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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 00672/2026

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DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10945/2025proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenz a della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, n. 801 / 3 / 2 5 , depositata in data 6 marzo 20 2 5 e notificata indata 17 marzo 2025 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia , con sentenza n. 801/3/25depositata in data 6 marzo 2025 e notificata in data 17 marzo 2025accoglieva l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenz a della Commissione tributaria provinciale di Bari n . 155/6/20, con la quale erano statiriuniti e rigett ati i ricors i introduttiv i aventi ad oggetto II.DD. e IVA 2013.

2. Nel 2018, a seguito di invito al contraddittorio nei confronti dell’ASD senza esito positivo, venivano notificati gli avvisi di accertamento im- pugnati, con i qualil’Ufficio disconosceva in capo all’associazione i be- nefici di cui alla legge n.398 del 1991 e accertava a suo carico per l’anno di imposta 2013 un maggior reddito di impresa, con conse- guente rideterminazione di maggiori imposte dovute ai finiIRES, IRAP ed IVA oltre interessi e sanzioni di legge; gli atti impositivi venivano notificati a GiuseppeRoma ai sensi dell’art. 38 cod. civ., in qualità di legale rappresentante all’epoca di fatti della associazionedilettantistica [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente impugnava gli avvisi ponendo a base del ricorso introdut- tivo due questioni, l’incompetenza territoriale dell’articolazione territo- riale dell’Agenzia notificante e il difetto di utile previo contraddittorio procedimentale.

3. Il giudice di primo grado in via preliminare confermava la compe- tenza della direzione provinciale di Bari in considerazione del fatto che nel periodo di imposta rilevante la sede dell’associazione era nella cir- coscrizione di Barie superava la questione del contraddittorio ritenendo adeguato il fatto chel’Amministrazione avesse notificato l’invito al con- traddittorio all’associazione tramite il suo legale rappresentante del tempoe avendo avuto il contribuente comunque avuto piena possibilità di difendersi in giudizio.

Nel merito, sussistevano i presupposti per la responsabilità solidale con l’ASD in capo a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.38 cod. civ..

4. Il giudice d’appelloriteneva fondata la preliminare questione relativa al difetto di competenza per territorio della direzione provinciale di Bari, in quanto l’associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA] aveva sede legale e domicilio fiscale in Bisceglie (BAT) con decorrenza15.2.2014, anteriormente alla notifica degli avvisi,e a nulla rilevava che durante l’anno di imposta rilevante la sede dell’associazione fosse in provincia di Bari.

Inoltre, stabiliva che il contraddittorio endoprocedimentale non era in- tegroin quanto non aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresen- tante dell’ASD nell’anno di imposta rilevante, cui veniva contesta la materialità della violazione, posto chel’Amministrazione, in sede di in- vito al contraddittorio del 2018, aveva richiesto la documentazione contabile alla sola ASD,in persona del legale rappresentante del tempo [OSCURATO:PERSONA] al qualenel 2015 il Roma , precedente legale rappre- sentante,aveva peraltro consegnato la documentazion e poi non esibita all’Amministrazione.

Il giudice riteneva anche superata la prova di re- sistenza in quanto,se fosse stato interpellato il Roma in sede di proce- dimento,sarebbe stato per lui possibile esibire la documentazione ne- cessaria per mantenere in capo alla associazione i benefici di cui alla legge n.398 del 1991.

Per l’effetto, gli avvisi di accertamento venivano annullati.

4. L’Agenzia propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.,cui replica il contribuente con controricorso, che illustra a sua volta con memoria.

Consideratoche:

1. Con il primo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,deduce la violazione degli artt. 40, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 31, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice di merito dato rilievo, ai fini della competenza, alla sede legale del contribuente all’epoca dell’emissione del provvedimento, laddove invero la legge attribuisce rilievo alla sede legale che il contribuente aveva alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata.

