CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05114/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6044/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso e di memoria contenente nomina di un ulteriore difensore munita di procura speciale, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 6942/31/14 della C T R della Campania - Napoli, depositatain data 14/7/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21dicembre 202 3 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Letta la memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il contribuente ricorrente ha depositato a mezzo pec “Dichiarazione di adesione” alla rottamazione in data 23/06/2023 inserendo, tra le altre, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio; - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 Legge n. 197/2022 comma 236,“nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle moredel pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal Giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. - Tanto premesso il sig. [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentato, ha chiesto a questa Corte, attesa la intervenuta adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 L. n. 197/2022, comma 236;- non vi sono motivi ostativi alla sospensione ; - il giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo ; P.Q.M. La Corte sospende il giudizioe rinvia la causa a n