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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 06902/2022

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a seguente ORDINANZA Sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta domanda di estradizione presentata dal Liechtenstein, in ordine ai reati di furto, alienazione di strumenti di pagamento non in contanti, riciclaggio e sottrazione di atti; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto mentre tentava di imbarcarsi su un volo con destinazione Romania; rilevato che la richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto è fondata essenzialmente sul fatto che se l'interessato avesse inteso darsi alla fuga, avrebbe scelto un mezzo diverso, stante la notoria sottoposizione ai controlli di frontiera nel caso di uso del mezzo aereo; rilevato che l'interessato ha valorizzato anche il rispetto delle prescrizioni imposte in occasione di precedenti sottoposizioni a misure cautelari ed il comportamento collaborativo dimostrato in sede di udienza di convalida; ritenuto che tali elementi non sono idonei a superare le esigenze cautelari, tanto più che il ricorso avverso la sentenza che disponeva la consegna non è stato accolto, sicchè l'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] si possa dare alla fuga risulta aggravato; PQM Rigetta l'istanza di sostituzione della misura cautelare.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PrèSidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FUNZIONA91

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata proposta domanda di estradizione presentata dal Liechtenstein, in ordine ai reati di furto, alienazione di strumenti di pagamento non in contanti, riciclaggio e sottrazione di atti; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto mentre tentava di imbarcarsi su un volo con destinazione Romania; rilevato che la richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto è fondata essenzialmente sul fatto che se l'interessato avesse inteso darsi alla fuga, avrebbe scelto un mezzo diverso, stante la notoria sottoposizione ai controlli di frontiera nel caso di uso del mezzo aereo; rilevato che l'interessato ha valorizzato anche il rispetto delle prescrizioni imposte in occasione di precedenti sottoposizioni a misure cautelari ed il comportamento collaborativo dimostrato in sede di udienza di convalida; ritenuto che tali elementi non sono idonei a superare le esigenze cautelari, tanto più che il ricorso avverso la sentenza che disponeva la consegna non è stato accolto, sicchè l'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] si possa dare alla fuga risulta aggravato; PQM Rigetta l'istanza di sostituzione della misura cautelare. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PrèSidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FUNZIONA91
Sentenza Cassazione n. 06902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris