CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 00042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19148/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via di [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BOLOGNA n. 668/2020 depositata il29/04/2020. R.g. n. 19148/2020 Ad. 17/11/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose, dinanzi al Giudice di pace di Bologna, opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c od . proc. c iv . avverso l ’ atto di precetto con cui [OSCURATO:PERSONA] le aveva intimato il pagamento di un assegno circolare datato 26/04/2013, per la somma di oltre mille e settecento euro (€ 1.798,49) oltre interessi e spese dell’eventuale procedura esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nel contraddittorio delle parti, dichiar ò cessata la materia del contendere poiché, nelle more del processo, era intervenuto un provvedimento del Tribunale di Roma –Sezione specializzata per le Misure di prevenzione, che ave va disposto, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6/09/ 2011, il sequestro di una numerosa serie di assegnisia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], sovente associato della prima nella professione legale,tra cui quello oggetto della presente controversia, nonché il versamento della relativa provvista a favore della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere e il Tribunale di Bologna, nel ricostituito contraddittorio con la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha rigett ato l ’ impugnazione con sentenza n. 668 del 29/04/2020. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositatoconclusioni. La sola ricorrente ha depositato memoria. R.g. n. 19148/2020 Ad. 17/11/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] stessa ricorrente aveva chiesto la discussione del ricorso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare è necessario ribadire che la Corte non ha inteso procedere in pubblica udienza avvalendosi del potere discrezionale rimessole sul punto, s e nza considerare che , su questioni sostanzialmente sovrapponibili, la discussione in pubblica udienza si è già avuta il 9/11/2022, in causa r.g.n. 14768/2020, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato e la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dall’altro. Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c od . p roc . c iv ., violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 100 cod. p roc . c iv ., 2697 cod. civ., delle norme di cui al r.d. n. 1736 del 21/12/1933 (legge assegni), nonché degli artt. 82, 83 e 2697 cod.civ . Il secondo motivo pone censure, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c od . p roc . c iv ., di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. p roc . c iv ., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 5 c od . p roc . c iv ., omessa valutazione di una circostanza determinante. Il terzo motivo denuncia “mancata applicazione della legge assegni in relazione all’obbligo di immediato pagamento dell’assegno circolare (violazione e falsa applicazione degli art. 83 e 84 comma 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) nel contesto di motivazione meramente apparente in quanto fondata sulla dichiarata applicazione di principi non aventi valore di legge, violazione e falsa applicazione del D.lgs. 231/2007 e S.M.I.”. Il quarto, e ultimo, motivo denuncia la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92 cod. p roc . c iv . in relazione all ’ esito virtuale del giudizio ed al contenuto dispositivo della sentenza di primo grado”. R.g. n. 19148/2020 Ad. 17/11/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza del Tribunale di Bologna in questa sede impugnata ha confermato, ritenendola provvedimento decisorio, l’ordinanza del Giudice di pace della stessa sede dichiarativa di cessazione della materia del contendere e, pertanto, senza che fosse necessario che le pa rti si dessero conto reciprocamente del venire meno della ragione del contendere (Cass. n. 0 2567 del 06/02/2007 Rv. 594893 - 01) : l a cessazione della materia del contendere ‒che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio ‒ costituisce, nel rito c ontenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. E, nella specie, il provvedimento di confisca rilevava di per sé a privare l’assegno azionato della qualità di titoloesecutivo. Il secondo motivo è inammissibile,in quanto non si confronta con la ragione decisiva posta dal Tribunale di Bologna a fondamento della sentenza, consistente nell’essere sopravvenuta la confisca del titolo azionato: n ella presente fattispecie, oggetto di causa è l’effetto del sequestro prima e della confisca poi, che fanno venir meno lo stesso documento (cd. corpus mechanicum) del titolo e quindi privano il suo portatore del diritto di agire in executivis in base ad esso. E tale ultima circostanza priva di operatività l’obbligo di pagamento a vista dell’assegno circolare. Il terzo motivo è infondato: la giustificazione del mancato pagamento dell’assegno da parte di banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non si regge su una circolare della Banca d ’ I talia , ma sulla R.g. n. 19148/2020 Ad. 17/11/2022; estensore: C. Valle valutazione del carattere sospetto delle operazioni richieste, adeguatamente descritte in sentenza. Deve a nche in questo c aso osservarsi che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. haagito nell’osservanza di disposizioni di legge, segnatamente del d.lgs. n. 231 del 2007, e dei conseguenti provvedimenti regolamentari applicativi, che prescrivono la segnalazione di operazioni di importo pari o superiori ai quindicimila euro, ai sensi degli artt. 3 e 17 del detto testo normativo, in caso di inosservanza dei quali è l’intermediario finanziario a essere soggetto a provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo (art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007). Il quarto e ultimo motivo è inammissibile, in quanto la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice, che non deve motivare qualora non ritenga di accordarla, sussistendo l’obbligo motivazionale nel caso ritenga di avvalersene e dall’infondatezza dei motivi di impugnazione prospettati dalla Tralicci deriva la soccombenza della stessa, quantomeno virtuale, stante la decisione di cessazione della materia del contendere adottata dal Giudice di pace , e non potendosi config urare la reciproca soccombenza, come auspicato dalla stessa Tralicci su questioni processuali, quale il rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, dell’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(pag. 3 della sente nza impugnata). Né quanto al merito, né quanto alla regolazione delle spese alcuna attinenza ha, con il caso all’esame, la controversia sulla quale hanno deciso, oltre un anno fa, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U.n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 - 01) . Il ricorso è, pertanto,rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l ’ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. R.g. n. 19148/2020 Ad. 17/11/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 875,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo