CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 38370/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7010 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del Presidente del consiglio di amministrazione, le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T26 H501J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’Amministratore delega- to, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P25 F023F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 6804/2019, pubblicata in data 7 novembre 2019 (e no- tificata in data 13 dicembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. n. 7010/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7010/2020 S.r.l., la società debitrice ha proposto opposizione Numero sezionale 10179/2021Numero di raccolta generale 38370/2021 all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. Data pubblicazione 03/12/2021 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile (in quanto tardivo) l’appello proposto, in via principale, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., quello proposto in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condannando l’appellante principale al paga- mento delle spese del grado, liquidate in € 18.207,00 (oltre accessori), nonché al pagamento di una somma di pari impor- to, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione dell’art. 17 cpc sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3 del cpc». La società ricorrente impugna la decisione della corte di appel- lo esclusivamente con riguardo ai capi relativi alla regolamen- tazione delle spese di lite ed alla sua condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ric. n. 7010/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7010/2020 Numero sezionale 10179/2021 Fa presente che, ai fini della liquidazione delle spese del se-Numero di raccolta generale 38370/2021Data pubblicazione 03/12/2021 condo grado del giudizio, nonché della condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (che risulta espressamente commisurata all’importo liquidato a titolo di spese processuali), la corte ter- ritoriale ha esplicitamente dichiarato di avere applicato lo sca- glione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, mentre il valore della controversia era in realtà compreso nello scaglione tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, come del resto correttamente dichiarato da essa stessa appel- lante ai fini del contributo unificato. Infatti, l’esecuzione aveva avuto luogo sulla base di atto di precetto per € 69.723,23, lo stesso conseguente pignoramen- to (nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi) era stato effettuato fino a concorrenza di € 104.584,86, le dichia- razioni di quantità erano state rese in senso positivo per un ammontare complessivo di € 169.821,29, l’assegnazione ave- va avuto luogo per un importo totale di € 100.319,33 (somma comprensiva della sorta precettata e dei relativi accessori e spese) e tale ultimo importo era stato chiesto in restituzione nelle conclusioni dell’atto di appello, poi dichiarato inammissi- bile. Il ricorso deve ritenersi ammissibile, contenendo una idonea esposizione dei fatti di causa rilevanti, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. ed essendo inoltre adeguatamente indi- cate sia le ragioni poste a fondamento delle censure formulate che le disposizioni di legge che si assumono violate, in modo sufficientemente specifico, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.. Esso è manifestamente fondato. In base all’indirizzo di questa Corte, cui si intende dare conti- nuità, «ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di oppo- sizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va de- terminato in relazione al “peso” economico delle controversie Ric. n. 7010/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7010/2020 e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in Numero sezionale 10179/2021Numero di raccolta generale 38370/2021 base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fasData pubblicazione 03/12/2021e successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile deter- minare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di va- lore indeterminabile» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014, Rv. 629943 – 01). Nella specie, dunque, trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui all’art. 615, comma 2, c.p.c., avrebbe dovuto tenersi conto degli effetti economici dell’accoglimento o del ri- getto dell’opposizione che, stante l’importo per cui aveva avu- to luogo il pignoramento e, soprattutto, quello della relativa assegnazione, non poteva essere di certo essere superiore ad € 520.000,00, rientrando invece – come correttamente soste- nuto dalla società ricorrente – nello scaglione di valore com- preso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (è appena il caso di osservare che non possono assumere alcun rilievo sul punto le considerazioni della controricorrente – svolte peraltro esclusi- vamente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., quindi tardivamente – in ordine ad ulteriori eventuali conseguenze dell’accoglimento del presente ricorso in relazione ad altre controversie pendenti tra le medesime parti, considerazioni di cui, peraltro, non si dà neanche conto se ed in quali esatti termini fossero effettivamente state avan- zate nel corso del presente giudizio). La corte di appello ha invece applicato lo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.00,00, corrispondente Ric. n. 7010/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7010/2020 Numero sezionale 10179/2021 all’importo della condanna contenuta nel titolo esecutivo posto Numero di raccolta generale 38370/2021Data pubblicazione 03/12/2021 in esecuzione, in tal modo discostandosi dai principi di diritto sopra richiamati. Non ha rilievo (diversamente da quanto pretende la società controricorrente) la circostanza che di fatto l’importo liquidato non superi i massimi dello scaglione di valore effettivamente applicabile, dal momento che la liquidazione è stata espres- samente contenuta dal giudice di secondo grado in misura in- feriore ai massimi di tariffa (avendo la corte ritenuto adeguati i valori medi di tariffa per le voci relative allo studio della con- troversia e alla fase introduttiva e i valori minimi per quelle relative alla fase istruttoria e alla fase decisionale), ma consi- derando uno scaglione di valore certamente erroneo, in quan- to individuato in base ad una non corretta applicazione delle disposizioni di legge sul valore della causa ai fini della liquida- zione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata; altrettanto è a dirsi, di conseguenza, per la condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., che la corte ha espressa- mente inteso commisurare all’importo delle spese di lite e alla quale, dunque, non può non estendersi il medesimo vizio che inficia la liquidazione di queste ultime. La decisione impugnata va pertanto cassata, in relazione al capo riguardante le spese del giudizio di secondo grado non- ché in relazione a quello della condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a liquidare nuovamen- te tali spese e a determinare l’importo della relativa condanna accessoria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., applicando il corretto scaglione di valore, sulla base dei principi di diritto più sopra richiamati. 2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 7010/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7010/2020 Numero sezionale 10179/2021 per questi motivi Numero di raccolta generale 38370/2021Data pubblicazione 03/12/2021 La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la decisione impu- gnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diver- sa composizione, anche per le spese del giudizio di legit- timità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 7010/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6