CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 1951
Cassazione n. 43979/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il 16/01/1946 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si é chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale monocratico di Firenze per nuovo giudizio; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Daniela, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto la conferma della sentenza. ce, Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Firenze, con sentenza del 6/3/2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Daniela e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputati di furto continuato in concorso di gas, aggravato dalla violenza sulle cose, per difetto della condizione di procedibilità (querela) introdotta per la fattispecie all'esame a seguito dell'entrata in vigore della riforma di cui al d. Igs. n. 150/2022; considerato, in particolare, che quel giudice ha affermato che la denuncia in atti non conteneva alcuna manifestazione di volontà di perseguire e punire gli autori dei fatti di reato in essa esposti; rilevato che il pubblico ministero ha proposto ricorso, formulando tre motivi, con i quali ha, rispettivamente, dedotto: 1) violazione di legge, avuto riguardo alla circostanza che - al momento della decisione - non era ancora scaduto il termine per proporre querela previsto dall'art. 85 del d. Igs. n. 150/2022, a mente del quale, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per proporre eventuale querela decorre dalla stessa data. 2) violazione di legge, rilevando che il giudice non aveva proceduto a informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di proporre querela; 3) violazione di legge, quanto alla valutazione del contenuto della denuncia della p.o. in atti, contestando il giudizio formulato dal giudicante e assumendo, al contrario, come esistente la volontà di far perseguire e punire penalmente gli autori dei fatti denunciati, allegando a sostegno la circostanza che, nell'atto, vi sarebbe un'espressa richiesta di avviso in caso di archiviazione, la riserva di costituirsi parte civile e l'opposizione alla definizione del procedimento con decreto penale; visti i motivi aggiunti, con i quali il ricorrente ha allegato la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 85, d. Igs. n. 150/2022; vista la successiva rinuncia del ricorrente ai primi due motivi del ricorso, alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 85 cit.; viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, con le quali si è chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze;vista la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Daniela e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la quale si è chiesta la conferma della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso deve essere convertito in appello; che, in particolare, il richiamo operato dal ricorrente ai principi di diritto in materia di valutazione dell'atto di proposizione della querela è corretto, atteso che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648-01, in fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta; sez. 4, n. 8486 del 2/3/2022, Bonanno, Rv. 282760- 01, in cui si è ritenuto necessario e sufficiente per la validità della querela che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni; sez. 3, n. 19971 del 9/1/2023, Antonelli, Rv. 284616-01, in cui si è affermato, proprio con riferimento ai reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile); che, nel caso all'esame, di ricorso immediato, cioè, proposto ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in sede di legittimità solo ove la stessa si traduca in una violazione di legge, stante il disposto di cui all'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice ha dato conto, sia pur in maniera assai stringata, delle sue conclusioni, cosicché non può ritenersi che il percorso giustificativo sia del tutto mancante, ciò che si tradurrebbe in una violazione di legge deducibile; che le censure del ricorrente, nonostante il richiamo al vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si traducono in un dissenso in ordine alla valutazione, pur sommaria, del documento contenente la denuncia e, secondo quanto allegato dal ricorrente, la querela della persona offesa; ritenuto che, sul punto, deve darsi continuità al principio, per il quale, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine a una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (sez. 2, n. 17297 del 13/3/2019, Sezze, Rv. 276441-01; n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193-01; sez. 3, n. 48978 del 8/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208-01); P.Q.M. convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio. Deciso il 26 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [ti ía Piccialp