CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Venezia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Udito il difensore: è presente, come sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vicenza, in difesa dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, la quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio colposo in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di investimento della persona offesa ad opera del carrello elevatore condotto dall'imputato. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Nullità della sentenza per motivazione apparente, per omesso esame dei motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di accertamento di nesso causale, causalità della colpa e prevedibilità dell'evento. 2.2.1. Sul giudizio esplicativo la ricostruzione della dinamica dell'evento ha ignorato le evidenze che mettono in dubbio la circostanza che la vittima si trovasse in posizione eretta nella traiettoria del carrello elevatore in un momento antecedente l'inizio della manovra di retromarcia effettuata dal prevenuto, come riferito dall'ispettore dello Spisal ed emerso dalla relazione medico-legale citata dal Tribunale; non è mai stato chiarito in quale momento la persona offesa si sia spostata dalla posizione accanto alla cabina di guida sino alla saracinesca del furgone. 2.2.2. Sull'individuazione della regola cautelare violata, i giudici di merito hanno ritenuto violato l'obbligo di fermare il mezzo e di verificare l'assenza di pericoli prima di procedere alla retromarcia, regola frutto dell'inventiva dei giudicanti ed estranea alla previsione dell'art. 20 d.lgs. 81/2008. 2.2.3. Sul giudizio controfattuale, deduce che i giudici hanno ragionato a posteriori, e quindi in maniera manifestamente illogica, essendo sempre possibile, in tal modo, trovare un comportamento alternativo lecito che avrebbe, in ipotesi impedito l'evento. 2.2.4. Sul giudizio di prevedibilità ex ante, la motivazione è viziata, non potendo l'imputato prevedere che la vittima, poco prima al sicuro in prossimità della cabina del camion, se ne sarebbe allontanato senza preavviso; non poteva sapere che l'autista del furgone, in ragione dell'età avanzata, aveva ridotte capacità uditive e dunque difficilmente poteva accorgersi della segnalazione acustica del carrello in avvicinamento; non era a conoscenza del fatto che la vittima era stata spesso rimproverata peirj_Tbst___zipnarst accanto alla cabina del camion durante le operazioni di carico; non poteva prevedere la posizione non eretta della persona offesa. 2.2.5. Sui fattori causali sopravvenuti, non si è tenuto conto del tema concernente l'interruzione del nesso causale, con riferimento alla condotta eccentrica e imprevedibile della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Si deve premettere che nel caso di c.d. "doppia conforme" in punto di responsabilità - come nel caso - le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. La Corte territoriale ha, invero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza, asseverando il giudizio di primo grado con motivazione non illogica né errata in diritto. Sul punto, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n.21644 del 13/2/2013, Badagliacca, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774); ipotesi che, nella specie, deve escludersi. 3. Ciò posto, giova rammentare che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante" è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Sotto questo profilo, le argomentazioni delle conformi sentenze di merito appaiono immuni dai denunciati vizi logico-giuridici in punto di accertamento della responsabilità colposa del prevenuto, avendo legittimamente individuato la violazione di una regola cautelare specifica in materia prevenzionale, secondo le considerazioni che seguono. 4. Come premessa generale, va qui ribadito che il conducente di qualsiasi veicolo è tenuto ad usare la necessaria prudenza al fine di evitare incidenti e, principalmente, ha l'obbligo di ispezionare con lo sguardo lo spazio che il veicolo deve percorrere, versando altrimenti in colpa (Sez. 4, n. 12216 del 16/02/2017, Valgimigli, Rv. 269403 - 01). Nel caso di specie, e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza secondo cui la vittima potesse non trovarsi in posizione eretta durante la manovra di retromarcia del muletto non appare decisiva ai fini che qui rilevano, atteso che i giudicanti hanno dato conto del fatto che dall'istruttoria era emerso che l'imputato, durante la manovra di retromarcia, non aveva alcuna visuale della zona dietro di sé, stante la presenza dei pacchi sul muletto che ostruivano la vista della zona retrostante interessata alla manovra. Tale situazione di fatto ha consentito ai giudici territoriali di individuare la regola cautelare violata nel caso concreto, consistente nell'obbligo di mantenere la persona offesa (o qualsiasi altro pedone presente nell'area) "a vista", soprattutto nel porre in essere le manovre di spostamento; e, in ultima analisi, di t A fermare il mezzo e di verificare l'assenza di pericoli o di ostacoli prit~ procedere alla manovra di retromarcia "al buio", fra l'altro effettuata con una improvvisa manovra in sterzata del carrello, come accertato in sede di merito. 5. Non si può, dunque, affermare, come fa il ricorrente, che tale regola cautelare sia frutto dell'inventiva dei giudici, né che la stessa sia estranea alla previsione dell'art. 20 d.lgs. 81/2008, che impone a ogni lavoratore di "prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni", fra cui l'obbligo, appunto, di "utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i (...) mezzi di trasporto (...)". Trattasi di una regola cautelare c.d. elastica, in quanto desumibile proprio dalla concreta dinamica dell'incidente in questione, derivato da una evidente imprudenza del carrellista, il quale avrebbe dovuto evitare di compiere una manovra di retromarcia priva di visuale, ben sapendo che nella zona ove stava operando si trovava il camionista, di cui aveva momentaneamente perso la visuale: ragione in più per effettuare una doverosa verifica preliminare, volta a recuperare la "vista" del Menegazzo e comunque ad accertarsi dell'assenza della persona offesa (o di altri) nello spazio da percorrere, al fine di procedere alla manovra di retromarcia in completa sicurezza. 6. La legittima individuazione ed il contenuto della regola cautelare specifica oggetto di violazione, di cui hanno dato conto i giudici di merito, rendono manifestamente infondate le ulteriori censure in tema di causalità della colpa e di giudizio controfattuale, essendo indubbio che, se l'imputato avesse adottato la condotta alternativa lecita dianzi indicata, nessun investimento sarebbe avvenuto. 5 ru Sono inammissibili anche le doglianze prospettate sul tema del giudizio di prevedibilità ex ante — secondo cui, in sintesi, l'imputato non poteva prevedere che la vittima, per una serie di ragioni (spostamento improvviso, ridotte capacità uditive, posizione non eretta del camionista ecc.), si sarebbe posizionata in zona pericolosa rispetto alla manovra del muletto — nonché sul tema della ipotizzata condotta eccentrica della persona offesa. Tali doglianze non sono consentite in questa sede, in quanto attinenti al merito, e si rivelano comunque irrilevanti rispetto alla riscontrata violazione della regola cautelare indicata, il cui rispetto, come già ribadito, avrebbe consentito al prevenuto di avvedersi della presenza della persona offesa nell'area di manovra, anche nell'ipotesi in cui la stessa si fosse trovata a terra per un improvviso malore. 7. Infine, va precisato che, con riferimento al delitto di omicidio colposo per cui si procede, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non è ancora maturato il termine di prescrizione, trovando nella specie applicazione il raddoppio del termine di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., pari a complessivi 15 anni, decorrenti dalla data di consumazione del reato (6.12.2016). 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento