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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07865/2023

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, chiede di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte d'appello non ha valutato le censure mosse alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure, erroneamente confermando la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen.

In relazione al delitto di cui all'art. 189 cod. strada erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'incidente stradale oggetto del procedimento.

Non è stata inoltre accertata la sussistenza del dolo in capo all'imputata, la quale non era consapevole, al momento dell'allontanamento, del sinistro verificatosi, come risulta dalla testimonianza del passeggero dell'auto nonché del fratello della persona offesa.

Infatti, l'imputata non ha urtato la persona offesa e comunque non se ne è accorta e per questo non si è fermata neanche quando è stata raggiunta dal Balan.

Comunque l'imputata si è fermata e poi si è allontanata soltanto perché ha ritenuto che fosse in atto un tentativo di truffa ai suoi danni. 2.1.Vi erano poi i presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, dichiarato invece estinto per prescrizione, poiché il picco alcolemico e la celiachia escludono che il tasso alcolemico riscontrabile al momento della circolazione fosse quello rilevato mezz'ora dopo e indicato nel capo Ai imputazione.

La Corte avrebbe dovuto disporre al riguardo rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come da apposita istanza della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U,13/12/1995, Clarke ,Rv. 203428).

2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Il primo ha dichiarato di aver inseguito l'auto che aveva investito la sorella, di essere riuscito a raggiungerla e di essersi rivolto alla conducente, che però aveva iniziato a urlare, ingranando poi la marcia e allontanandosi. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece dichiarato di aver incontrato ad un bar la Berruti e che entrambi avevano bevuto.

A un certo punto, mentre erano in auto, aveva sentito un colpo ma non aveva notato nulla.

Poco dopo erano stati affiancati da un ragazzo che, rivolgendosi alla Berruti, aveva detto "Ma non hai visto che hai colpito mia sorella?" [OSCURATO:PERSONA] aveva allora detto alla Berruti di fermarsi ma lei era andata via "di brutto". [OSCURATO:PERSONA] peraltro non si era fermata neppure prima, quando il Bertolone aveva sentito il colpo.

Di qui la conclusione secondo cui l'imputata ben si avvide di quanto accaduto, sulle strisce pedonali, alla Balan, come dimostrato anche dalla condotta successiva, poiché ella, allorché le venne rappresentato l'incidente, senza neppure un moto di resipiscenza, inveendo contro il fratello della persona offesa, proseguì nella fuga.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).

2. Non dissimili considerazioni ineriscono al secondo motivo di ricorso, avendo il giudice a quo posto in rilievo che l'imputata presentava i classici sintomi dello stato di ebbrezza, e cioè eloquio sconnesso e alito alcolico, e che alcun malfunzionamento venne riscontrato nell'apparecchio utilizzato, revisionato anche nell'anno dell'incidente.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisunn è quindi puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U,30-4- 1997,Dessimone, Rv. 207941).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, chiede di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte d'appello non ha valutato le censure mosse alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure, erroneamente confermando la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. In relazione al delitto di cui all'art. 189 cod. strada erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'incidente stradale oggetto del procedimento. Non è stata inoltre accertata la sussistenza del dolo in capo all'imputata, la quale non era consapevole, al momento dell'allontanamento, del sinistro verificatosi, come risulta dalla testimonianza del passeggero dell'auto nonché del fratello della persona offesa. Infatti, l'imputata non ha urtato la persona offesa e comunque non se ne è accorta e per questo non si è fermata neanche quando è stata raggiunta dal Balan. Comunque l'imputata si è fermata e poi si è allontanata soltanto perché ha ritenuto che fosse in atto un tentativo di truffa ai suoi danni. 2.1.Vi erano poi i presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, dichiarato invece estinto per prescrizione, poiché il picco alcolemico e la celiachia escludono che il tasso alcolemico riscontrabile al momento della circolazione fosse quello rilevato mezz'ora dopo e indicato nel capo Ai imputazione. La Corte avrebbe dovuto disporre al riguardo rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come da apposita istanza della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U,13/12/1995, Clarke ,Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ha dichiarato di aver inseguito l'auto che aveva investito la sorella, di essere riuscito a raggiungerla e di essersi rivolto alla conducente, che però aveva iniziato a urlare, ingranando poi la marcia e allontanandosi. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece dichiarato di aver incontrato ad un bar la Berruti e che entrambi avevano bevuto. A un certo punto, mentre erano in auto, aveva sentito un colpo ma non aveva notato nulla. Poco dopo erano stati affiancati da un ragazzo che, rivolgendosi alla Berruti, aveva detto "Ma non hai visto che hai colpito mia sorella?" [OSCURATO:PERSONA] aveva allora detto alla Berruti di fermarsi ma lei era andata via "di brutto". [OSCURATO:PERSONA] peraltro non si era fermata neppure prima, quando il Bertolone aveva sentito il colpo. Di qui la conclusione secondo cui l'imputata ben si avvide di quanto accaduto, sulle strisce pedonali, alla Balan, come dimostrato anche dalla condotta successiva, poiché ella, allorché le venne rappresentato l'incidente, senza neppure un moto di resipiscenza, inveendo contro il fratello della persona offesa, proseguì nella fuga. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2. Non dissimili considerazioni ineriscono al secondo motivo di ricorso, avendo il giudice a quo posto in rilievo che l'imputata presentava i classici sintomi dello stato di ebbrezza, e cioè eloquio sconnesso e alito alcolico, e che alcun malfunzionamento venne riscontrato nell'apparecchio utilizzato, revisionato anche nell'anno dell'incidente. L'impianto argomentativo a sostegno del decisunn è quindi puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez. U,30-4- 1997,Dessimone, Rv. 207941). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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