CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 29507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria con motivi nuovi depositata nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto avverso lasentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 581, 591, 546 e 598 cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente affermato il difetto di specificità del motivo formulato con l'atto di appello, che era, invece, agevolmente riferibile ai tre punti della decisione concernenti l'affermazione di responsabilità dell'imputato con specifico riferimento: alla ricostruzione dei fatti; alla qualificazione giuridica della condotta in termini di concorso formale sulla base dell'indebito frazionamento dell'unica condotta; alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale si era criticato il giudizio di disvalore attribuito alla condotta dell'imputato. L'atto di appello conteneva, peraltro, specifici rilievi critici alla motivazione della prima sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il comportamento dei pubblici ufficiali sulla base di una ricostruzione contrastata dal motivo di appello che aveva evidenziato il carattere sproporzionato dell'ammanettamento, invocando l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. nonché in relazione al riconoscimento del concorso formale, rispetto al quale si era censurato l'indebito frazionamento della condotta, e al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale si era prospettata specifica doglianza quanto al giudizio di aggressività della personalità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione di indeterminatezza dei motivi di appello. La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è meramente apparente, limitandosi a richiamare l'orientamento di legittimità in tema di specificità dei motivi, senza tuttavia indicare i passaggi dell'atto di appello ritenuti meramente assertivi. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. La Corte di appello, arrestando il proprio giudizio alla declaratoria di inammissibilità, ha omesso di valutare le specifiche censure relative all'indebito frazionamento dell'unica condotta contestata all'imputato, alla conseguente applicazione dell'art. 81 cod. pen. ed alla misura della pena di cui era stata chiesta 2la riduzione al minimo edittale, con la concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con memoria del 1/06/2026, cui è stato allegato l'atto di appello, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha prospettato due motivi nuovi, ribadendo le argomentazioni già prospettate con il ricorso originario. 3.1. Con il primo motivo nuovo, concernente la censura di violazione di legge in relazione agli artt. 581, 591, 585, 546 e 598 cod. proc. pen. già dedotta con il primo motivo del ricorso originario, il ricorrente ha contrastato l'affermazione del Procuratore generale concernente il difetto di autosufficienza del ricorso per mancata allegazione dell'atto di appello, allegando il medesimo atto, a conferma della specificità dei motivi di gravame. 3.2. Con il secondo motivo nuovo, concernente ii vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo del ricorso originario, il ricorrente ha replicato alla conclusione del Procuratore generale circa la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, ribadendo, anche alla luce del contenuto dell'atto di appello prodotto, le argomentazioni già spese nel ricorso originario a sostegno della mera apparenza della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. 2. Va premesso che "[i]n tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'impugnante, per escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., aveva contestato, tra l'altro, la qualifica dell'androne quale luogo di privata dimora stante la sua mancata 3chiusura e la facile accessibilità da parte di terzi). (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024 Rv. 287205-01). Quanto al giudizio di appello, questa Corte ha già avuto modo di affermare che Drappello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato avverso sentenza di condanna per ricettazione, con il quale l'appellante si era limitato a richiamare la disciplina generale sull'errore e sull'incauto acquisto, senza specificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l'individuazione di un diverso "tempus commissi delicti" e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado). (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811-01). 3. Di tali principi ha fatto buon governo la Corte di appello che, nella sentenza impugnata, ha fondato la declaratoria di inammissibilità non tanto, e comunque non solo, sull'omessa individuazione dei punti della sentenza appellata, oggetto di un unico motivo cumulativo, quanto, piuttosto, sulla genericità delle doglianze, prive di effettiva critica sia alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza sia alle argomentazioni spese dal primo giudice, risolvendosi, di contro, il riferimento alle pagine della sentenza appellata in un richiamo meramente compilativo. Ed invero, quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, basata sulla ricostruzione dell'articolata condotta di resistenza posta in essere dall'imputato dapprima nell'immediatezza dell'intervento della polizia giudiziaria e poi presso il Comando, nell'atto di appello si affermava che l'imputato era da qualificarsi come "vittima", senza tuttavia che venisse indicato alcun elemento di fatto idoneo a supportare tale affermazione, e che l'ammanettamento da parte degli operanti sarebbe stato arbitrario: assunto, questo, del tutto apodittico, in quanto correlato esclusivamente all'asserita qualità di vittima dell'imputato e, perciò, basato su un ragionamento "circolare" e privo di reale confronto con i dati di fatto evidenziati dal Giudice di primo grado. Né risultavano prospettate, e neppure evocate, le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'integrazione della causa di non punibilità. Quanto al riconoscimento del concorso formale, l'appellante si era limitato a contestare l'indebito frazionamento della condotta unitaria, senza confrontarsi 4con il tema, valorizzato dal giudice di merito, dell'avvenuta consumazione della condotta violenta in danno di due pubblici ufficiali, che, seppur contestuale, integra, per costante giurisprudenza, il concorso formale tra due reati di resistenza. Quanto, infine, alla sospensione condizionale della pena, la censura risultava meramente assertiva, essendosi limitato l'appellante ad affermare che la negazione del beneficio non poteva giustificarsi con l'aggressività manifesta, non avendo il Giudice considerato che [OSCURATO:PERSONA] era da considerarsi una vittima. Nessuna censura, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, era invece riferita alla misura della pena. 4. Le argomentazioni prospettate con il ricorso non sono idonee ad inficiare la tenuta logica delle argomentazioni poste a base della declaratoria di inammissibilità dell'appello, nulla aggiungendo i motivi nuovi, meramente reiterativi di quelli contenuto nell'originario atto di ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MIL 1jTO4.iO GTUdIZIA .10 Do eppina 5