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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:179
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 13 aprile 2011 – Socitrel / Commissione (causa T‑413/10 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10-11)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 14-16, 18)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 21-22, 25-27, 29)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Danno grave ed irreparabile – Considerazione della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene l’impresa (Art. 278 TFUE) (v. punti 36-37)

5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Rischio di mettere in pericolo la società richiedente – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 44-46)

6. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 53) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), nonché domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’art. 2 di detta decisione.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 13 aprile 2011 – Socitrel / Commissione (causa T‑413/10 R) «Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10-11) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 14-16, 18) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 21-22, 25-27, 29) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Danno grave ed irreparabile – Considerazione della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene l’impresa (Art. 278 TFUE) (v. punti 36-37) 5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Rischio di mettere in pericolo la società richiedente – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 44-46) 6. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 53) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), nonché domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’art. 2 di detta decisione. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.