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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04769/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Deposita le conclusioni e la nota spese.

È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione (Sez. 5, n. 7041 del 29/1/2020), ha confermato la sentenza del 6/10/2017 del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie gravi ex art. 583, comma 1 n. 2, cod. pen. aggravato dai futili motivi, e il primo anche per tentata violenza privata e calunnia, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Fatti accertati in Resuttano, nella notte tra il 15 e il 16/10/2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] F.M.

Tipo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 583, comma 1 n. 2, cod. pen., nonché con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. In ordine al primo punto, si censura la ricostruzione operata dalla Corte territoriale che ha affermato che le due aggressioni in danno del Rocca furono autonome, dapprima ad opera del [OSCURATO:PERSONA] e poi del Gangi, ma contraddittoriamente le ha ritenute frutto di un accordo improvviso intervenuto durante l'esecuzione del reato.

Dunque, tale accordo avrebbe dovuto essere successivo ai primi colpi, inferti dal [OSCURATO:PERSONA], e in ogni caso non si è motivato a quale evento traumatico dovessero ricollegarsi le lesioni cagionate alla persona offesa nella consistenza di gravità contestata nell'imputazione.

2.2. Quanto al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., si censura che l'impugnata sentenza abbia omesso ogni considerazione al riguardo, rendendo impossibile comprendere l'iter logico giuridico di tale statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

1.1. Entrambi i ricorrenti lamentano l'assenza dei presupposti per indivi- duare il loro concorso nel reato di lesioni gravi ai danni della persona offesa, punto che la nuova sentenza di appello non avrebbe congruamente motivato secondo il mandato rescindente di questa Corte di legittimità.

In sede di annullamento, si era chiesto alla Corte territoriale di "precisare se si fosse trattato di una concordata e coordinata azione unitaria suddivisa in diverse fasi, ovvero di autonome e disgiunte iniziative assunte dai due imputati, per poi attribuire ad entrambi le complessive conseguenze dei due pestaggi".Ebbene, la nuova sentenza di appello ha dato esaustiva risposta al quesito senza prestare il fianco alla pretesa contraddizione rilevata dai ricorrenti.

Secondo la ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, alla stregua delle informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], testimone che è stato ritenuto attendibile secondo i criteri di valutazione della prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa, l'aggressione ai danni di costui era iniziata ad opera del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva strappato dalle mani del Rocca l'orologio rinvenuto a terra dopo la rissa e gli aveva assestato due pugni, all'orecchio sinistro e al naso.

Il malcapitato si era riparato dietro una vettura e "nel breve volgere di qualche istante" era stato raggiunto da [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta malmenava il Rocca, facendolo rovinare su una siepe posta a recinzione del terreno.

La valutazione dei giudici di appello è stata nel senso di ravvisare il reato concorsuale di lesioni volontarie gravi, commesso con condotte poste in essere in momenti diversi, ma nella piena consapevolezza da parte di ambedue gli impu- tati dell'agire illecito altrui, "avendo pertanto essi autonomamente contribuito, ognuno con la propria condotta, alla produzione dell'evento illecito".

1.2. Rilevato che le sentenze di merito hanno concordemente ricostruito la vicenda sulla base dei medesimi elementi probatori, e che detta ricostruzione risulta logica secondo quanto emerge dall'impugnata sentenza, in questa sede va verificata la sussumibilità dell'azione autonoma dei due imputati nello schema del reato plurisoggettivo.

È noto, infatti, che sussiste il concorso di persone nel reato non soltanto in caso di previo accordo, ma anche qualora gli agenti abbiano integrato autonome condotte criminose, attuandosi in tal caso il concorso per estemporanea convergenza di azione e di finalità, dovendo comunque ciascuno essere consapevole - anche in modo unilaterale - dell'altrui contributo.

In tali termini si sono espressi gli arresti di legittimità che hanno valoriz- zato il profilo finalistico, affermando che «In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessàriamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi compor- tamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.

Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui" (Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro ed altri, Rv. 243901).

Nel caso di specie, può affermarsi la sufficienza dell'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820).

1.3. Ciò chiarito sul piano dogmatico, l'applicazione di tali principi al caso di specie comporta che entrambi gli imputati rispondono, in concorso tra loro, delle lesioni inferte alla persona offesa, connotate da gravità per avere prodotto l'indebolimento permanente di un organo - ipoacusia bilaterale da perforazione post-traumatica timpanica dx e sx, come refertata dai sanitari - senza necessità di verifica analitica dell'origine dall'uno o dall'altro degli agenti, secondo la regola per cui tutti i concorrenti rispondono dell'evento o del risultato finale, anche se hanno integrato soltanto parte non strettamente tipica della condotta.

Peraltro, nella vicenda in esame, la riconducibilità delle lesioni gravi ad entrambi gli agenti si giustifica anche empiricamente, in quanto il pestaggio ha avuto corso in due distinte sequenze, tuttavia senza soluzione di continuità - "nel breve volgere di qualche istante", come si è espressa la Corte territoriale - e ciascuno degli agenti ha avuto modo di infliggere colpi nelle sedi corporee (capo, orecchie) che hanno dato luogo alla refertata ipoacusia bilaterale.

Pertanto, risulta corretta la conclusione dei giudici di merito che hanno ravvisato il concorso di entrambi gli agenti nella comune realizzazione del reato.

2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge ed omessa pronuncia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Anche detto motivo deve essere respinto, laddove si ponga mente al dato che il punto è stato trattato nella sentenza di primo grado, e che tale motiva- zione è stata ripresa e confermata nella sentenza di appello, poi annullata, della quale deve comunque tenersi conto.

Bisogna, altresì, rilevare che risulta accertata e valorizzata nel computo della pena l'aggravante dei futili motivi, non specificamente contestata nel ricorso in esame, sicché il trattamento sanzio- natorio deve ritenersi calibrato in relazione a tale complesso di elementi, ulteriormente indicativi dell'assenza di elementi favorevoli per gli imputati; anzi, è stata sottolineata la notevole carica di violenza esercitata dagli imputati contro la persona offesa.

A smentita di tali osservazioni non giova il richiamo alla giovane età dei ricorrenti e alla loro incensuratezza, nonché alle condotte di vita antecedenti e successive: infatti, i rilievi dei giudici di merito risultano congrui e in linea con l'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); inoltre, deve considerarsi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittima- mente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Alla stregua di tali principi, deve affermarsi la sufficienza della motivazione ad illustrazione del complessivo ragionamento che ha condotto alla negazione delle invocate circostanze.

3. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Inoltre, gli imputati sono tenuti a mantenere indenne dalle spese del presente giudizio la parte civile [OSCURATO:PERSONA], secondo la liquidazione delle competenze per l'assistenza legale contenuta nel dispositivo, alla stregua dei criteri indicati nel DM n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi Euro 4.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Deposita le conclusioni e la nota spese. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione (Sez. 5, n. 7041 del 29/1/2020), ha confermato la sentenza del 6/10/2017 del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie gravi ex art. 583, comma 1 n. 2, cod. pen. aggravato dai futili motivi, e il primo anche per tentata violenza privata e calunnia, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Fatti accertati in Resuttano, nella notte tra il 15 e il 16/10/2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] F.M. Tipo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 583, comma 1 n. 2, cod. pen., nonché con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. In ordine al primo punto, si censura la ricostruzione operata dalla Corte territoriale che ha affermato che le due aggressioni in danno del Rocca furono autonome, dapprima ad opera del [OSCURATO:PERSONA] e poi del Gangi, ma contraddittoriamente le ha ritenute frutto di un accordo improvviso intervenuto durante l'esecuzione del reato. Dunque, tale accordo avrebbe dovuto essere successivo ai primi colpi, inferti dal [OSCURATO:PERSONA], e in ogni caso non si è motivato a quale evento traumatico dovessero ricollegarsi le lesioni cagionate alla persona offesa nella consistenza di gravità contestata nell'imputazione. 2.2. Quanto al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., si censura che l'impugnata sentenza abbia omesso ogni considerazione al riguardo, rendendo impossibile comprendere l'iter logico giuridico di tale statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere respinti. 1.1. Entrambi i ricorrenti lamentano l'assenza dei presupposti per indivi- duare il loro concorso nel reato di lesioni gravi ai danni della persona offesa, punto che la nuova sentenza di appello non avrebbe congruamente motivato secondo il mandato rescindente di questa Corte di legittimità. In sede di annullamento, si era chiesto alla Corte territoriale di "precisare se si fosse trattato di una concordata e coordinata azione unitaria suddivisa in diverse fasi, ovvero di autonome e disgiunte iniziative assunte dai due imputati, per poi attribuire ad entrambi le complessive conseguenze dei due pestaggi".Ebbene, la nuova sentenza di appello ha dato esaustiva risposta al quesito senza prestare il fianco alla pretesa contraddizione rilevata dai ricorrenti. Secondo la ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, alla stregua delle informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], testimone che è stato ritenuto attendibile secondo i criteri di valutazione della prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa, l'aggressione ai danni di costui era iniziata ad opera del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva strappato dalle mani del Rocca l'orologio rinvenuto a terra dopo la rissa e gli aveva assestato due pugni, all'orecchio sinistro e al naso. Il malcapitato si era riparato dietro una vettura e "nel breve volgere di qualche istante" era stato raggiunto da [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta malmenava il Rocca, facendolo rovinare su una siepe posta a recinzione del terreno. La valutazione dei giudici di appello è stata nel senso di ravvisare il reato concorsuale di lesioni volontarie gravi, commesso con condotte poste in essere in momenti diversi, ma nella piena consapevolezza da parte di ambedue gli impu- tati dell'agire illecito altrui, "avendo pertanto essi autonomamente contribuito, ognuno con la propria condotta, alla produzione dell'evento illecito". 1.2. Rilevato che le sentenze di merito hanno concordemente ricostruito la vicenda sulla base dei medesimi elementi probatori, e che detta ricostruzione risulta logica secondo quanto emerge dall'impugnata sentenza, in questa sede va verificata la sussumibilità dell'azione autonoma dei due imputati nello schema del reato plurisoggettivo. È noto, infatti, che sussiste il concorso di persone nel reato non soltanto in caso di previo accordo, ma anche qualora gli agenti abbiano integrato autonome condotte criminose, attuandosi in tal caso il concorso per estemporanea convergenza di azione e di finalità, dovendo comunque ciascuno essere consapevole - anche in modo unilaterale - dell'altrui contributo. In tali termini si sono espressi gli arresti di legittimità che hanno valoriz- zato il profilo finalistico, affermando che «In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessàriamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi compor- tamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui" (Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro ed altri, Rv. 243901). Nel caso di specie, può affermarsi la sufficienza dell'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820). 1.3. Ciò chiarito sul piano dogmatico, l'applicazione di tali principi al caso di specie comporta che entrambi gli imputati rispondono, in concorso tra loro, delle lesioni inferte alla persona offesa, connotate da gravità per avere prodotto l'indebolimento permanente di un organo - ipoacusia bilaterale da perforazione post-traumatica timpanica dx e sx, come refertata dai sanitari - senza necessità di verifica analitica dell'origine dall'uno o dall'altro degli agenti, secondo la regola per cui tutti i concorrenti rispondono dell'evento o del risultato finale, anche se hanno integrato soltanto parte non strettamente tipica della condotta. Peraltro, nella vicenda in esame, la riconducibilità delle lesioni gravi ad entrambi gli agenti si giustifica anche empiricamente, in quanto il pestaggio ha avuto corso in due distinte sequenze, tuttavia senza soluzione di continuità - "nel breve volgere di qualche istante", come si è espressa la Corte territoriale - e ciascuno degli agenti ha avuto modo di infliggere colpi nelle sedi corporee (capo, orecchie) che hanno dato luogo alla refertata ipoacusia bilaterale. Pertanto, risulta corretta la conclusione dei giudici di merito che hanno ravvisato il concorso di entrambi gli agenti nella comune realizzazione del reato. 2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge ed omessa pronuncia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche detto motivo deve essere respinto, laddove si ponga mente al dato che il punto è stato trattato nella sentenza di primo grado, e che tale motiva- zione è stata ripresa e confermata nella sentenza di appello, poi annullata, della quale deve comunque tenersi conto. Bisogna, altresì, rilevare che risulta accertata e valorizzata nel computo della pena l'aggravante dei futili motivi, non specificamente contestata nel ricorso in esame, sicché il trattamento sanzio- natorio deve ritenersi calibrato in relazione a tale complesso di elementi, ulteriormente indicativi dell'assenza di elementi favorevoli per gli imputati; anzi, è stata sottolineata la notevole carica di violenza esercitata dagli imputati contro la persona offesa. A smentita di tali osservazioni non giova il richiamo alla giovane età dei ricorrenti e alla loro incensuratezza, nonché alle condotte di vita antecedenti e successive: infatti, i rilievi dei giudici di merito risultano congrui e in linea con l'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); inoltre, deve considerarsi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittima- mente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Alla stregua di tali principi, deve affermarsi la sufficienza della motivazione ad illustrazione del complessivo ragionamento che ha condotto alla negazione delle invocate circostanze. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Inoltre, gli imputati sono tenuti a mantenere indenne dalle spese del presente giudizio la parte civile [OSCURATO:PERSONA], secondo la liquidazione delle competenze per l'assistenza legale contenuta nel dispositivo, alla stregua dei criteri indicati nel DM n. 55 del 2014. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi Euro 4.20
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