2. Il secondo motivo del ricorso – ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. – deduce la falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente (nel testo applicabile ratione temporis), per aver il giudice di merito ritenuto necessaria l’attiva- zione del contraddittorio endo-procedimentale anche con riguardo all’IRES e all’IRAP.

Con il terzo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., l’Agenzia deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 41 C.D.F.U.E., dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente (nel testo applicabile ratione temporis) e dell’art. 38 del cod. civ., per avere il Giudice di merito ritenuto necessaria l’attivazione del contrad- dittorio endo-procedimentale in materia di IVA, pur con onere a carico del contribuente di fornire la prova di resistenza anche nei confronti del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta.

4. Il quarto motivo, dedotto ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., censurala violazione e falsa applicazione dell’art. 41 C.D.F.U.E. e dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente per avere il giudice di merito affermato la sussistenza della prova di resistenza in radicale assenza di qualsiasi considerazione del contribuente sul me- rito della pretesa tributaria.

5. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza impugnata reputa illegittima la pretesa relativa all’anno 2013 rivolta a Roma, nella qualità di legale rappresentante di associazione non riconosciuta per incompetenza territoriale dell’Agenzia, posto che nel 2015 l’associazione ha mutato sede, oltre che per violazione del contraddittorio, anche in relazione al superamento della prova di resistenza.

6. Va al proposito considerato che, secondo la giurisprudenza di que- sta Corte, in materia di accertamento d'IVA, l'art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 dev’essereinterpretato nel senso che la competenza per territo- rio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate - pena l'illegittimità del prov- vedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali -si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di impo- sta ovvero all'atto del versamento (od omesso versamento) dell'im- posta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo (cfr. Cass. n. 14985 del 2020 e giurisprudenza ivi citata).

Peculiare nella presente fattispecie è il fatto che Mora è attinto non in via principale, bensì quale responsabile solidaledell’obbligazione tributaria.

7. Considerato che, a riguardo, la Sezione hagià disposto la rimes- sione di un analogo ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n.7651 del 2025) trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, dispone il rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10945/2025proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenz a della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, n. 801 / 3 / 2 5 , depositata in data 6 marzo 20 2 5 e notificata indata 17 marzo 2025 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia , con sentenza n. 801/3/25depositata in data 6 marzo 2025 e notificata in data 17 marzo 2025accoglieva l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenz a della Commissione tributaria provinciale di Bari n . 155/6/20, con la quale erano statiriuniti e rigett ati i ricors i introduttiv i aventi ad oggetto II.DD. e IVA 2013. 2. Nel 2018, a seguito di invito al contraddittorio nei confronti dell’ASD senza esito positivo, venivano notificati gli avvisi di accertamento im- pugnati, con i qualil’Ufficio disconosceva in capo all’associazione i be- nefici di cui alla legge n.398 del 1991 e accertava a suo carico per l’anno di imposta 2013 un maggior reddito di impresa, con conse- guente rideterminazione di maggiori imposte dovute ai finiIRES, IRAP ed IVA oltre interessi e sanzioni di legge; gli atti impositivi venivano notificati a GiuseppeRoma ai sensi dell’art. 38 cod. civ., in qualità di legale rappresentante all’epoca di fatti della associazionedilettantistica [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente impugnava gli avvisi ponendo a base del ricorso introdut- tivo due questioni, l’incompetenza territoriale dell’articolazione territo- riale dell’Agenzia notificante e il difetto di utile previo contraddittorio procedimentale. 3. Il giudice di primo grado in via preliminare confermava la compe- tenza della direzione provinciale di Bari in considerazione del fatto che nel periodo di imposta rilevante la sede dell’associazione era nella cir- coscrizione di Barie superava la questione del contraddittorio ritenendo adeguato il fatto chel’Amministrazione avesse notificato l’invito al con- traddittorio all’associazione tramite il suo legale rappresentante del tempoe avendo avuto il contribuente comunque avuto piena possibilità di difendersi in giudizio. Nel merito, sussistevano i presupposti per la responsabilità solidale con l’ASD in capo a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.38 cod. civ.. 4. Il giudice d’appelloriteneva fondata la preliminare questione relativa al difetto di competenza per territorio della direzione provinciale di Bari, in quanto l’associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA] aveva sede legale e domicilio fiscale in Bisceglie (BAT) con decorrenza15.2.2014, anteriormente alla notifica degli avvisi,e a nulla rilevava che durante l’anno di imposta rilevante la sede dell’associazione fosse in provincia di Bari. Inoltre, stabiliva che il contraddittorio endoprocedimentale non era in- tegroin quanto non aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresen- tante dell’ASD nell’anno di imposta rilevante, cui veniva contesta la materialità della violazione, posto chel’Amministrazione, in sede di in- vito al contraddittorio del 2018, aveva richiesto la documentazione contabile alla sola ASD,in persona del legale rappresentante del tempo [OSCURATO:PERSONA] al qualenel 2015 il Roma , precedente legale rappre- sentante,aveva peraltro consegnato la documentazion e poi non esibita all’Amministrazione. Il giudice riteneva anche superata la prova di re- sistenza in quanto,se fosse stato interpellato il Roma in sede di proce- dimento,sarebbe stato per lui possibile esibire la documentazione ne- cessaria per mantenere in capo alla associazione i benefici di cui alla legge n.398 del 1991. Per l’effetto, gli avvisi di accertamento venivano annullati. 4. L’Agenzia propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.,cui replica il contribuente con controricorso, che illustra a sua volta con memoria. Consideratoche: 1. Con il primo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,deduce la violazione degli artt. 40, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 31, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice di merito dato rilievo, ai fini della competenza, alla sede legale del contribuente all’epoca dell’emissione del provvedimento, laddove invero la legge attribuisce rilievo alla sede legale che il contribuente aveva alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata. 2. Il secondo motivo del ricorso – ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. – deduce la falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente (nel testo applicabile ratione temporis), per aver il giudice di merito ritenuto necessaria l’attiva- zione del contraddittorio endo-procedimentale anche con riguardo all’IRES e all’IRAP. Con il terzo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., l’Agenzia deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 41 C.D.F.U.E., dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente (nel testo applicabile ratione temporis) e dell’art. 38 del cod. civ., per avere il Giudice di merito ritenuto necessaria l’attivazione del contrad- dittorio endo-procedimentale in materia di IVA, pur con onere a carico del contribuente di fornire la prova di resistenza anche nei confronti del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta. 4. Il quarto motivo, dedotto ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., censurala violazione e falsa applicazione dell’art. 41 C.D.F.U.E. e dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente per avere il giudice di merito affermato la sussistenza della prova di resistenza in radicale assenza di qualsiasi considerazione del contribuente sul me- rito della pretesa tributaria. 5. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza impugnata reputa illegittima la pretesa relativa all’anno 2013 rivolta a Roma, nella qualità di legale rappresentante di associazione non riconosciuta per incompetenza territoriale dell’Agenzia, posto che nel 2015 l’associazione ha mutato sede, oltre che per violazione del contraddittorio, anche in relazione al superamento della prova di resistenza. 6. Va al proposito considerato che, secondo la giurisprudenza di que- sta Corte, in materia di accertamento d'IVA, l'art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 dev’essereinterpretato nel senso che la competenza per territo- rio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate - pena l'illegittimità del prov- vedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali -si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di impo- sta ovvero all'atto del versamento (od omesso versamento) dell'im- posta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo (cfr. Cass. n. 14985 del 2020 e giurisprudenza ivi citata). Peculiare nella presente fattispecie è il fatto che Mora è attinto non in via principale, bensì quale responsabile solidaledell’obbligazione tributaria. 7. Considerato che, a riguardo, la Sezione hagià disposto la rimes- sione di un analogo ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n.7651 del 2025) trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, dispone il rinvi
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