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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 1978

Cassazione n. 32487/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso presentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, per conto del Ministero delle finanze, nel procedimento per riparazione per ingiusta detenzione intentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'1/08/1978 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 13/12/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. nn ordinanza in data 13/12/2022 Corte di appello di Bari accoglieva l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a delitti di estorsione continuata e aggravata commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], per i quali era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato il 21.2.2017.

In particolare, questa Corte, Sez. 4,con sentenza n. 24927 del 18/03/2021, aveva annullato il precedente provvedimento con CLA la Corte di appello di Bari in data 16/04/2019 aveva rigettato la richiesta avanzata dal Menniti; la Corte, nella circostanza, da un lato censurava la mancanza di motivazione in ordine ala asserita sussistenza dei rapporti «ambigui» tra il Menniti e il Fortunato (che, semmai, tali rapporti, erano intrattenuti dal Bruno); dall'altro, la mancata valorizzazione dei rapporti parentela (rectius: cognazione) tra il Bruno e il Menniti, che avrebbero potuto giustificare 'assegnazione di incombenti al familiare.Censurava, in fine, la Corce ntrage la manifesta illogicità dell'affermazione di una sicura conoscenza da parte del Mennitti dell'«ambiguità» dei rapporti tra il Fortunato ed il Bruno; vizio che discende dall'aver dedotto tale consapevolezza dal solo fatto che il Mennitti aveva avuto quegli incarichi dal Bruno e dalla condizione di pregiudicato del medesimo, in uno scenario che lascia ignoto l'oggetto del rapporto tra quest'ultimo e il Fortunato.

2. La Corte di appello di Bari, nuovamente adita, accoglieva la richiesta di riparazione, ritenendo insussistente alcun profilo di dolo o colpa grave in capo all'istante, che liquidava equitativamente in complessivi euro 118.340,00.

3. Avverso l'ordinanza propone r corso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 314 cod. proc. pen., motivazione carente, insufficiente, manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla assenta insussistenza del dolo o della colpa grave.

Evidenzia il ricorrente come al giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione competa un giudizio del tutto autonomo sulle eventuali condotte dell'istante che possano aver contribuito a causare, con colpa grave, l'ingiusta privazione della libertà personale.

In particolare, la Corte di appello di Bari doveva valutare se il Menniti avesse contribuito con la sua condotta all'emissione della misura cautelare, Artgenerando la falsa apparenza della commissione dell'illecito penale contestato,dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

Censura q indila decisione impugnata in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che la u Corte di Cassazione abbia escluso la natura «ambigua» delle frequentazioni dell'istante con il Bruno e il Fortunato, laddove il [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente ritenuto sussistere, in proposito, una assenza di motivazione.

Evidenzia come proprio il rapporto di cognazione (e non anche di stretta parentela) tra il Bruno e il Menniti rendesse allo stesso impossibile ignorare sia lo stato detentivo del cognato, che la sussistenza di precedenti penali in capo al medesimo, che infine la stabile assenza di occupazione lavorativa del Bruno.

Inoltre, se può essere accettabile il concorso di un familiare, sia pure non stretto come il cognato, nello svolgimento delle quotidiane attività di vita, altrettanto non può dirsi delle commissioni affidate dal Bruno all'istante, caratterizzate dalla consegna di documenti, che peraltro non aveva ragione di essere in ragione dello stato di disoccupazione del Bruno.

Evidenzia, inoltre, il ricorrente come possa ricondursi almeno a grave negligenza la circostanza che il Bruno e il Menniti utilizzassero abitualmente utenze telefoniche intestate a soggetto inesistente, e valorizza, altresì, quale elemento da considerare unitamente ai restanti dati, il perdurante rifiuto, in sede di interrogatorio di garanzia, e successivamente, da parte dell'istante di fornire la sua versione dei fatti ed allegare circostanze a sé favorevoli.3.2. 6n il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 314 il codice di procedura penale, 1227 e 2056 del codice civile.

Evidenzia il ricorrente come erroneamente, nel quantificare l'importo liquidato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di appello di Bari non abbia proceduto ad una riduzione della somma alla luce della condotta dell'istante, improntata quantomeno a colpa lieve.

3.3. Da ultimo, chiede che, in applicazione del principio della soccombenza, il Mennniti sia condannato all'integrale risarcimento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. In linea generale, la Corte ribadisce (v.

Sez. 4, n. 8616 dell'8/02/2022, Radu, n.m.) che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabiiire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. peli., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quei grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd.

«ambigue» - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile a diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi grobato7i disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 3 91/4„ Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 2412:18).

1.2. Scendendo in concreto, la Corte territoriale ha, con motivazione non manifestamente illogica nè contraddittoria, ritenuto, r:valutando il compendio probatorio a sua disposizione, che non sussistessero i requisiti (del dolo o quantomeno) della «colpa grave», tale da escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Essa ha fatto buon governo del principio, stabilito dalla Corte, secondo cui erroneamente la Corte di appello di Bari aveva ritenuto gravemente negligente ed imprudente la circostanza che il Mennitti avesse tenuto con il cognato, agli arresti domiciliari e ritenuto appartenente alla criminalità organizzata, rapporti non imposti dalle strette necessità, ma afferenti a relazioni «ambigue» dell'affine.

Se è vero che la Corte ritiene (v., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01) che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare», è altresì vero che la Corte di appello ha evidenziato come da nessun punto del materiale probatorio emergesse che il Menniti fosse a conoscenza del contenuto dei documenti da lui portati al Fortunato, nè emergevano conversazioni o altri elementi da cui desumere che il Menniti fosse a conoscenza degli ambigui rapporti tra questi e il cognato.

La Corte territoriale ha, pertanto, applicato correttamente il principio (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01) secondo cui «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato».

Erronea è altresì l'affermazione del ricorrente, secondo cui la modific:a normativa introdotta nel 2021 all'articolo 314 cod. proc. pen. non troverebbe applicazione nel procedimento in esame, in quanto norma processuale.

Come noto, lungamente la Corte ha ritenuto che il silenzio serbata dall'imputato potesse incidere sulla valutazione in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (cfr., sulla rilevanza del sienzio serbato dall'interessato e sui limiti di essa, sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola e altro, Rv. 242759; n. 4159 del 9/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, R`J. 242760; n. 7269 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 267393; sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419).

Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato (v.

Sez. 4, n. 8616/2022, cit.) proprio alla luce dell'intervento del legislatore, che, con il d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, ha aggiunto al comma 1 dell'articolo 314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo», così adeguando la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (whereas nn. 10 e n. 24 della Direttiva), da ritenersi di immediata portata precettiva in quanto norme processuali e, comunque, in favor rei.

2. Il secondo motivo, relativo alla mancata valorizzazione della «colpa lieve» dell'imputato in sede di quantificazione dell'indennizzo, già oggetto di specifiche conclusioni scritte sia nel primo giudizio di appello (nota 3 maggio 2018), che nel secondo (nota 6 dicembre 2022), è, invece, fondato.

La costante giurisprudenza della Corte ritiene, infatti (Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro, Rv. 240889 - 01; Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739 - 01; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212 - 01; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, Rv. 274006 - 01), che «nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità».

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la Corte di appello sia incorsa in omessa motivazione in punto di esistenza del requ sito della «colpa lieve».

Ed infatti, pur essendo insindacabile, in quanto reso in punto di fatto con motivazione non manifestamente iliogica, il giudizio sulla insussistenza della colpa grave, tuttavia, sulla base delle conclusioni rimesse dal Dicastero delle Finanze, emergevano numerosi elementi da valutare, eventualmente anche in termini negativi, sulla sussistenza del requisito della culpa Ha omesso, la Corte distrettuale, di valutare se la circostanza che il Menniti, mero affine e non parente del Bruno, si recasse a casa di questi, pregiudicato, disoccupato e ristretto agli arresti domiciliari, non già per coadiuvare lo stesso nell'attendere alle ordinarie esigenze di vita (quali fare la spesa), bensì per sbrigare, per suo conto, «affari», quali la consegna di documenti a terzi (indipendentemente dalla conoscenza o meno dei rapporti che tra loro intercorrevano), normalmente interdetti a soggetti ristretti (valutazione che la Corte territorial ha operato solo con riferimento alla «colpa grave», escludendone la ricorrenza), e soprattutto la circostanza che entrambi utilizzassero per comunicare (e indipendentemente dal contenuto della comunicazione), dei telefoni cellulari intestati al medesimo soggetto inesistente (evenienza sicuramente inusuale per soggetti estranei a circuiti criminali) potessero integrare il requisito della «colpa lieve» ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

L'ordinanza impugnata (n. 60/2023) va quindi annullata per nuovo giudizio sul punto.

3. Quanto alle spese, il Collegio deve prendere le mosse da Sez.

LI, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna (Rv. 213509 -01), secondo cui «il rapporto processuale relal:ivo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danam) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato.

Conseguentemente il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.».

Il principio della «soccombenza» va interpretato (Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, Rv. 270195 - 01) come riferito «all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato».

In tal senso, il Giudice può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale.

Sarà pertanto cura del Giudice de: rinvio valutare, in esito al nuovo giudizio sul punto oggetto di annullamento, la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del principio della socc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso presentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, per conto del Ministero delle finanze, nel procedimento per riparazione per ingiusta detenzione intentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'1/08/1978 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 13/12/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. nn ordinanza in data 13/12/2022 Corte di appello di Bari accoglieva l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a delitti di estorsione continuata e aggravata commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], per i quali era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato il 21.2.2017. In particolare, questa Corte, Sez. 4,con sentenza n. 24927 del 18/03/2021, aveva annullato il precedente provvedimento con CLA la Corte di appello di Bari in data 16/04/2019 aveva rigettato la richiesta avanzata dal Menniti; la Corte, nella circostanza, da un lato censurava la mancanza di motivazione in ordine ala asserita sussistenza dei rapporti «ambigui» tra il Menniti e il Fortunato (che, semmai, tali rapporti, erano intrattenuti dal Bruno); dall'altro, la mancata valorizzazione dei rapporti parentela (rectius: cognazione) tra il Bruno e il Menniti, che avrebbero potuto giustificare 'assegnazione di incombenti al familiare.Censurava, in fine, la Corce ntrage la manifesta illogicità dell'affermazione di una sicura conoscenza da parte del Mennitti dell'«ambiguità» dei rapporti tra il Fortunato ed il Bruno; vizio che discende dall'aver dedotto tale consapevolezza dal solo fatto che il Mennitti aveva avuto quegli incarichi dal Bruno e dalla condizione di pregiudicato del medesimo, in uno scenario che lascia ignoto l'oggetto del rapporto tra quest'ultimo e il Fortunato. 2. La Corte di appello di Bari, nuovamente adita, accoglieva la richiesta di riparazione, ritenendo insussistente alcun profilo di dolo o colpa grave in capo all'istante, che liquidava equitativamente in complessivi euro 118.340,00. 3. Avverso l'ordinanza propone r corso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 314 cod. proc. pen., motivazione carente, insufficiente, manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla assenta insussistenza del dolo o della colpa grave. Evidenzia il ricorrente come al giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione competa un giudizio del tutto autonomo sulle eventuali condotte dell'istante che possano aver contribuito a causare, con colpa grave, l'ingiusta privazione della libertà personale. In particolare, la Corte di appello di Bari doveva valutare se il Menniti avesse contribuito con la sua condotta all'emissione della misura cautelare, Artgenerando la falsa apparenza della commissione dell'illecito penale contestato,dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Censura q indila decisione impugnata in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che la u Corte di Cassazione abbia escluso la natura «ambigua» delle frequentazioni dell'istante con il Bruno e il Fortunato, laddove il [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente ritenuto sussistere, in proposito, una assenza di motivazione. Evidenzia come proprio il rapporto di cognazione (e non anche di stretta parentela) tra il Bruno e il Menniti rendesse allo stesso impossibile ignorare sia lo stato detentivo del cognato, che la sussistenza di precedenti penali in capo al medesimo, che infine la stabile assenza di occupazione lavorativa del Bruno. Inoltre, se può essere accettabile il concorso di un familiare, sia pure non stretto come il cognato, nello svolgimento delle quotidiane attività di vita, altrettanto non può dirsi delle commissioni affidate dal Bruno all'istante, caratterizzate dalla consegna di documenti, che peraltro non aveva ragione di essere in ragione dello stato di disoccupazione del Bruno. Evidenzia, inoltre, il ricorrente come possa ricondursi almeno a grave negligenza la circostanza che il Bruno e il Menniti utilizzassero abitualmente utenze telefoniche intestate a soggetto inesistente, e valorizza, altresì, quale elemento da considerare unitamente ai restanti dati, il perdurante rifiuto, in sede di interrogatorio di garanzia, e successivamente, da parte dell'istante di fornire la sua versione dei fatti ed allegare circostanze a sé favorevoli.3.2. 6n il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 314 il codice di procedura penale, 1227 e 2056 del codice civile. Evidenzia il ricorrente come erroneamente, nel quantificare l'importo liquidato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di appello di Bari non abbia proceduto ad una riduzione della somma alla luce della condotta dell'istante, improntata quantomeno a colpa lieve. 3.3. Da ultimo, chiede che, in applicazione del principio della soccombenza, il Mennniti sia condannato all'integrale risarcimento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. In linea generale, la Corte ribadisce (v. Sez. 4, n. 8616 dell'8/02/2022, Radu, n.m.) che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabiiire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. peli., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quei grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. «ambigue» - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile a diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi grobato7i disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 3 91/4„ Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 2412:18). 1.2. Scendendo in concreto, la Corte territoriale ha, con motivazione non manifestamente illogica nè contraddittoria, ritenuto, r:valutando il compendio probatorio a sua disposizione, che non sussistessero i requisiti (del dolo o quantomeno) della «colpa grave», tale da escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Essa ha fatto buon governo del principio, stabilito dalla Corte, secondo cui erroneamente la Corte di appello di Bari aveva ritenuto gravemente negligente ed imprudente la circostanza che il Mennitti avesse tenuto con il cognato, agli arresti domiciliari e ritenuto appartenente alla criminalità organizzata, rapporti non imposti dalle strette necessità, ma afferenti a relazioni «ambigue» dell'affine. Se è vero che la Corte ritiene (v., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01) che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare», è altresì vero che la Corte di appello ha evidenziato come da nessun punto del materiale probatorio emergesse che il Menniti fosse a conoscenza del contenuto dei documenti da lui portati al Fortunato, nè emergevano conversazioni o altri elementi da cui desumere che il Menniti fosse a conoscenza degli ambigui rapporti tra questi e il cognato. La Corte territoriale ha, pertanto, applicato correttamente il principio (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01) secondo cui «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato». Erronea è altresì l'affermazione del ricorrente, secondo cui la modific:a normativa introdotta nel 2021 all'articolo 314 cod. proc. pen. non troverebbe applicazione nel procedimento in esame, in quanto norma processuale. Come noto, lungamente la Corte ha ritenuto che il silenzio serbata dall'imputato potesse incidere sulla valutazione in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (cfr., sulla rilevanza del sienzio serbato dall'interessato e sui limiti di essa, sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola e altro, Rv. 242759; n. 4159 del 9/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, R`J. 242760; n. 7269 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 267393; sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419). Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato (v. Sez. 4, n. 8616/2022, cit.) proprio alla luce dell'intervento del legislatore, che, con il d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, ha aggiunto al comma 1 dell'articolo 314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo», così adeguando la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (whereas nn. 10 e n. 24 della Direttiva), da ritenersi di immediata portata precettiva in quanto norme processuali e, comunque, in favor rei. 2. Il secondo motivo, relativo alla mancata valorizzazione della «colpa lieve» dell'imputato in sede di quantificazione dell'indennizzo, già oggetto di specifiche conclusioni scritte sia nel primo giudizio di appello (nota 3 maggio 2018), che nel secondo (nota 6 dicembre 2022), è, invece, fondato. La costante giurisprudenza della Corte ritiene, infatti (Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro, Rv. 240889 - 01; Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739 - 01; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212 - 01; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, Rv. 274006 - 01), che «nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità». Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la Corte di appello sia incorsa in omessa motivazione in punto di esistenza del requ sito della «colpa lieve». Ed infatti, pur essendo insindacabile, in quanto reso in punto di fatto con motivazione non manifestamente iliogica, il giudizio sulla insussistenza della colpa grave, tuttavia, sulla base delle conclusioni rimesse dal Dicastero delle Finanze, emergevano numerosi elementi da valutare, eventualmente anche in termini negativi, sulla sussistenza del requisito della culpa Ha omesso, la Corte distrettuale, di valutare se la circostanza che il Menniti, mero affine e non parente del Bruno, si recasse a casa di questi, pregiudicato, disoccupato e ristretto agli arresti domiciliari, non già per coadiuvare lo stesso nell'attendere alle ordinarie esigenze di vita (quali fare la spesa), bensì per sbrigare, per suo conto, «affari», quali la consegna di documenti a terzi (indipendentemente dalla conoscenza o meno dei rapporti che tra loro intercorrevano), normalmente interdetti a soggetti ristretti (valutazione che la Corte territorial ha operato solo con riferimento alla «colpa grave», escludendone la ricorrenza), e soprattutto la circostanza che entrambi utilizzassero per comunicare (e indipendentemente dal contenuto della comunicazione), dei telefoni cellulari intestati al medesimo soggetto inesistente (evenienza sicuramente inusuale per soggetti estranei a circuiti criminali) potessero integrare il requisito della «colpa lieve» ai fini della quantificazione dell'indennizzo. L'ordinanza impugnata (n. 60/2023) va quindi annullata per nuovo giudizio sul punto. 3. Quanto alle spese, il Collegio deve prendere le mosse da Sez. LI, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna (Rv. 213509 -01), secondo cui «il rapporto processuale relal:ivo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danam) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato. Conseguentemente il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.». Il principio della «soccombenza» va interpretato (Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, Rv. 270195 - 01) come riferito «all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato». In tal senso, il Giudice può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale. Sarà pertanto cura del Giudice de: rinvio valutare, in esito al nuovo giudizio sul punto oggetto di annullamento, la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del principio della socc
Sentenza Cassazione n. 32487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris