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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25158/2026

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dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2026,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Marcosentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1 violazione degli artt. 646 cod. pen. e 192, 533, 546 e 605 cod. pen. emanifesta illogicità della motivazione della sentenza nel respingere il primo ed ilsecondo motivo di appello: la Corte di appello non aveva ritenuto legittimo iltrattenimento delle somme riscosse dall'imputato in compensazione con i creditida lui vantati, sostenendo che si sarebbe trattato di credito non liquido edesigibile ed oggetto di contestazione da parte della società, ma l'affermazioneera smentita documentalmente: in particolare, il decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Milano aveva riconosciuto al ricorrente un importo ben superiore aquello per cui era processo e nella lettera di messa in mora della società lastessa manifestava la sua disponibilità a compensare eventuali crediti maturati;di detto documento la sentenza impugnata non faceva menzione malgrado su diesso l'imputato fondasse il proprio diritto di ritenzione;1.2 insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen. e manifestaillogicità della motivazione nel respingere il quinto motivo di appello: a fronte diun danno di 10.000,00 euro, non si era tenuto conto della sentenza di questaCorte secondo cui il danno era oggettivamente rilevante se ricompreso tra €20.000,00 ed € 50.000,00, e l’argomentazione secondo cui si doveva tenereconto che la società era poi fallita era errata, visto che il fallimento era statocausato da un’insolvenza di oltre 160.000,00 euro, per cui i 10.000 euro nonavevano avuto alcuna incidenza sul dissesto societario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Relativamente alle argomentazioni contenute nel primo motivo diricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità, riportandosi aiprincipi che questa Corte ha più volte ribadito, sulla base dei quali gli aspetti delgiudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significatodegli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nelgiudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla lorocapacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità,di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione delrisultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusioneper questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del14/02/2012, Rv. 253099).La Corte di appello ha risposto alle censure riproposte con il primo motivoin sede di ricorso per cassazione con la motivazione -non censurabile nellapresente sede- contenuta alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata,osservando che il credito dell’imputato era oggetto di contestazione e che ildecreto ingiuntivo, non notificato e rimasto inefficace, non poteva conferireretroattivamente certezza al credito, oltre alla considerazione che il contrattostipulato tra le parti non autorizzava l’imputato a compensare autonomamente ipropri credito con le somme riscosse dai clienti.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto,con valutazione incensurabile in sede di legittimità, che la somma di diecimilaeuro comportasse la sussistenza dell’aggravante; sul punto, si deve ribadire cheil il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizioed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnatoed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativoriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicaed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie.2.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2026,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Marcosentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1 violazione degli artt. 646 cod. pen. e 192, 533, 546 e 605 cod. pen. emanifesta illogicità della motivazione della sentenza nel respingere il primo ed ilsecondo motivo di appello: la Corte di appello non aveva ritenuto legittimo iltrattenimento delle somme riscosse dall'imputato in compensazione con i creditida lui vantati, sostenendo che si sarebbe trattato di credito non liquido edesigibile ed oggetto di contestazione da parte della società, ma l'affermazioneera smentita documentalmente: in particolare, il decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Milano aveva riconosciuto al ricorrente un importo ben superiore aquello per cui era processo e nella lettera di messa in mora della società lastessa manifestava la sua disponibilità a compensare eventuali crediti maturati;di detto documento la sentenza impugnata non faceva menzione malgrado su diesso l'imputato fondasse il proprio diritto di ritenzione;1.2 insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen. e manifestaillogicità della motivazione nel respingere il quinto motivo di appello: a fronte diun danno di 10.000,00 euro, non si era tenuto conto della sentenza di questaCorte secondo cui il danno era oggettivamente rilevante se ricompreso tra €20.000,00 ed € 50.000,00, e l’argomentazione secondo cui si doveva tenereconto che la società era poi fallita era errata, visto che il fallimento era statocausato da un’insolvenza di oltre 160.000,00 euro, per cui i 10.000 euro nonavevano avuto alcuna incidenza sul dissesto societario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Relativamente alle argomentazioni contenute nel primo motivo diricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità, riportandosi aiprincipi che questa Corte ha più volte ribadito, sulla base dei quali gli aspetti delgiudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significatodegli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nelgiudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla lorocapacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità,di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione delrisultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusioneper questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del14/02/2012, Rv. 253099).La Corte di appello ha risposto alle censure riproposte con il primo motivoin sede di ricorso per cassazione con la motivazione -non censurabile nellapresente sede- contenuta alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata,osservando che il credito dell’imputato era oggetto di contestazione e che ildecreto ingiuntivo, non notificato e rimasto inefficace, non poteva conferireretroattivamente certezza al credito, oltre alla considerazione che il contrattostipulato tra le parti non autorizzava l’imputato a compensare autonomamente ipropri credito con le somme riscosse dai clienti.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto,con valutazione incensurabile in sede di legittimità, che la somma di diecimilaeuro comportasse la sussistenza dell’aggravante; sul punto, si deve ribadire cheil il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizioed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnatoed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativoriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicaed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris