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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16618/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di RIETIfdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Rieti per i reati, riuniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 1) e artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2); Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di RIETIfdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Rieti per i reati, riuniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 1) e artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2); Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9