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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47112/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 25 novembre 1967 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 7 aprile 2021; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato sia per il reato di cui all'art. 416, commi 1 e 3, c.p., per essersi associato con altre persone, al fine di commettere una serie indeterminata di reati di riciclaggio, di reati fiscali e di prestazione non autorizzata di servizi di pagamento (capo A) sia per il delitto di tentato riciclaggio, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tentato di riciclare la somma di denaro di euro 98.020,00.

Avverso l'anzidetta ordinanza l'indagato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione delle norme processuali e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

In particolare, il ricorrente - quanto ai gravi indizi di colpevolezza - ha premesso che, secondo l'ordinanza impugnata, l'associazione era dedita in via principale alla pratica dell'hawala, ossia al trasferimento per compensazione di denaro fra due o più soggetti, così detti clienti, che avevano esigenza di avere tale disponibilità di contante altrove, normalmente all'estero, oppure consegnavano denaro contante ad altri clienti, presenti in Italia, che avevano già compensato la dazione altrove, normalmente all'estero, attraverso il medesimo o altro broker-hawala.

La condotta in contestazione assumeva peculiarità rispetto al classico sistema hawala, posto che presupponeva l'intervento quali nuovi soggetti degli "pseudo imprenditori".

Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe evidenziato elementi concreti, idonei a definire "ruolo e consapevolezza dell'indagato" e avrebbe illogicamente prospettato la presenza nell'associazione di pseudo imprenditori, che sarebbero però estranei alla commissione dei reati di indebita raccolta del risparmio.

Quanto al reato di cui al capo z), il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che quello di Cremona aveva annullato il provvedimento di sequestro di somme di denaro, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo aveva giustificato il possesso delle somme.

Sarebbero inoltre inutilizzabili gli esiti delle estrapolazioni effettuate sul telefono cellulare sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], posto che il Tribunale di Cremona aveva annullato il provvedimento di sequestro per illegittimità conseguente a carenza di presupposti sostanziali e formali.

Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente ha dedotto: 1) la carenza di attualità delle esigenze cautelari con riguardo al pericolo di reiterazione del reato.

Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alla risalenza dei fatti ad oltre due anni (non essendo stati commessi reati fine dopo il 2019 e non essendovi stati contatti tra gli indagati dopo l'aprile del 2019) e nemmeno in ordine alla sussistenza di occasioni prossime favorevoli, richiesta da un filone giurisprudenziale; 2) vizi in ordine al pericolo di inquinamento probatorio: il Tribunale avrebbe evidenziato un pericolo di occultamento di somme di denaro, di vanificazione di sequestri e di agevolazione dei sodali ma si tratterebbe di affermazioni apodittiche e prive di referenti concreti; 3) vizi in ordine all'adeguatezza della misura cautelare in carcere: il Tribunale del riesame avrebbe fatto riferimento a "interposte persone" di cui l'indagato, se posto agli arresti domiciliari, potrebbe avvalersi per dare disposizioni criminose, senza però indicare quali fossero dette persone.

Il menzionato Tribunale avrebbe poi affermato che l'indagato avrebbe continuato a delinquere nonostante la pendenza di procedimenti penali (mai però culminati in condanne), senza indicare alcun elemento concreto da cui desumere che, quando le condotte contestate sono state commesse, l'indagato fosse già a conoscenza delle predette pendenze.

Avrebbe inoltre sorvolato sul fatto che l'attività, contestata con le imputazioni, si sarebbe esaurita oltre due anni orsono e non avrebbe motivato sull'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in linea con le coordinate ermeneutiche fissate dalla Suprema Corte nel suo massimo Consesso (sent. n. 20769 del 2016); 4) contrariamente a quanto valutato dal Tribunale, non solo non sarebbe prevedibile una pena superiore ai tre anni, essendo il ricorrente indagato per un solo reato fine, oltre a quello associativo, ma l'indagato e il Pubblico ministero avrebbero concordato una pena pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, inferiore quindi ai limiti fissati dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p.

All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi privi di specificità. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.

V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez.

VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che sono prive di specificità le doglianze formulate nel primo motivo del ricorso.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro.

Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell'ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata associazione per delinquere, finalizzata all'esercizio, senza la prevista autorizzazione, dell'attività di prestazione di servizi di pagamento attraverso il trasferimento di denaro con il sistema cosiddetto hawala e alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro, provento della suddetta attività illecita e dei reati di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il Tribunale del riesame ha in particolare rimarcato che le condotte, poste in essere dal ricorrente e dai suoi collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "si collocano pienamente nel perimetro dell'associazione", come risulta chiaramente sia dall'esito delle indagini, in ragione delle cointeressenze con entrambi i broker hawala e con uno dei principali pseudo imprenditori, sia dal contenuto delle intercettazioni, da cui emerge che Cristodaro e i suoi collaboratori utilizzavano lo stesso linguaggio convenzionale proprio del broker e agivano con meccanismi del tutto sovrapponibili.

La circostanza che ai cosiddetti "pseudo-imprenditori" non sarebbero stati contestati i reati-fine di cui all'art. 131-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 è del tutto irrilevante rispetto alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso e al ruolo svolto dal ricorrente, senza dubbio apicale, "quanto meno in termini di organizzazione", risultando dalle intercettazioni che fosse "appannaggio del "ragioniere" dare precise istruzioni e indicazioni sul da farsi".

Quanto all'eccezione di inutilizzabilità degli "esiti delle estrapolazioni effettuate sul cellulare sequestrato" a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata - a prescindere dai motivi posti a base del provvedimento di restituzione del telefono - ha osservato che il materiale estratto attraverso l'analisi del dispositivo "costituisce solo una delle fonti di prova su cui si fonda il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi collaboratori".

A fronte di tale rilievo, il ricorso sul punto si palesa come inammissibile, non avendo la difesa neppure dedotto che, senza l'utilizzo del suddetto materiale, la gravità indiziarla verrebbe meno: ciò in contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), secondo il quale, «nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; in senso conforme, ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). 1.3 Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità.

Il ricorso fornisce un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242), in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato.

Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977).

Siffatto orientamento supera quello del tutto minoritario, secondo cui, dopo l'introduzione legislativa di un espresso parametro normativo di attualità, non sarebbe più sufficiente, ai fini di apprezzare le esigenze cautelari, ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma sarebbe altresì necessario, anzitutto, prevedere, negli stessi termini di certezza o di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999).

Si è osservato, infatti, che appare abbastanza apodittico il riferimento dell'orientamento minoritario all'irrealizzabile prognosi che il giudice individui occasioni "specifiche" di futura commissione del reato (con una valutazione che, in questi termini, rimane di per sé esclusa dalle facoltà tecniche e professionali del giudice); e di tale apoditticità costituiscono prova le stesse decisioni concrete assunte dalle sentenze espressione di tale indirizzo, spesso votate all'analisi della sufficienza motivazionale complessiva, nei termini ricostruiti dal Collegio, piuttosto che alla ricerca, nella motivazione di merito impugnata, del canone di giudizio astrattamente pronunciato.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori relativi alla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attuale e concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche del ricorrente.

Quest'ultimo ha poi erroneamente asserito che la contestata permanenza del reato associativo andrebbe esclusa in quanto gli ultimi reati-fine sarebbero stati commessi nell'aprile del 2019.

Deve tuttavia rilevarsi che secondo la consolidata giurispr'udenza di questa Corte «la commissione* dei reati-fine dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280703-03; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). 1.3.1 In presenza di un'incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, risulta superfluo l'esame del diverso profilo del cosiddetto inquinamento probatorio, sul quale pure il Tribunale ha espresso argomentazioni prive di illogicità o contraddittorietà. 1.3.2 II Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sull'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con gli strumenti elettronici di controllo.

A tal riguardo ha osservato che, tenuto conto della pericolosità sociale ed inaffidabilità del ricorrente, non si può ritenere che egli rispetterà le prescrizioni proprie della misura meno gravosa di quella in esecuzione e si asterrà dal compiere altre attività illecite.

Trattasi, all'evidenza, di motivazione ancorata al caso concreto, congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, che sfugge, quindi, al sindacato di legittimità.1.4 Anche l'ultimo motivo è privo di specificità, a fronte delle argomentazioni - immuni da vizi - con cui il Tribunale del riesame ha evidenziato che la gravità e la pluralità delle condotte unitamente alla personalità dell'indagato inducono a ritenere, per un verso, che non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena e, per altro verso, che potrà essere applicata una pena superiore ai tre anni di reclusione.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 25 novembre 1967 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 7 aprile 2021; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato sia per il reato di cui all'art. 416, commi 1 e 3, c.p., per essersi associato con altre persone, al fine di commettere una serie indeterminata di reati di riciclaggio, di reati fiscali e di prestazione non autorizzata di servizi di pagamento (capo A) sia per il delitto di tentato riciclaggio, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tentato di riciclare la somma di denaro di euro 98.020,00. Avverso l'anzidetta ordinanza l'indagato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione delle norme processuali e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente - quanto ai gravi indizi di colpevolezza - ha premesso che, secondo l'ordinanza impugnata, l'associazione era dedita in via principale alla pratica dell'hawala, ossia al trasferimento per compensazione di denaro fra due o più soggetti, così detti clienti, che avevano esigenza di avere tale disponibilità di contante altrove, normalmente all'estero, oppure consegnavano denaro contante ad altri clienti, presenti in Italia, che avevano già compensato la dazione altrove, normalmente all'estero, attraverso il medesimo o altro broker-hawala. La condotta in contestazione assumeva peculiarità rispetto al classico sistema hawala, posto che presupponeva l'intervento quali nuovi soggetti degli "pseudo imprenditori". Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe evidenziato elementi concreti, idonei a definire "ruolo e consapevolezza dell'indagato" e avrebbe illogicamente prospettato la presenza nell'associazione di pseudo imprenditori, che sarebbero però estranei alla commissione dei reati di indebita raccolta del risparmio. Quanto al reato di cui al capo z), il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che quello di Cremona aveva annullato il provvedimento di sequestro di somme di denaro, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo aveva giustificato il possesso delle somme. Sarebbero inoltre inutilizzabili gli esiti delle estrapolazioni effettuate sul telefono cellulare sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], posto che il Tribunale di Cremona aveva annullato il provvedimento di sequestro per illegittimità conseguente a carenza di presupposti sostanziali e formali. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente ha dedotto: 1) la carenza di attualità delle esigenze cautelari con riguardo al pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alla risalenza dei fatti ad oltre due anni (non essendo stati commessi reati fine dopo il 2019 e non essendovi stati contatti tra gli indagati dopo l'aprile del 2019) e nemmeno in ordine alla sussistenza di occasioni prossime favorevoli, richiesta da un filone giurisprudenziale; 2) vizi in ordine al pericolo di inquinamento probatorio: il Tribunale avrebbe evidenziato un pericolo di occultamento di somme di denaro, di vanificazione di sequestri e di agevolazione dei sodali ma si tratterebbe di affermazioni apodittiche e prive di referenti concreti; 3) vizi in ordine all'adeguatezza della misura cautelare in carcere: il Tribunale del riesame avrebbe fatto riferimento a "interposte persone" di cui l'indagato, se posto agli arresti domiciliari, potrebbe avvalersi per dare disposizioni criminose, senza però indicare quali fossero dette persone. Il menzionato Tribunale avrebbe poi affermato che l'indagato avrebbe continuato a delinquere nonostante la pendenza di procedimenti penali (mai però culminati in condanne), senza indicare alcun elemento concreto da cui desumere che, quando le condotte contestate sono state commesse, l'indagato fosse già a conoscenza delle predette pendenze. Avrebbe inoltre sorvolato sul fatto che l'attività, contestata con le imputazioni, si sarebbe esaurita oltre due anni orsono e non avrebbe motivato sull'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in linea con le coordinate ermeneutiche fissate dalla Suprema Corte nel suo massimo Consesso (sent. n. 20769 del 2016); 4) contrariamente a quanto valutato dal Tribunale, non solo non sarebbe prevedibile una pena superiore ai tre anni, essendo il ricorrente indagato per un solo reato fine, oltre a quello associativo, ma l'indagato e il Pubblico ministero avrebbero concordato una pena pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, inferiore quindi ai limiti fissati dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi privi di specificità. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che sono prive di specificità le doglianze formulate nel primo motivo del ricorso. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro. Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell'ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata associazione per delinquere, finalizzata all'esercizio, senza la prevista autorizzazione, dell'attività di prestazione di servizi di pagamento attraverso il trasferimento di denaro con il sistema cosiddetto hawala e alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro, provento della suddetta attività illecita e dei reati di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il Tribunale del riesame ha in particolare rimarcato che le condotte, poste in essere dal ricorrente e dai suoi collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "si collocano pienamente nel perimetro dell'associazione", come risulta chiaramente sia dall'esito delle indagini, in ragione delle cointeressenze con entrambi i broker hawala e con uno dei principali pseudo imprenditori, sia dal contenuto delle intercettazioni, da cui emerge che Cristodaro e i suoi collaboratori utilizzavano lo stesso linguaggio convenzionale proprio del broker e agivano con meccanismi del tutto sovrapponibili. La circostanza che ai cosiddetti "pseudo-imprenditori" non sarebbero stati contestati i reati-fine di cui all'art. 131-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 è del tutto irrilevante rispetto alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso e al ruolo svolto dal ricorrente, senza dubbio apicale, "quanto meno in termini di organizzazione", risultando dalle intercettazioni che fosse "appannaggio del "ragioniere" dare precise istruzioni e indicazioni sul da farsi". Quanto all'eccezione di inutilizzabilità degli "esiti delle estrapolazioni effettuate sul cellulare sequestrato" a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata - a prescindere dai motivi posti a base del provvedimento di restituzione del telefono - ha osservato che il materiale estratto attraverso l'analisi del dispositivo "costituisce solo una delle fonti di prova su cui si fonda il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi collaboratori". A fronte di tale rilievo, il ricorso sul punto si palesa come inammissibile, non avendo la difesa neppure dedotto che, senza l'utilizzo del suddetto materiale, la gravità indiziarla verrebbe meno: ciò in contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), secondo il quale, «nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; in senso conforme, ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). 1.3 Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità. Il ricorso fornisce un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242), in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977). Siffatto orientamento supera quello del tutto minoritario, secondo cui, dopo l'introduzione legislativa di un espresso parametro normativo di attualità, non sarebbe più sufficiente, ai fini di apprezzare le esigenze cautelari, ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma sarebbe altresì necessario, anzitutto, prevedere, negli stessi termini di certezza o di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999). Si è osservato, infatti, che appare abbastanza apodittico il riferimento dell'orientamento minoritario all'irrealizzabile prognosi che il giudice individui occasioni "specifiche" di futura commissione del reato (con una valutazione che, in questi termini, rimane di per sé esclusa dalle facoltà tecniche e professionali del giudice); e di tale apoditticità costituiscono prova le stesse decisioni concrete assunte dalle sentenze espressione di tale indirizzo, spesso votate all'analisi della sufficienza motivazionale complessiva, nei termini ricostruiti dal Collegio, piuttosto che alla ricerca, nella motivazione di merito impugnata, del canone di giudizio astrattamente pronunciato. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori relativi alla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attuale e concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche del ricorrente. Quest'ultimo ha poi erroneamente asserito che la contestata permanenza del reato associativo andrebbe esclusa in quanto gli ultimi reati-fine sarebbero stati commessi nell'aprile del 2019. Deve tuttavia rilevarsi che secondo la consolidata giurispr'udenza di questa Corte «la commissione* dei reati-fine dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280703-03; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). 1.3.1 In presenza di un'incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, risulta superfluo l'esame del diverso profilo del cosiddetto inquinamento probatorio, sul quale pure il Tribunale ha espresso argomentazioni prive di illogicità o contraddittorietà. 1.3.2 II Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sull'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con gli strumenti elettronici di controllo. A tal riguardo ha osservato che, tenuto conto della pericolosità sociale ed inaffidabilità del ricorrente, non si può ritenere che egli rispetterà le prescrizioni proprie della misura meno gravosa di quella in esecuzione e si asterrà dal compiere altre attività illecite. Trattasi, all'evidenza, di motivazione ancorata al caso concreto, congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, che sfugge, quindi, al sindacato di legittimità.1.4 Anche l'ultimo motivo è privo di specificità, a fronte delle argomentazioni - immuni da vizi - con cui il Tribunale del riesame ha evidenziato che la gravità e la pluralità delle condotte unitamente alla personalità dell'indagato inducono a ritenere, per un verso, che non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena e, per altro verso, che potrà essere applicata una pena superiore ai tre anni di reclusione. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. at
Sentenza Cassazione n. 47112/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris