a che titolo non abbia interesse a sollevare questaeccezione [di extrapetizione], anche e soprattutto in considerazione delleasserite pretese compensative sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] [sic; non èdato sapere chi sia l’ “[OSCURATO:PERSONA]”] ed assorbite in sede distatuizione della Corte di Appello di Firenze”.4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per molte ragioni.In primo luogo il motivo è inammissibile perché esso non contiene alcunaragionata censura avverso la statuizione impugnata, ragionata censurarichiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 4 c.p.c.. L’illustrazione delmotivo infatti si articola in tre passaggi: la trascrizione d’una partedell’appello, la trascrizione d’una parte della sentenza, la conclusione per cui“non si capisce” la decisione.Il ricorso dunque non contrappone al ragionamento sotteso dalla sentenzaun ragionamento alternativo e demolitorio di quello, ma gli giustappone unapura affermazione negatoria: come se dicesse “la sentenza è sbagliataperché è corretta la mia tesi”.Tuttavia la ragionata censura che l’art. 366, n. 4, c.p.c. prescrive a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione non può consistere in una puranegazione, ma esige l’esposizione degli argomenti fattuali o giuridici cheminano la decisione impugnata.N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 4506/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Né può avere rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato possacontenere errori più o meno evidenti, od affermazioni più o menoinspiegabili (come, ad es., quella di negare l’interesse all’impugnazione sulpresupposto che l’impugnante aveva beneficiato degli interessi su un creditoche nella stessa sentenza viene dichiarato insussistente).Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamentecensurati, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbiainteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze inmodo generico oppure oscuro, come si è già ripetutamente affermato (exmultis, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n.11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3,Sentenza 28.2.2017 n. 5036).4.2. Ad abundantiam, reputa il Collegio opportuno aggiungere che lapresunta ultrapetizione ascritta al Tribunale non sussisteva: infatti, unavolta proposta la domanda di accertamento dell’avverarsi dell’effettorisolutivo automatico del contratto ex art. 1456 c.c., il giudice non èvincolato alle date indicate dalle parti, sicché l’avere il giudice individuatouna data dell’effetto risolutivo diversa da quella invocata dall’attore(beninteso, sulla base dei medesimi fatti) non costituisce una ultrapetizione,ma solo l’esatta individuazione del diritto applicabile alla domanda.5. Il quinto motivo di ricorso.Col quinto motivo è denunciato il vizio di omesso esame d’un fatto decisivoe quello di “errata interpretazione delle risultanze documentali”.Il motivo è rivolto contro il capo (rectius, il punto) di motivazione nel qualela corte territoriale ha ritenuto non esservi prova che l’anticipata chiusuradell’attività dello stabilimento balneare fosse ascrivibile alla scoperta dellapresenza di amianto “negli otto pali di sostegno della tettoia del bar”.L’impugnazione di questo passo è articolata in due distinte censure.5.1. Con una prima censura si deduce che la suddetta statuizione fu erroneaperché lo stabilimento fu costretto a chiudere non per la presenza diNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026amianto, ma per il ritardo col quale l’Istituto consegnò all’affittuario ilnecessario documento per ottenere il rinnovo della concessioneamministrativa, consegnato soltanto a luglio del 2018. I ricorrentisostengono pertanto che la Corte d’appello, nel rigettare il loro gravame,non avrebbe “ben esaminato” tale documento.5.2. Con una seconda censura i ricorrenti impugnano il diverso capo disentenza col quale sono state “disattese” (rectius, dichiarate inammissibili)le loro richieste istruttorie, “volte a dimostrare (…) circostanzedocumentalmente peraltro rappresentate”.5.3. La prima delle suesposte censure resta assorbita dal rigetto deiprecedenti motivi di ricorso.Infatti, formandosi il giudicato sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era morosanell’obbligo di pagamento del canone e che l’Istituto si è legittimamenteavvalso della clausola risolutiva espressa con decorrenza dal 12.12.2017,diventa irrilevante stabilire se vi fu colpa dell’Istituto nella consegna deldocumento necessario per il disbrigo delle pratiche amministrative. Venutomeno il contratto, cessava anche l’obbligo di consegna di quel documento, econ esso la responsabilità per inadempimento invocata dalla [OSCURATO:PERSONA].5.4. La seconda censura è inammissibile per mancanza di coerenza rispettoalla sentenza impugnata.Questa ha ritenuto “inammissibili” le richieste istruttorie per mancanza diillustrazione del motivo di appello che le concerneva: una statuizione,dunque, di inammissibilità dell’appello per aspecificità ex art. 342 c.p.c.,ratio decidendi che viene ignorata dal ricorso.6. Il sesto motivo di ricorso.Col sesto motivo è denunciata l’illegittimità “della sentenza impugnata nellaparte in cui la stessa ha rigettato le domande risarcitorie propostepersonalmente dal [OSCURATO:PERSONA] per danno precontrattuale per violazione e/oNumero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 1337, 1338 cc ,2043 cc e 1175 c.c.”.Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di“risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di cessione diazienda” e di conseguente risarcimento del danno.L’illustrazione del motivo è la seguente:-) dapprima viene trascritta la sentenza impugnata nella parte che quiinteressa (pp. 34-35);-) segue una lunga esposizione in fatto della vicenda, nella quale ilricorrente in sostanza assume che: a) la sua assenza dinanzi al notaio, nelladata fissata per la stipula del contratto definitivo, non fu dovuta a colpa; b)la sua richiesta di differimento della data della stipula del contrattodefinitivo fu accettata dall’Istituto; c) nonostante la mancata stipula delcontratto definitivo, le trattative con l’Istituto ripresero e proseguirono; d) lascoperta di amianto il 1° settembre 2018 determinò la chiusura dell’azienda(allegazione, si rileva incidenter tantum, contraddittoria rispetto allededuzioni svolte col quinto motivo di ricorso); e) “diversamente da quantoargomentato dalla Corte di Appello, seppur la presenza di Eternit era statadichiarata nel preliminare, quella di amianto no”.Il ricorrente conclude reiterando alla lettera quanto già dedotto in primogrado, ovvero: “pare evidente la lesione della buona fede nelle trattativeprecontrattuali che ha determinato per questa parte una perdita dichances”.6.1. Il motivo è inammissibile per molte ragioni.In primo luogo non è impugnata la autonoma ratio decidendi con la quale laCorte d’appello ha ritenuto che, sussistendo un collegamento negoziale traaffitto e preliminare, la risoluzione del primo ex art. 1456 c.c. travolseanche il secondo (p. 14, § 5.3, della sentenza d’appello).6.2. In secondo luogo il motivo in null’altro consiste se non nellareiterazione (con trascrizione letterale) di deduzioni già svolte nei gradiN.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 4506/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026precedenti, incurante dello sviluppo del processo e delle ragioni chesottendono la sentenza impugnata.Questa ha accertato in punto di fatto che non vi fu né mala fede, néinadempimento colpevole dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo daparte dell’Istituto, e non una di tali statuizioni viene adeguatamentecensurata.6.3. Infine, l’intera argomentazione del sesto motivo di ricorso sollecita daquesta Corte non un giudizio di diritto, ma una rivalutazione dei fatti percome sono stati accertati dai giudizi di merito. Stabilire infatti quale fu lacondotta di una parte durante lo svolgimento delle trattative, e se sianostate svolte, interrotte e riprese trattative, costituiscono altrettantequestioni di fatto riservate al giudice di merito. La censura proposta colsesto motivo di ricorso è dunque estranea all’oggetto del giudizio dilegittimità.7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione infavore di [OSCURATO:PERSONA] della Riparazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.700, di cui 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Numero registro generale 4506/2022N.R.G.: 4506/22Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16811/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 16811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris