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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22713/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità degli imputati per l'occupazione abusiva di un'area pubblica e i! solo Saburri anche in relazione ai reati di cui agli artt. 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag. 3) che ha dato conto del sostanziale contenimento ai minimi del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità degli imputati per l'occupazione abusiva di un'area pubblica e i! solo Saburri anche in relazione ai reati di cui agli artt. 76 Digs 159/2011 e 707 cod.pen.; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere all'obbligo di motivazione, utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di significativamente superiore alla media edittale; che, inoltre, il ricorso s'appalesa del tutto generico, non specificando le ragioni di censura a fronte della motivazione reiettiva della Corte di merito (pag. 3) che ha dato conto del sostanziale contenimento ai minimi del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22713/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris