CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43944/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 56 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al primo motivo, relativo all'attenuante speciale ex art. 73, comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990, si vedano, in particolare, pagg. 3-4, ove correttamente la Corte di appello esclude il riconoscimento della suddetta circostanza, a fronte di dichiarazioni non solo generiche, ma anche fuorvianti in ordine al soggetto fornitore della sostanza stupefacente); - quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio (minimo della pena e bilanciamento delle circostanze), la sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (la difesa aveva soltanto chiesto nel terzo motivo di appello, la rideterminazione della pena riconoscendo l'attenuante speciale o quella di cui all'art. 62 n. 6 con prevalenza sulla recidiva - ovvero circostanze che la Corte di appello motivatamente ha escluso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis