CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 2022
Cassazione n. 35843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 22.5.2012, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli ai capi a); b) e c) dell'imputazione, dichiarando non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato di cui al capo b). 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Ferro, lamentando violazione di legge in punto di intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a) e c). Con memoria pervenuta il 25.4.2022, il difensore dell'imputato ribadiva le proprie doglianze. 3. Il ricorso è fondato. Ed invero va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., nella loro precedente formulazione, il termine di prescrizione dei reati di cui ai capi a) e c) per cui si procede, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti e delle cause di sospensione del relativo decorso dichiarate dai giudici di merito, risulta perento alla data del 21.5.2020, circostanza non rilevata dalla Corte di appello e che spetta a questa Corte rilevare. Premesso che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), nel caso in esame, come si è detto, il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione verificatasi prima del giudizio di appello. Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, C.). In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), evenienza non sussistente nel caso in esame. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.