CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 635, comma secondo cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela per il reato di lesioni personali e ha confermato nel reato la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge penale e il vizio di di motivazione in riferimento agli artt. 131 bis e 635, comma terzo cod. pen. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, ora formulate in termini generici anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisco alla logicità della motivazione, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, infatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Nel caso di specie, d'altro canto, il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa le ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità e alla concessione del beneficio della pena sospesa (v. pag. 2 della sentenza impugnata), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, invero, ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 131 bis c.p., adeguatamente motivando circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità in ragione delle modalità concrete della condotta, delle plurime e reiterate condotte lesive del patrimonio e della non esiguità dei danni cagionati. Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata, con adeguata e corretta motivazione sul punto, sui numerosi e gravi precedenti penali a carico dell'imputato. Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa