CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte