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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2026

Cassazione n. 23075/2026

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o [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale:stefanocattarulla@ordineavvocatiroma.org-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. giusta procura speciale in atti, inpersona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale:antonioumbertopetraglia@ordineavvocatiroma.or-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1995/2025depositata il 01/04/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/20261. — Con sentenza n. 18389/2020 il Tribunale di Roma ha respintol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.r.l. in liquidazione (poi fusa perincorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].) e dai suoi fideiussori ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]) avverso il decreto ingiuntivo n.24134/2017 di € 384.534,25 ottenuto nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA]., che nelle more del giudizio ha ceduto il credito a [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.1.1. — Nel [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa alla procedura diconcordato preventivo, poi omologato, nel quale il suddetto credito è statoinserito per € 384.534,25, e successivamente pagato nella misura di €38.543,42 in forza della falcidia concordataria al 10%.1.2. — Frattanto, la Corte d’appello di Roma ha revocato il decretoingiuntivo e, sulla scorta di C.T.U. tecnico-contabile, ha ridotto il credito diYoda [OSCURATO:SOCIETA]. ad € 295.760,14.1.3. — All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli appellanti hanno così precisatole conclusioni: «Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contrariadomanda ed eccezione disattesa: In via principale: dichiarare nullo e/oinefficace e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivoopposto per invalidità, inefficacia ed estinzione del credito e dellefideiussioni e/o per inesistenza del credito e per tutti i motivi esposti nellenote conclusive in atti.

In via subordinata: previa dichiarazionedell’estinzione del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l.decurtare il debito dei garanti rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivoopposto, in considerazione delle risultanze della C.T.U. tecnico contabile edel pagamento ricevuto dalla cessionaria nell’ambito della procedura diconcordato preventivo n.36/2021 Tribunale di Roma.

Con vittoria di spese,competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favoredel sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si dichiara antistatario».1.4. — La corte d’appello ha reso, sul punto, la seguentemotivazione: «Ciò premesso, gli appellanti hanno depositato, con le noteconclusive, documentazione dalla quale risulta che, pendente il giudizio diappello, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è stata ammessa al concordatoNumero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026preventivo.

Assumono altresì l’avvenuta corresponsione della somma di €.38.453,42 ricevuta dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito dellaprocedura di concordato preventivo N.36/2021 del Tribunale di Roma cuila stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è stata ammessa. (…) Nelle notedepositate il 27.2.2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha confermato l’avvenutopagamento della somma di euro 38.453,42.

In conclusione, previa revocadel decreto ingiuntivo opposto, rimane fermo il debito degli appellantinella misura accertata dal CTU pari ad € 295.760,14 (334.213,56 -38.453,42) con interessi come richiesti, dalla domanda al saldo».Di qui il seguente dispositivo: «(…) condanna gli appellanti al pagamentoin favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].P.A. dellasomma di euro 295.760,14 con interessi (…)».2. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la decisione con ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso,parimenti illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 184, comma 1, l. fall. (come modificato dall’art. 33, comma 1,lett. g), d.l. n. 83/2012, convertito con mod. dalla l. n. 34/2012,applicabile ratione temporis), per avere la corte d’appello condannato alpagamento della somma di € 295.760,14 tutti gli appellanti - debitoreprincipale e fideiussori - nonostante nei confronti del primo ([OSCURATO:SOCIETA].)fosse pacifico l’intervenuto pagamento satisfattivo della somma di €38.543,42 nell’ambito della procedura di concordato preventivo omologato(e poi dichiarato eseguito dal Tribunale di Roma con decreto diarchiviazione del 16.2.2026), in violazione dell’effetto obbligatoriovincolante sancito dall’art. 184 l. fall.2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio” (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) nonché“omessa pronuncia”, avuto riguardo alla distinzione tra la posizione deiNumero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026fideiussori e quella del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]., stanti gli effettiparzialmente estintivi nei confronti di quest’ultimo del pagamentofalcidiato avvenuto in sede concordataria.3. — I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.3.1. — Nella procedura di concordato preventivo non è contemplato,come in sede fallimentare, un giudizio di accertamento dei crediti neiconfronti del debitore, funzionale alla selezione delle posizioni concorrentiai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, essendo soltanto prevista,dall’art. 176, comma 1, l. fall., una ricognizione della platea dei creditori aisoli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichile pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi (Cass. n. 19602del 2025, Cass n. 7972 del 2016, Cass n. 20298 del 2014).L’accertamento dei crediti trova infatti la sua sede naturale nell’ambitodella cognizione ordinaria (ex multis, Cass. n. 208 del 2019).Pertanto, la sentenza di omologazione del concordato preventivodetermina, ai sensi dell’art. 184 l. fall., esclusivamente un vincolodefinitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, in ragione dell’efficaciaremissorio-liberatoria che caratterizza la procedura concorsuale, ma noncomporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango diquesti ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa,presupponendone un accertamento non giurisdizionale, ma meramenteamministrativo, di carattere delibativo e -come detto- volto al solo scopodi consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazionedella proposta, fermo restando il diritto delle parti di far accertare in viaordinaria il credito e il privilegio che lo assiste (Cass. n. 26560 del 2024).3.2. — Va altresì ricordato che l'art. 168, comma 1, l. fall. preclude -sino a quando il decreto di omologazione del concordato preventivodiventa esecutivo - soltanto le azioni esecutive e cautelari, e non anchequelle di accertamento e di condanna (Cass., Sez. 1, n. 8733 del 2025).3.3. — Deve allora concludersi che la procedura di concordatopreventivo non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza edNumero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione,anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, il cui esito, con laquantificazione dell'importo dovuto, contenuto nella sentenza che loconclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidiaconcordataria – base nel caso di specie risultata inferiore a quella presa ariferimento per il pagamento in sede concordataria – e ciò eventualmenteanche in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. n. 27489 del 2006).Questo peculiare meccanismo di raccordo esistente tra la proceduraconcordataria e il parallelo giudizio di cognizione ordinaria sul credito ètale da superare anche i timori di parte ricorrente connessi al principio percui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossain base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, “la contestazione deldiritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi diformazione del provvedimento solo quando questi ne determininol'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustiziadella decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nelcorso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizionedi ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui lacontroversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata(od è tuttora) in esame” (da ultimo, Cass. n. 2785 del 2025).Difatti, il giudizio in sede di cognizione ordinaria deve avere il suo corso aprescindere dallo svolgimento della procedura concordataria, poiché ilrelativo esito potrebbe anche evolvere in risoluzione o annullamento delconcordato, ai sensi dell’art. 186 l. fall., con conseguente utilità dellapronuncia di condanna frattanto conseguita dal creditore.

Pronuncia chedeve, come premesso, indicare esattamente titolo e prestazione cui ildebitore sia tenuto nei confronti del terzo-creditore, così definendo lacontroversia tra parti secondo le regole ordinarie, cioè senzacondizionamento immediato (su quel giudizio) della parallela vicendaconcordataria, stante la reciproca autonomia dei due procedimenti e ildifferimento della fase realizzativa del credito.Numero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026Una volta accertata in via definitiva l’entità del credito e stabilizzatosil’effetto esdebitatorio del concordato (che sia stato omologato e non risultirisolto o annullato), invece, la pronuncia di condanna incontra un limiteconformativo ex lege, in forza dell’art. 184 l. fall., che regolerà laripartizione concordataria e sarà semmai invocabile anche in sede diopposizione alla esecuzione contro l’azione del creditore che,eventualmente e ciononostante, chieda la soddisfazione per l’intero, inviolazione della richiamata disposizione di legge.3.4. — Dalle superiori considerazioni discende l’infondatezza delricorso, ma non la sua inammissibilità “per abuso del diritto e delprocesso” (anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) eccepita dal controricorrente.4. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidata indispositivo.5. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/06/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale:stefanocattarulla@ordineavvocatiroma.org-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. giusta procura speciale in atti, inpersona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale:antonioumbertopetraglia@ordineavvocatiroma.or-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1995/2025depositata il 01/04/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/20261. — Con sentenza n. 18389/2020 il Tribunale di Roma ha respintol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2010 s.r.l. in liquidazione (poi fusa perincorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].) e dai suoi fideiussori ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]) avverso il decreto ingiuntivo n.24134/2017 di € 384.534,25 ottenuto nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA]., che nelle more del giudizio ha ceduto il credito a [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.1.1. — Nel [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ammessa alla procedura diconcordato preventivo, poi omologato, nel quale il suddetto credito è statoinserito per € 384.534,25, e successivamente pagato nella misura di €38.543,42 in forza della falcidia concordataria al 10%.1.2. — Frattanto, la Corte d’appello di Roma ha revocato il decretoingiuntivo e, sulla scorta di C.T.U. tecnico-contabile, ha ridotto il credito diYoda [OSCURATO:SOCIETA]. ad € 295.760,14.1.3. — All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli appellanti hanno così precisatole conclusioni: «Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contrariadomanda ed eccezione disattesa: In via principale: dichiarare nullo e/oinefficace e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivoopposto per invalidità, inefficacia ed estinzione del credito e dellefideiussioni e/o per inesistenza del credito e per tutti i motivi esposti nellenote conclusive in atti. In via subordinata: previa dichiarazionedell’estinzione del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l.decurtare il debito dei garanti rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivoopposto, in considerazione delle risultanze della C.T.U. tecnico contabile edel pagamento ricevuto dalla cessionaria nell’ambito della procedura diconcordato preventivo n.36/2021 Tribunale di Roma. Con vittoria di spese,competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favoredel sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si dichiara antistatario».1.4. — La corte d’appello ha reso, sul punto, la seguentemotivazione: «Ciò premesso, gli appellanti hanno depositato, con le noteconclusive, documentazione dalla quale risulta che, pendente il giudizio diappello, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è stata ammessa al concordatoNumero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026preventivo. Assumono altresì l’avvenuta corresponsione della somma di €.38.453,42 ricevuta dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito dellaprocedura di concordato preventivo N.36/2021 del Tribunale di Roma cuila stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è stata ammessa. (…) Nelle notedepositate il 27.2.2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha confermato l’avvenutopagamento della somma di euro 38.453,42. In conclusione, previa revocadel decreto ingiuntivo opposto, rimane fermo il debito degli appellantinella misura accertata dal CTU pari ad € 295.760,14 (334.213,56 -38.453,42) con interessi come richiesti, dalla domanda al saldo».Di qui il seguente dispositivo: «(…) condanna gli appellanti al pagamentoin favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].P.A. dellasomma di euro 295.760,14 con interessi (…)».2. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la decisione con ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso,parimenti illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 184, comma 1, l. fall. (come modificato dall’art. 33, comma 1,lett. g), d.l. n. 83/2012, convertito con mod. dalla l. n. 34/2012,applicabile ratione temporis), per avere la corte d’appello condannato alpagamento della somma di € 295.760,14 tutti gli appellanti - debitoreprincipale e fideiussori - nonostante nei confronti del primo ([OSCURATO:SOCIETA].)fosse pacifico l’intervenuto pagamento satisfattivo della somma di €38.543,42 nell’ambito della procedura di concordato preventivo omologato(e poi dichiarato eseguito dal Tribunale di Roma con decreto diarchiviazione del 16.2.2026), in violazione dell’effetto obbligatoriovincolante sancito dall’art. 184 l. fall.2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio” (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) nonché“omessa pronuncia”, avuto riguardo alla distinzione tra la posizione deiNumero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026fideiussori e quella del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]., stanti gli effettiparzialmente estintivi nei confronti di quest’ultimo del pagamentofalcidiato avvenuto in sede concordataria.3. — I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.3.1. — Nella procedura di concordato preventivo non è contemplato,come in sede fallimentare, un giudizio di accertamento dei crediti neiconfronti del debitore, funzionale alla selezione delle posizioni concorrentiai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, essendo soltanto prevista,dall’art. 176, comma 1, l. fall., una ricognizione della platea dei creditori aisoli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichile pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi (Cass. n. 19602del 2025, Cass n. 7972 del 2016, Cass n. 20298 del 2014).L’accertamento dei crediti trova infatti la sua sede naturale nell’ambitodella cognizione ordinaria (ex multis, Cass. n. 208 del 2019).Pertanto, la sentenza di omologazione del concordato preventivodetermina, ai sensi dell’art. 184 l. fall., esclusivamente un vincolodefinitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, in ragione dell’efficaciaremissorio-liberatoria che caratterizza la procedura concorsuale, ma noncomporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango diquesti ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa,presupponendone un accertamento non giurisdizionale, ma meramenteamministrativo, di carattere delibativo e -come detto- volto al solo scopodi consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazionedella proposta, fermo restando il diritto delle parti di far accertare in viaordinaria il credito e il privilegio che lo assiste (Cass. n. 26560 del 2024).3.2. — Va altresì ricordato che l'art. 168, comma 1, l. fall. preclude -sino a quando il decreto di omologazione del concordato preventivodiventa esecutivo - soltanto le azioni esecutive e cautelari, e non anchequelle di accertamento e di condanna (Cass., Sez. 1, n. 8733 del 2025).3.3. — Deve allora concludersi che la procedura di concordatopreventivo non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza edNumero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione,anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, il cui esito, con laquantificazione dell'importo dovuto, contenuto nella sentenza che loconclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidiaconcordataria – base nel caso di specie risultata inferiore a quella presa ariferimento per il pagamento in sede concordataria – e ciò eventualmenteanche in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. n. 27489 del 2006).Questo peculiare meccanismo di raccordo esistente tra la proceduraconcordataria e il parallelo giudizio di cognizione ordinaria sul credito ètale da superare anche i timori di parte ricorrente connessi al principio percui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossain base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, “la contestazione deldiritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi diformazione del provvedimento solo quando questi ne determininol'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustiziadella decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nelcorso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizionedi ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui lacontroversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata(od è tuttora) in esame” (da ultimo, Cass. n. 2785 del 2025).Difatti, il giudizio in sede di cognizione ordinaria deve avere il suo corso aprescindere dallo svolgimento della procedura concordataria, poiché ilrelativo esito potrebbe anche evolvere in risoluzione o annullamento delconcordato, ai sensi dell’art. 186 l. fall., con conseguente utilità dellapronuncia di condanna frattanto conseguita dal creditore. Pronuncia chedeve, come premesso, indicare esattamente titolo e prestazione cui ildebitore sia tenuto nei confronti del terzo-creditore, così definendo lacontroversia tra parti secondo le regole ordinarie, cioè senzacondizionamento immediato (su quel giudizio) della parallela vicendaconcordataria, stante la reciproca autonomia dei due procedimenti e ildifferimento della fase realizzativa del credito.Numero registro generale 23142/2025Numero sezionale 2750/2026Numero di raccolta generale 23075/2026Data pubblicazione 12/07/2026Una volta accertata in via definitiva l’entità del credito e stabilizzatosil’effetto esdebitatorio del concordato (che sia stato omologato e non risultirisolto o annullato), invece, la pronuncia di condanna incontra un limiteconformativo ex lege, in forza dell’art. 184 l. fall., che regolerà laripartizione concordataria e sarà semmai invocabile anche in sede diopposizione alla esecuzione contro l’azione del creditore che,eventualmente e ciononostante, chieda la soddisfazione per l’intero, inviolazione della richiamata disposizione di legge.3.4. — Dalle superiori considerazioni discende l’infondatezza delricorso, ma non la sua inammissibilità “per abuso del diritto e delprocesso” (anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) eccepita dal controricorrente.4. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidata indispositivo.5. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/06/2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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