Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 320/2020
ECLI:EU:C:2020:249
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
2 aprile 2020 (
*
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Settore dello zucchero – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica italiana – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nella causa C‑390/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 maggio 2019,
Repubblica italiana
, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli e M.F. Severi, avvocati dello Stato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da D. Bianchi e B. Hofstötter, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Repubblica francese,
Ungheria,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2018, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑135/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:155), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento, nella parte che la riguarda, della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Il regolamento
n.
320/2006
2
Il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU 2006, L 58, pag. 42), come modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU 2009, L 30, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 320/2006»), al suo considerando 5 recita quanto segue:
«Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario».
3
L’articolo 1 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Fondo di ristrutturazione temporaneo», così dispone:
«1. È istituito il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (in appresso denominato “fondo di ristrutturazione”).
Il fondo di ristrutturazione fa parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia. A decorrere dal 1° gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
2. Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9.
(...)
4. Il presente regolamento non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato».
4
L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Aiuto alla ristrutturazione», recita:
«1. Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:
a) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o
b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
(...)
3. Il completo smantellamento degli impianti di produzione richiede:
a) la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,
b) la chiusura dello [zuccherificio] o degli zuccherifici e lo smantellamento dei relativi impianti di produzione nel termine di cui alla lettera d) dell’articolo 4, paragrafo 2, e
c) il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell’articolo 4, paragrafo 2. (...).
4. Lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiede:
a) la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,
b) lo smantellamento degli impianti di produzione che non saranno più usati per la nuova produzione e che erano destinati alla produzione dei prodotti di cui alla lettera a) (...);
(...)».
5
L’articolo 4 del medesimo regolamento, rubricato «Domanda per l’aiuto alla ristrutturazione», dispone al paragrafo 2:
«Le domande per l’aiuto alla ristrutturazione comprendono:
a) un piano di ristrutturazione;
(...)
c) un impegno a rinunciare alla quota pertinente nella campagna di commercializzazione interessata;
d) nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), un impegno a smantellare completamente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire;
e) nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un impegno a smantellare parzialmente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire e a non utilizzare il sito di produzione e i restanti impianti di produzione per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
(...)».
Il regolamento
n.
968/2006
6
Il considerando 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 320/2006 (GU 2006, L 176, pag. 32), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 luglio 2011 (GU 2011, L 184, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 968/2006»), così dispone:
«In relazione alla rinuncia alle quote, l’articolo 3 del regolamento (...) n. 320/2006 prevede come opzioni lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, con importi diversi dell’aiuto alla ristrutturazione. Sebbene le condizioni applicabili a queste due opzioni debbano tenere conto del fatto che lo smantellamento completo dà luogo ad un importo superiore dell’aiuto alla ristrutturazione, a causa dei maggiori costi che esso comporta, si ritiene opportuno consentire la possibilità di mantenere gli impianti dello zuccherificio che non fanno parte della linea di produzione qualora possano essere utilizzati per altri scopi previsti dal piano di ristrutturazione, soprattutto se tale uso può creare occupazione. D’altra parte, gli impianti non direttamente connessi alla produzione di zucchero devono essere smantellati se non vengono adibiti a un uso alternativo entro un congruo lasso di tempo e se il loro mantenimento è nocivo per l’ambiente».
7
L’articolo 4 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Smantellamento degli impianti di produzione», così prevede:
«1. In caso di smantellamento completo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (...) n. 320/2006, devono essere smantellati:
a) tutti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, quali ad esempio impianti per l’immagazzinamento, l’analisi, il lavaggio e il taglio di barbabietole da zucchero, canne da zucchero, cereali o cicoria; tutti gli impianti di estrazione e trasformazione o concentrazione di zucchero dalla barbabietola o dalla canna, di amido dai cereali, di glucosio dall’amido o di inulina dalla cicoria;
b) quegli impianti, diversi da quelli menzionati alla lettera a), direttamente connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina e necessari per gestire la produzione rientrante nella quota rinunciata, anche se potrebbero essere utilizzati per altre produzioni, come impianti per il riscaldamento o il trattamento dell’acqua o per la produzione di energia, impianti per il trattamento delle polpe di barbabietole da zucchero e delle melasse o impianti per il trasporto interno;
c) tutti gli altri impianti, quali impianti di imballaggio, lasciati inutilizzati e che devono essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali».
2. In caso di smantellamento parziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (...) n. 320/2006, devono essere smantellati gli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione».
Documento VI/5330/97
8
Il documento VI/5330/97 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG» (in prosieguo: il «documento VI/5330/97»), al suo allegato 2, al titolo «Casi limite», secondo comma, prevede quanto segue:
«Qualora le insufficienze siano dovute a difficoltà di interpretazione dei testi comunitari, esclusi i casi in cui si può ragionevolmente presumere che lo Stato membro interpelli la [OSCURATO:PERSONA] [europea] in proposito, nonché qualora le autorità nazionali abbiano preso misure efficaci per rimediare alle insufficienze non appena queste sono emerse si potrà tenere conto di questi fattori attenuanti e applicare l’aliquota più bassa o non applicare alcuna rettifica».
Fatti e decisione controversa
9
I fatti di causa sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 21 a 47 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.
10
[OSCURATO:PERSONA], segnatamente nel corso degli anni 2009 e 2010, ha svolto in Italia tre indagini, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli aiuti alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero concessi a talune imprese italiane produttrici di zucchero nel corso degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009; i premi di macellazione, riguardo al mancato rispetto dei termini di pagamento e il superamento dei massimali finanziari nel corso dell’esercizio finanziario 2010; nonché le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi, concernente gli esercizi finanziari dal 2008 al 2010.
11
Per quanto riguarda, più nello specifico, l’indagine vertente sugli aiuti alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero, dalla prima comunicazione alle autorità italiane circa l’esito di tale indagine, avvenuta tramite lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2010, risulta che, secondo quest’ultima istituzione, le autorità italiane non avevano integralmente rispettato le disposizioni della normativa di diritto dell’Unione riguardante le condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento completo degli impianti di produzione, in quanto essa aveva constatato che erano stati mantenuti taluni silos in diversi siti di produzione di zucchero appartenenti alle imprese italiane che avevano chiesto la concessione di tale aiuto (in prosieguo: i «silos controversi»). In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che tali imprese non soddisfacevano le condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per smantellamento completo in assenza dell’integrale attuazione del piano di ristrutturazione e della demolizione degli edifici connessi all’attività di produzione, tra cui i silos controversi. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità italiane di indicare se fossero ancora presenti silos in quei siti di produzione di zucchero in cui i suoi agenti non si erano recati.
12
Nell’ambito del procedimento amministrativo successivamente svoltosi, le autorità italiane, su domanda della [OSCURATO:PERSONA], hanno preso posizione in merito alle conseguenze da trarre dalla sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737), con la quale la Corte ha sostanzialmente statuito che la nozione di «impianti di produzione», nell’accezione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 968/2006, includeva, salvo talune eccezioni, i silos destinati allo stoccaggio dello zucchero del beneficiario dell’aiuto alla ristrutturazione. Alla luce di tale circostanza, dette autorità hanno contestato, segnatamente, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, ai fini di valutare se i silos rientrassero nella nozione di «impianti di produzione», occorreva considerare il modo in cui questi erano utilizzati alla data di presentazione della domanda di aiuto alla ristrutturazione.
13
Con la decisione controversa, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi applicato alle spese dichiarate dalla Repubblica italiana le seguenti rettifiche:
– una rettifica dell’importo di EUR 90 498 735,16 nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero, a causa della mancata demolizione di tutti gli impianti di produzione dello zucchero da parte dei beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione (esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009);
– una rettifica dell’importo di EUR 1 607 275,90 per il pagamento tardivo del saldo dei premi di macellazione relativi all’anno di domanda 2004 (esercizio finanziario 2010);
– una rettifica forfettaria dell’importo di EUR 1 198 831,03 per il pagamento tardivo di talune spese relative alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli (esercizi finanziari 2009 e 2010).
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
14
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 marzo 2015, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa dinanzi al Tribunale, deducendo sei motivi.
15
Quattro motivi riguardavano la rettifica finanziaria di importo pari a EUR 90 498 735,16, apportata nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero.
16
Il primo motivo concerneva la violazione dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), delle prerogative della difesa e del principio del contraddittorio, nonché l’insufficienza della motivazione.
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Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90), del regolamento n. 320/2006, del regolamento n. 968/2006 e della sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737).
18
Il terzo motivo atteneva alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di leale cooperazione, del ne bis in idem, di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.
19
Il quarto motivo riguardava la violazione dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1290/2005; dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e del capo 3 del regolamento n. 885/2006; del documento VI/5330/97; dell’obbligo di motivazione nonché il mancato esame della posizione dell’organo di conciliazione.
20
Il quinto motivo aveva ad oggetto la rettifica applicata per il pagamento tardivo del saldo dei premi di macellazione relativi all’anno di domanda 2004.
21
Il sesto motivo riguardava la rettifica applicata per il pagamento tardivo di talune spese relative alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli.
22
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto infondato ciascuno dei motivi della ricorrente.
Conclusioni delle parti
23
La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
– annullare parzialmente la sentenza impugnata, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
24
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
25
Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
26
Tale disposizione dev’essere applicata nell’ambito della presente impugnazione.
27
A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica italiana deduce due motivi diretti contro la motivazione della sentenza impugnata e relativi alla rettifica finanziaria di EUR 90 498 735,16 applicata, in forza della decisione controversa, nel settore del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero. La Repubblica italiana osserva infatti, in via preliminare, che, con la sua impugnazione, essa intende unicamente rimettere in discussione la sentenza impugnata nella parte in cui conferma la fondatezza di tale rettifica.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
28
Con il suo primo motivo la Repubblica italiana lamenta una violazione dei regolamenti nn. 320/2006 e 968/2006 e della sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737).
29
Al riguardo, la Repubblica italiana censura il Tribunale perché quest’ultimo, respingendo la seconda parte del secondo motivo di ricorso, ha individuato in modo errato il momento in cui occorreva verificare se i silos controversi presentassero o meno le caratteristiche di un «impianto di produzione» e se fosse legittimo o meno il loro mantenimento, nelle ipotesi di presentazione di istanze di aiuti finalizzati allo smantellamento totale degli impianti.
30
Il Tribunale, in particolare, sarebbe incorso in errore ai punti 141 e 146 della sentenza impugnata, laddove ha deciso di fissare, come momento in cui andava svolta la predetta analisi, quello della presentazione della richiesta di concessione dell’aiuto e, pertanto, a monte del processo di ristrutturazione, anziché a valle del medesimo, diversamente dalla tesi sostenuta nel ricorso di primo grado. A favore di quest’ultima tesi militerebbero però diversi argomenti di carattere normativo e teleologico.
31
Secondo la Repubblica italiana, infatti, imporre, ai fini della concessione dell’aiuto, che i silos fossero funzionali esclusivamente all’attività di imballaggio e confezionamento di zucchero prodotto altrove già prima della richiesta dell’aiuto, avrebbe significato imporre la demolizione di silos che, prima di tale richiesta, erano legittimamente utilizzati per imballare e confezionare anche zucchero prodotto in loco, con gravi danni per i livelli di occupazione, che invece il legislatore dell’Unione ha certamente ritenuto opportuno preservare, come chiarito nel considerando 4 del regolamento n. 968/2006. Inoltre, essendo la concessione dell’aiuto funzionale a consentire la ristrutturazione in ragione dei costi che la stessa comporta, sarebbe contraddittorio esigere che, già prima della presentazione della domanda di concessione di quell’aiuto, le imprese abbiano posto in essere attività che fanno evidentemente parte del processo di ristrutturazione.
32
Tale impostazione sarebbe confermata, in particolare, non solo dal considerando 4 del regolamento n. 968/2006, bensì anche dal considerando 5 del regolamento n. 320/2006 e dalla sentenza della Corte del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737).
33
Di conseguenza, occorrerebbe interpretare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 968/2006 nel senso che non è richiesto che i silos funzionali all’attività di imballaggio siano stati «esclusivamente» destinati a tale attività già prima della presentazione della domanda di aiuto. Questo equivarrebbe a imporre la demolizione di impianti obiettivamente necessari all’attività di imballaggio per il solo fatto che essi, prima della presentazione di tale domanda, ricevevano anche zucchero prodotto in loco e non solo zucchero prodotto altrove.
34
Infatti, lo smantellamento dei silos di cui trattasi in tali circostanze, pur avallato dalla sentenza impugnata, sarebbe contrario al principio di proporzionalità e comporterebbe solo conseguenze negative.
35
Secondo la Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA], e in seguito il Tribunale, hanno erroneamente attribuito importanza alla circostanza per cui la Repubblica italiana non ha fornito la dimostrazione che i silos in questione rientravano in una delle eccezioni individuate dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737). Infatti, a suo avviso, tale dimostrazione appariva impossibile nel caso di specie, per una serie di ragioni, e l’assenza di una siffatta dimostrazione si spiega, in particolare, con la diversa impostazione scelta dal Governo italiano circa il momento in cui i silos dovevano presentare le caratteristiche richieste dalla Corte.
36
La Repubblica italiana afferma, in conclusione, che il momento in cui occorreva verificare la natura dei silos controversi è stato correttamente fissato a valle del procedimento di ristrutturazione, atteso che, nel caso di specie, tale verifica non è stata possibile a causa del blocco del procedimento di ristrutturazione dovuto al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] stessa.
37
[OSCURATO:PERSONA] osserva che la Repubblica italiana, nell’ambito del suo primo motivo, si limita a presentare i medesimi argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Essa sostiene che, ad ogni modo, tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Giudizio della Corte
38
In via preliminare, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è domandato l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenze del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 43 e giurisprudenza citata, e del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/13 P, EU:C:2017:50, punto 42).
39
È altresì necessario sottolineare come un’impugnazione sia irricevibile qualora si limiti a ripetere i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti esplicitamente negati da quest’ultimo, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza del Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 51 e giurisprudenza citata, nonché del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/13 P, EU:C:2017:50, punto 43).
40
Pertanto, gli argomenti dedotti nell’ambito del primo motivo, che non individuano con sufficiente precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata contestati o gli errori di diritto che sarebbero stati ivi commessi dal Tribunale, e consistono, quindi, in affermazioni generiche e non suffragate, o si limitano a riprendere gli argomenti che la ricorrente ha già presentato in primo grado, devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.
41
Di conseguenza, nel caso di specie, può prestarsi ad esame da parte della Corte solo l’argomento secondo cui, in sostanza, il Tribunale, ai punti 141 e 146 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto considerando che era al più tardi alla data della presentazione della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, per smantellamento completo o parziale, che occorreva individuare se i silos controversi costituissero impianti di produzione di cui bisognava prevedere lo smantellamento.
42
A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale ha scelto tale data basandosi, al punto 140 della sentenza impugnata, sul combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e da c) a e), e paragrafo 3, lettere c) e h), del regolamento n. 320/2006 nonché dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 968/2006, circa il contenuto di una domanda di aiuto alla ristrutturazione, secondo i quali quest’ultima deve, segnatamente, contenere una descrizione tecnica completa degli impianti di produzione interessati dallo smantellamento.
43
Inoltre, ai punti da 142 a 145 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente spiegato in che modo un’interpretazione contraria, secondo la quale occorreva valutare la qualificazione dei silos controversi in una data successiva a quella della presentazione della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, per smantellamento totale o parziale, avrebbe svuotato di senso tali disposizioni e, inoltre, disconosciuto la distinzione tra smantellamento parziale e smantellamento completo operata nella normativa di cui trattasi.
44
Orbene, la Repubblica italiana non ha dedotto in giudizio alcun argomento idoneo a dimostrare che le considerazioni svolte ai punti 140 e da 142 a 145 della sentenza impugnata siano errate sotto il profilo giuridico o, più in particolare, che il Tribunale sia in tal modo incorso in un errore di diritto deducendo in sostanza da queste considerazioni, ai punti 141 e 146 di detta sentenza, che era alla data di presentazione della domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione che occorreva valutare se i silos controversi costituivano impianti di produzione di cui occorreva prevedere lo smantellamento.
45
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte risulta che il primo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
46
Con il suo secondo motivo la Repubblica italiana addebita in sostanza al Tribunale di aver violato il documento VI/5330/97, laddove ha respinto la seconda parte del quarto motivo di ricorso.
47
A tal riguardo, in primo luogo, essa contesta il ragionamento del Tribunale nella parte in cui esso, al punto 248 della sentenza impugnata, ha considerato che l’applicazione del «caso limite» previsto all’allegato 2 di tale documento ai fini di un’eventuale riduzione della rettifica finanziaria costituiva una facoltà offerta alla [OSCURATO:PERSONA].
48
Orbene, secondo la Repubblica italiana, occorre interpretare la disposizione invocata nel senso che essa, al ricorrere di uno dei «casi limite» individuati dal citato documento, attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] un potere-dovere di riduzione o esclusione della rettifica finanziaria.
49
In secondo luogo, al punto 249 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe convalidato la mancata applicazione di un siffatto «caso limite» al caso di specie, tenendo conto della posizione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo nell’ambito della riunione bilaterale del 4 maggio 2011, segnatamente alla luce del principio della parità di trattamento che tale istituzione aveva addotto per spiegare che la conservazione dei silos in questione in Italia non poteva essere ammessa.
50
Secondo la Repubblica italiana, sebbene il ragionamento seguito dal Tribunale sia sorretto da un iter logico giuridicamente valido, tale tesi non persuade. In particolare, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si avvalga di tale principio come criterio per amministrare il suo potere discrezionale rende sostanzialmente inapplicabile un «caso limite» previsto all’allegato 2 del documento VI/5330/97. Sarebbe infatti difficile che si verifichi un caso in cui l’esclusione di una rettifica finanziaria non comporti un differente trattamento.
51
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana nell’ambito del secondo motivo e ritiene, pertanto, che occorra respingere anche quest’ultimo.
Giudizio della Corte
52
Con il suo secondo motivo la Repubblica italiana addebita al Tribunale, in primo luogo, di avere erroneamente considerato, al punto 248 della sentenza impugnata, che l’applicazione del «caso limite» di cui all’allegato 2 del documento VI/5330/97 ai fini di un’eventuale riduzione della rettifica finanziaria costituiva una mera facoltà offerta alla [OSCURATO:PERSONA]. In proposito occorre dichiarare che, come rilevato dal Tribunale al punto 247 della sentenza impugnata, dal tenore letterale dell’allegato 2 del documento VI/5330/97 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale circa l’applicazione di un siffatto «caso limite» e che, pertanto, tale applicazione può essere rifiutata, come il Tribunale ha correttamente affermato al punto 248 di detta sentenza, qualora essa possa, in particolare, violare i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
53
Laddove, in secondo luogo, la Repubblica italiana censura il Tribunale per aver avallato, al punto 249 della sentenza impugnata, la mancata applicazione di un siffatto «caso limite» al caso di specie, tenendo conto della posizione caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito nella riunione bilaterale del 4 maggio 2011, in particolare alla luce del principio della parità di trattamento, occorre dichiarare che, in tale punto della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a descrivere la posizione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto al riguardo in occasione di detta riunione e che tale Stato membro non ha comunque spiegato sotto che profilo tali constatazioni fossero viziate da errore di diritto.
54
Nei limiti in cui il secondo motivo riguarda i punti della motivazione di cui ai punti 248 e 249 della sentenza impugnata, esso è, pertanto, manifestamente infondato. Inoltre, poiché la Repubblica italiana, nell’ambito di tale motivo di impugnazione, si limita a formulare critiche e affermazioni generiche, senza individuare con sufficiente precisione un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, occorre respingerlo, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 38 e 39 della presente ordinanza, in quanto manifestamente irricevibile.
55
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
56
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’impugnazione deve essere respinta in toto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulle spese
57
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
58
A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento citato, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Lussemburgo, 2 aprile 2020
Il cancelliere
Il presidente della Nona Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
S. Rodin
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Lingua processuale: l’italiano.