CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1969
Cassazione n. 09732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1969 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 23 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 13 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in ordine a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente evidenziato come la colpevolezza del prevenuto per truffa emergesse dalle condotte, da questi poste in essere, di falsificazione dell'estratto conto e dei bonifici bancari, tali da aver indotto in errore la concessionaria circa il buon esito della compravendita, senza che potesse configurarsi l'insolvenza fraudolenta, che invece implica la dissimulazione dello stato di insolvenza, e non la simulazione della non vera disponibilità economica da parte dell'acquirente, avvenuta nel caso di specie); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, è manifestamente infondato, in quanto, da un lato il secondo giudice a pagina 6 ha evidenziato come la destrezza mostrata dal Frosi necessitasse dell'effetto deterrente di una condanna pubblica, e dall'altro escluso le generiche con motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore