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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15243/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 comma cod. pen. (sotto il profilo soggettivo), è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, non avendo l'imputato fornito la prova della provenienza lecita del bene • (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 comma cod. pen. (sotto il profilo soggettivo), è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, non avendo l'imputato fornito la prova della provenienza lecita del bene • (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il preside
Sentenza Cassazione n. 15243/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris