CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03269/2023
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egli artt. 183, comma 6, n. 2, e 115 c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c., contestano la sentenza impugnata per avere ritenuto che i documenti prodotti a dimostrazione del diritto azionato (certificati attestanti la frequentazione dei corsi di specializzazione rilasciati dagli organi accademici) non siano stati prodotti tempestivamente nel giudizio di primo grado né indicizzati e siano inutilizzabili, non essendovi prova che il cd. “raccoglitore nero” nel quale erano inseriti sia stato prodotto in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. tempestivamente depositata il 29 giugno 2010. I motivi sono fondati. La sentenza impugnata ha osservato (a pag. 22) che la menziona ta seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. “reca il timbro di deposito sulla prima facciata” avente data (29 giugno 2010)rispettosa del termine del 30 giugno 2010 e, quindi, è stata depositata tempestivamente; che nella stessa memoria (a pag. 2) si legge: “Si depositano per ognuno degli attori copia di certificati e dei diplomi dei corsi di specializzazione frequentati rilasciati dai competenti Organi accademici, nonché copia di dichiarazione sostitutiva” e “tabella riassuntiva, contenente i dati relativi ai corsi frequentati dagli odierni attori, ad integrazione e/o correzione di quanto già contenuto nel libello introduttivo” (così anche la sentenza del tribunale richiamata dalla sentenza di appello a pag. 20); inoltre, il giudice istruttore, con ordinanza istruttoria del 22 febbraio 2011, ha dato atto del fatto che i diplomi di specializzazione erano custoditi nella cancelleria. E’ pertanto incontestato che i documenti siano stati depositati in giudizio e muniti di tabella riassuntiva (cioè di indice dei dati relativi ai corsi frequentati dagli attori) ma, ad avviso della Corte distrettuale, non vi sarebbe prova che il deposito sia avvenuto tempestivamente, cioè che i documenti siano stati inseriti nel cd. “raccoglitore nero” e che quest’ultimo sia stato effettivamente depositato in allegato alla seconda memoria, risultando al contrario dall’annotazione nello “Storico del fascicolo” (visionabile nel fascicolo informatico) che i documenti erano stati depositati solo il 10 gennaio 2011, oltre i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.,quindi tardivamente. Tuttavia, non si può prescindere dalla successiva certificazione del cancelliere in data 5 novembre 2016 che ha escluso che il deposito dei documenti fosse avvenuto il 10 gennaio 2011, data in cui si attestava la mera presenza dei documenti nel faldone separato dal fascicolo d’ufficio per esigenze logistiche, in conseguenza del trasloco degli uffici del Tribunale in altra sede, e non ha indicato un’altra data di deposito, eventualmente diversa da quella del 29 giugno 2010 in cui era stata depositata tempestivamente la seconda memoria. Non è chiara quindi la ragione in base alla quale dovrebbe ritenersi che il deposito sia avvenuto in una data imprecisata e diversa da quella di deposito tempestivo della memoria contenente l’attestazione del contestuale deposito di quei documenti. La ipotizzata mancanza della firma del cancelliere in calce all’indicedei documenti prodotti (sebbene la memoria recante il timbro di deposito contenesse la tabella riassuntiva dei documenti allegati) non rende irrituale la produzione, ma determina, in caso di contestazione, la necessità, per la parte interessata, di fornire, sia pure solo indirettamente ed anche attraverso il comportamento della controparte, la prova della produzione, che qui risulta ex actis , deidocumenti di cui intende avvalersi (cfr. Cass. n. 27313 del 2018); si è anche affermato che la documentazione, quand’anche irregolarmente prodotta, è comunque utilizzabile nel processo se la controparte l’abbia anche implicitamenteaccettata , dal momento che , ove non sussista unatempestiva opposizione alla produzione irrituale, non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio che le norme di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. son o dirette ad assicurare(cfr. Cass. n. 14661 del 2019). Nella specie, non è dubbio che le amministrazioni convenute in giudizio abbiano implicitamente accettato la produzione documentale effettuata dagli attori, depositando anch’esse i medesimi documenti. All’argomento valorizzato in senso contrario dalla Corte territoriale, che si tratti di produzione irritualmente compiuta dalle predette amministrazioni contestualmente alla terza memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (dedicata alla prova contraria e non a quella diretta dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio), si può replicare che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice che, quindi, è tenuto a valutarle. In conclusione, accolti i pertinenti motivi e assorbiti gli altri (terzo e quarto del ricorso Annibale, secondo motivo del ricorso Andreoli), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo esame e per le spese del giudiz