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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08817/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 4928/2023 depositata il21/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], titolare di licenza taxi di [OSCURATO:PERSONA], ha propostodinanzi al Giudice di Pace di Roma opposizione a quarantuno verbali diviolazione del codice della strada, relativi al transito nelle ZTL e nelleNumero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026corsie preferenziali del territorio di [OSCURATO:PERSONA], il tutto senzaautorizzazione, essendo avvenute dette condotte nel periodo successivo al20.12.2007, data di scadenza della licenza taxi, e anteriore al 19.02.2018,data di rinnovo della stessa.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Roma ha rigettatol’opposizione e ha compensato tra le parti le spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma, con sentenza n.4928/2023 pubblicata il giorno 21.03.2023, ha rigettato l’appello.Nella motivazione, il Tribunale, tra l’altro e per quanto di interesse inquesta sede, ha ritenuto irrilevante la modifica intervenuta conregolamento capitolino in data 27.05.2021, modifica che aveva introdottonuove norme procedurali per la verifica della sussistenza dei requisiti, daespletarsi su impulso del gestore nominato, e ciò in quanto essa erasuccessiva al periodo oggetto degli accertamenti, periodo in cui il veicolosanzionato non era munito di autorizzazione al transito nelle ZTL e nellecorsie riservate alla circolazione dei mezzi pubblici.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza del Tribunale sulla scorta di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione di norme di diritto - articolo 360 n° 3 c.p.c. - omesso esamedi un fatto/documento decisivo per il giudizio - articolo 360 n° 5 c.p.c.Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione ilregolamento del 27.05.2021, che aveva sanato con efficacia retroattiva ilmancato rinnovo delle licenze taxi scadute.Il motivo è infondato.Numero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026Come già precisato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023),costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez.

Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014).

Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Non rientrano in tale nozione, in particolare, né gli elementi istruttori, né,a maggior ragione, le valutazioni giuridiche.In concreto, ove si consideri quale fatto storico la sopravvenienza, nelcorso del giudizio di appello, del regolamento capitolino in data27.05.2021, è del tutto agevole osservare come il suo esame emergaespressamente dalla motivazione della sentenza impugnata, che, nonessendo stata ancora emanata la norma regolamentare nel periodo in cuierano state commesse le infrazioni, ne ha ritenuto l’irrilevanza.Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla “missiva tipo”esplicativa, prodotta dalla parte, missiva che, a suo dire, costituirebbe unasorta di interpretazione autentica della nuova normativa.Invero, pur non essendo stato citato detto documento nella motivazionedella sentenza impugnata, esso è un semplice elemento istruttorio che siriferisce sempre al medesimo fatto storico sopra indicato, sicché non harilevanza autonoma ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026Quanto, poi, all’asserito vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,deve osservarsi che ex art. 1 l. n. 689/1981, «nessuno può essereassoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge chesia entrata in vigore prima della commissione della violazione» e «le leggiche prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e peri tempi in esse considerati».Trattasi dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazionedell'analogia, in virtù dei quali il comportamento del soggetto interessatodeve considerarsi assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi,con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche laddovela stessa sia più favorevole.Tali principi hanno trovato costante applicazione nella giurisprudenza dilegittimità.A tale proposito, per esempio, si è affermato che in tema di sanzioniamministrative non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, ilcanone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevoleed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo èstato commesso (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 28159/2008).Anche in tema di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, si è osservatoche l'illecito deontologico è riconducibile al "genus" degli illecitiamministrativi, per i quali - in difetto della "eadem ratio" - non trovaapplicazione, in via analogica, il principio del "favor rei" sancito dall'art. 2c.p., bensì quello del "tempus regit actum" (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.14374/2012).Sempre in applicazione dei medesimi principi generali, in tema diprovvedimento di sospensione della patente di guida è stato affermato chela legittimità dello stesso deve essere valutata con riferimento allasituazione normativa vigente al momento della commissione del fatto,senza che rilevino eventuali successive modifiche della disciplina, anche sepiù favorevoli al destinatario del provvedimento stesso, stante l'operativitàNumero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026del principio di ultrattività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689 (cfr.: Cass. n. 24111/2014).Alla luce di quanto innanzi osservato, deve escludersi che lasopravvenienza, a distanza di qualche anno dalle violazioni, della disciplinaregolamentare più favorevole, citata dal ricorrente, possa implicare il venirmeno delle violazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è statosanzionato.Al contrario, come correttamente osservato dal Tribunale di Roma,all’epoca delle infrazioni il regolamento non era ancora in vigore, sicché, inassenza di rinnovo della licenza, il ricorrente non era autorizzato acircolare nelle ZTL e nelle corsie riservate alla circolazione dei mezzipubblici.Alle pag. 7 e 8 del ricorso, il ricorrente deduce che la sua licenza taxiscadeva originariamente in data 20.12.2017 e, se non fosse statarinnovata dal medesimo il 19.02.2018, sarebbe stata prorogata d’ufficiocome tutte quelle non ancora rinnovate al momento dell’approvazionedella D.A.C. n. 51/2021.Sta di fatto che, tuttavia, come dedotto nel ricorso, a pag. 2, e confermatoanche da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva provveduto alla vidimazionedella licenza in data 19.02.2018, sicché detta licenza non potevaconsiderarsi né scaduta né in scadenza nel periodo di novanta giornidall’approvazione della D.A.C. n. 51/2021, né il ricorrente ha dedotto diessere stato tra i destinatari della lettera tipo prodotta in atti.Va ulteriormente considerato che, se da un lato è vero che, per quantoprevisto dall’art. 18, comma 1, del regolamento in questione «le licenze ele autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che venganosottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficiocapitolino», non è men vero, dall’altro lato, che, per quanto disposto dalcomma 2 dello stesso articolo, «la vidimazione è condizionata alpermanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dalNumero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio dellaprofessione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Ufficiocapitolino competente» e, per il caso in cui le verifiche sul punto dianoesito negativo, il titolare della licenza o dell’autorizzazione «non puòesercitare l'attività di trasporto pubblico locale non di linea»; pertanto, ilcarattere illimitato dell’esercizio dell’attività non è incondizionato.Non sussiste, dunque, la violazione normativa denunciata dal ricorrentestesso, né la presente decisione risulta in contrasto con quanto affermatodalla Corte con sentenza n. 26792/2024, visto che la questione affrontatain quella sede riguardava la decorrenza del quinquennio per la vidimazionein caso di cessione della licenza, questione che non si pone nel presentegiudizio.2.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 4928/2023 depositata il21/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], titolare di licenza taxi di [OSCURATO:PERSONA], ha propostodinanzi al Giudice di Pace di Roma opposizione a quarantuno verbali diviolazione del codice della strada, relativi al transito nelle ZTL e nelleNumero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026corsie preferenziali del territorio di [OSCURATO:PERSONA], il tutto senzaautorizzazione, essendo avvenute dette condotte nel periodo successivo al20.12.2007, data di scadenza della licenza taxi, e anteriore al 19.02.2018,data di rinnovo della stessa.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Roma ha rigettatol’opposizione e ha compensato tra le parti le spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma, con sentenza n.4928/2023 pubblicata il giorno 21.03.2023, ha rigettato l’appello.Nella motivazione, il Tribunale, tra l’altro e per quanto di interesse inquesta sede, ha ritenuto irrilevante la modifica intervenuta conregolamento capitolino in data 27.05.2021, modifica che aveva introdottonuove norme procedurali per la verifica della sussistenza dei requisiti, daespletarsi su impulso del gestore nominato, e ciò in quanto essa erasuccessiva al periodo oggetto degli accertamenti, periodo in cui il veicolosanzionato non era munito di autorizzazione al transito nelle ZTL e nellecorsie riservate alla circolazione dei mezzi pubblici.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza del Tribunale sulla scorta di un motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione di norme di diritto - articolo 360 n° 3 c.p.c. - omesso esamedi un fatto/documento decisivo per il giudizio - articolo 360 n° 5 c.p.c.Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione ilregolamento del 27.05.2021, che aveva sanato con efficacia retroattiva ilmancato rinnovo delle licenze taxi scadute.Il motivo è infondato.Numero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026Come già precisato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023),costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Non rientrano in tale nozione, in particolare, né gli elementi istruttori, né,a maggior ragione, le valutazioni giuridiche.In concreto, ove si consideri quale fatto storico la sopravvenienza, nelcorso del giudizio di appello, del regolamento capitolino in data27.05.2021, è del tutto agevole osservare come il suo esame emergaespressamente dalla motivazione della sentenza impugnata, che, nonessendo stata ancora emanata la norma regolamentare nel periodo in cuierano state commesse le infrazioni, ne ha ritenuto l’irrilevanza.Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla “missiva tipo”esplicativa, prodotta dalla parte, missiva che, a suo dire, costituirebbe unasorta di interpretazione autentica della nuova normativa.Invero, pur non essendo stato citato detto documento nella motivazionedella sentenza impugnata, esso è un semplice elemento istruttorio che siriferisce sempre al medesimo fatto storico sopra indicato, sicché non harilevanza autonoma ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026Quanto, poi, all’asserito vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,deve osservarsi che ex art. 1 l. n. 689/1981, «nessuno può essereassoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge chesia entrata in vigore prima della commissione della violazione» e «le leggiche prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e peri tempi in esse considerati».Trattasi dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazionedell'analogia, in virtù dei quali il comportamento del soggetto interessatodeve considerarsi assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi,con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche laddovela stessa sia più favorevole.Tali principi hanno trovato costante applicazione nella giurisprudenza dilegittimità.A tale proposito, per esempio, si è affermato che in tema di sanzioniamministrative non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, ilcanone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevoleed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo èstato commesso (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 28159/2008).Anche in tema di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, si è osservatoche l'illecito deontologico è riconducibile al "genus" degli illecitiamministrativi, per i quali - in difetto della "eadem ratio" - non trovaapplicazione, in via analogica, il principio del "favor rei" sancito dall'art. 2c.p., bensì quello del "tempus regit actum" (cfr.: Cass., Sez. Un., n.14374/2012).Sempre in applicazione dei medesimi principi generali, in tema diprovvedimento di sospensione della patente di guida è stato affermato chela legittimità dello stesso deve essere valutata con riferimento allasituazione normativa vigente al momento della commissione del fatto,senza che rilevino eventuali successive modifiche della disciplina, anche sepiù favorevoli al destinatario del provvedimento stesso, stante l'operativitàNumero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026del principio di ultrattività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689 (cfr.: Cass. n. 24111/2014).Alla luce di quanto innanzi osservato, deve escludersi che lasopravvenienza, a distanza di qualche anno dalle violazioni, della disciplinaregolamentare più favorevole, citata dal ricorrente, possa implicare il venirmeno delle violazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è statosanzionato.Al contrario, come correttamente osservato dal Tribunale di Roma,all’epoca delle infrazioni il regolamento non era ancora in vigore, sicché, inassenza di rinnovo della licenza, il ricorrente non era autorizzato acircolare nelle ZTL e nelle corsie riservate alla circolazione dei mezzipubblici.Alle pag. 7 e 8 del ricorso, il ricorrente deduce che la sua licenza taxiscadeva originariamente in data 20.12.2017 e, se non fosse statarinnovata dal medesimo il 19.02.2018, sarebbe stata prorogata d’ufficiocome tutte quelle non ancora rinnovate al momento dell’approvazionedella D.A.C. n. 51/2021.Sta di fatto che, tuttavia, come dedotto nel ricorso, a pag. 2, e confermatoanche da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva provveduto alla vidimazionedella licenza in data 19.02.2018, sicché detta licenza non potevaconsiderarsi né scaduta né in scadenza nel periodo di novanta giornidall’approvazione della D.A.C. n. 51/2021, né il ricorrente ha dedotto diessere stato tra i destinatari della lettera tipo prodotta in atti.Va ulteriormente considerato che, se da un lato è vero che, per quantoprevisto dall’art. 18, comma 1, del regolamento in questione «le licenze ele autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che venganosottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficiocapitolino», non è men vero, dall’altro lato, che, per quanto disposto dalcomma 2 dello stesso articolo, «la vidimazione è condizionata alpermanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dalNumero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio dellaprofessione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Ufficiocapitolino competente» e, per il caso in cui le verifiche sul punto dianoesito negativo, il titolare della licenza o dell’autorizzazione «non puòesercitare l'attività di trasporto pubblico locale non di linea»; pertanto, ilcarattere illimitato dell’esercizio dell’attività non è incondizionato.Non sussiste, dunque, la violazione normativa denunciata dal ricorrentestesso, né la presente decisione risulta in contrasto con quanto affermatodalla Corte con sentenza n. 26792/2024, visto che la questione affrontatain quella sede riguardava la decorrenza del quinquennio per la vidimazionein caso di cessione della licenza, questione che non si pone nel presentegiudizio.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 20646/2023Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 8817/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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