CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato Giulio d'Andrea-ricorrente-controdel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel RG n.11126/2025 depositato il 09/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25746/2025Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 21437/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.P.Q.M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Massimo Ferro