CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 09365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3615/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e NICCOLO' A. GALLITTO che l a rappresenta no e difendonoanche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 252/2018 ; depositata il24/07/2018; R.G.N. 469/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Genova ha accolto l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte dall’agente [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere la condanna della preponente al pagamento delle differenze provvigionali, stornate dalla società in base alle clausole 11.4 e 11.5. del contratto di agenzia, per effetto degli extra sconti dalla stessa concessi in favore dei clienti; ha respinto l’appello incidentale dell’agente relativo alla indennità suppletiva di clientela. 2. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva giudicato nulle le clausole 11.4 e 11.5. del contratto di agenzia, ritenendo le stesse legittime e quindi idonee a determinare la riduzione dell’importo degli affari su cui calcolare le provvigioni. Ha confermato la decisione del Tribunale in ordine alla mancata prova dei fatti costitutivi del diritto all’indennità meritocratica, di cui all’art. 1751 c.c. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1343, 1346, 1418, 1419, 1375 c.c. nonché degli artt. 1748, 1749 e 2697 c.c., inoltre, illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la nullità delle clausole di cui all’art. 11.4 e 11.5. del contratto di agenzia pur avendo riconosciuto l’effettiva genericità ed indeterminatezza delle stesse. Si assume che tali clausole rimettono alla volontà della preponente non solo la scelta dei clienti destinatari degli extra sconti, ma addirittura l’entità economica degli stessi, con conseguente assoluta incertezza sull’ammontare dell’eventuale riduzione della provvigione per l’agente. Si rileva come tali clausole attribuiscano alla mandante un potere di modifica unilaterale del contratto, senza che siano previsti limiti all’esercizio di tale potere; limiti, invece, necessari a non pregiudicare la forza vincolante del contratto nei confronti delle parti e, comunque, imposti dal principio di correttezza e buona fede, espressamente richiamato dall’art. 1749 c.c. 5. La società controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c. 6. Le eccezioni sono infondate. Come statuito da questa S.C., “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 37552 del 2021). Si è anche precisato che non è causa di inammissibilità l’inserimento nel corpo del ricorso di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (v. Cass., S.U. n. 4324 del 2014). 7. Il ricorso in esame, anche attraverso l’inclusione della pronuncia di primo grado, contiene una adeguata esposizione dei fatti di causa e delle questioni giuridiche sollevate nonché la trascrizione delle clausole del contratto di agenzia la cui interpretazione è censurata (pagg. 32 e 33) e l’indicazione della sede processuale di merito in cui il contratto di agenzia è stato prodotto (pag. 29); comprende, inoltre, ampie argomentazioni sui dedotti vizi di violazione delle norme specificamente invocate. Si sottrae pertanto alle censure mosse ai sensi del citato art. 366 c.p.c. 8. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022; v. anche Cass. n. 12481 del 2022); requisiti nella specie rispettati. 9. Il motivo di ricorso è fondato. 10. In base alle clausole 11.2 e 11.3 del contratto di agenzia, richiamate nella sentenza d’appello (pag. 6), le provvigioni spettanti all’agente erano calcolate sul totale del fatturato relativo agli elettrodomestici “al netto di ogni sconto”. 11. La clausola 11.4. (trascritta anche nella sentenza d’appello) prevedeva: “noi abbiamo la facoltà di concedere ai clienti extra sconti ove essi, nell'anno (c.d. anno di competenza), promettano di raggiungere acquisti per un determinato fatturato o per un determinato quantitativo di prodotti, anticipatamente applicando tale extra sconto alle singole fatture nello stesso anno di competenza e così riducendo la base di calcolo del vostro compenso provvigionale; ciò premesso, ove la promessa non venga dal cliente mantenuta noi avremo facoltà, da esercitare a nostro insindacabile giudizio, di addebitare o non addebitare al cliente le somme degli extra sconti già praticati, riconoscendovi, nell'ipotesi di riaddebito al cliente della parte di sconto già riconosciutogli, le relative differenze provvigionali”. 12. La clausola 11.5. (trascritta anche nella sentenza d’appello) aveva il seguente tenore: “noi abbiamo altresì la facoltà di concedere ai clienti gli extra sconti di cui sopra, ma posticipatamente, applicandoli alle fatture emesse nell'anno di competenza e così corrispondendoli nell'anno successivo; ciò premesso noi avremo facoltà, da esercitare a nostro insindacabile giudizio ed indipendentemente dal consuntivo dell'anno di competenza per il cliente di riconoscere o non riconoscere tale extra sconto, addebitandovi, nell'ipotesi di riconoscimento dell'extra sconto al cliente, le relative differenze sulle provvigioni già riconosciutevi, con possibilità di compensarle con le provvigioni dovutevi”.13. Questa Corte ha già avuto modo di statuire, con indirizzo cui va data continuità, che nel contratto di agenzia l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, come quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo. Ma, affinché ciò non si traduca in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto, è necessario che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, che sia esercitato dal relativo titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede (v. Cass. n. 29164 del 2021 e Cass. n. 13580 del 2015 in cui la riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente è stato qualificato come inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto; v. anche Cass. n. 5467 del 2000). 14. In altre pronunce è stata dichiarata nulla, in quanto condizione meramente potestativa, tale da far venir meno l'efficacia vincolante dell'intero contratto, la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi in ogni momento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente con alcuni clienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dell'agente in quanto l'applicazione di detta clausola svuoterebbe di significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarre all'agente un numero indefinito di clienti - anche tutti - senza riconoscergli diritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attività svolte per organizzare la rete dei clienti (v. Cass. n. 4504 del 1997); ancora, è stata dichiarata nulla, per indeterminatezza dell'oggetto (ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.) -la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell'attività dell'agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente (Cass. n. 11003 del 1997). 15. In quest’ultima pronuncia si è sottolineato come “il codice civile riconosc(a) la possibilità di modificazioni unilaterali (v. ad es. quelle, peraltro correlate alle controprestazioni, contemplate dagli artt. 2103 e 1560), ma è necessario che esse siano a loro volta predeterminate, attraverso caratteristiche intrinseche o limiti esterni (così, rispettivamente, le mansioni equivalenti di cui all'art. 2103 e i quantitativi minimo e massimo considerati per la somministrazione dall'art. 1560), sì da rendere possibile la formazione del consenso, alla stipulazione del contratto, su più oggetti determinati previsti come alternativi; di conseguenza sarebbe legittima una clausola che riservi al preponente la scelta, alla stipulazione del contratto o nel corso del rapporto, tra più sistemi di provvigioni determinati quanto meno (ciascuno di essi) nei complessivi effetti economici, tali quindi da consentire all'agente la rappresentazione delle possibilità alternative accettate con la conclusione del contratto. Una simile clausola non renderebbe indeterminabile il corrispettivo; non così una clausola che non contenga alcuna delimitazione, sì da rendere incerto lo stesso tipo contrattuale”. 16. La sentenza impugnata definisce le clausole n. 11.4 e 11.5. del contratto di agenzia come “generiche e indeterminate, sia nella individuazione dei clienti a cui praticare gli sconti, sia nell'entità degli stessi”, e dà atto di come tali clausole prevedano “la facoltà della mandante di praticare (gli extrasconti) lo stesso anche se il cliente non abbia raggiunto il numero degli acquisti promessi”; la stessa sentenza riconosce che “il prezzo finale da fatturare al cliente (e su cui calcolare la provvigione) verrà determinato tenuto conto di una serie di variabili non preventivabili, in quanto strettamente connesse al contingente momento più o meno favorevole del mercato, anche tenuto conto delle contemporanee offerte della concorrenza”. 17. Tali statuizioni contenute nella sentenza impugnata non sono conformi ai principi di diritto sopra richiamati e in base ai quali devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole di un contratto di agenzia formulate in modo tale da attribuire alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi della misura delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente.18. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ri