Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:629
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 ottobre 2010 – Seacid / Parlamento e Consiglio
(causa C‑266/10 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Direttiva 2000/35/CE – Ricorso di annullamento parziale – Ricorso tardivo – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata»
1.
Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente
infondato in diritto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale,
artt. 2, n. 2, 18, 19, 24, n. 6 e 111) (v. punti 11‑18)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso – Calcolo (Art. 230, quinto comma, CE;
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1)
(v. punti 25‑27, 30)
[OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 16 marzo 2010, causa T‑530/09, Seacid/Parlamento e Consiglio, con
la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento dell’art. 5, n. 1, ultima frase, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (GU L 200, pag. 35) – Termini di ricorso – Inammissibilità manifesta.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) sopporta le proprie spese..