Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:179
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 13 aprile 2011 – Socitrel / Commissione
(causa T‑413/10 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni
iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Potere
discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104,
n. 2) (v. punti 10-11)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza
– Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza
della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 14-16,
18)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione –
Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 21-22, 25-27, 29)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione –
Circostanze eccezionali – Danno grave ed irreparabile – Considerazione della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene
l’impresa (Art. 278 TFUE) (v. punti 36-37)
5.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione –
Circostanze eccezionali – Rischio di mettere in pericolo la società richiedente – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 44-46)
6.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza
– Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104,
n. 2) (v. punto 53)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa ad un
procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione),
nonché domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda
inflitta in forza dell’art. 2 di detta decisione.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.