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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07171/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. contestato al capo A di imputazione, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato sulla natura di reato di pericolo del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'inconfigurabilità dell'ipotesi di reato impossibileistante l'irrilevanza della realizzazione dell'inganno nei confronti degli acquirenti, trattandosi di un reato che tutela la fede pubblica); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. contestato al capo A di imputazione, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato sulla natura di reato di pericolo del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'inconfigurabilità dell'ipotesi di reato impossibileistante l'irrilevanza della realizzazione dell'inganno nei confronti degli acquirenti, trattandosi di un reato che tutela la fede pubblica); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris