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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31698/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su profili dì censura - il coinvolgimento del ricorrente rispetto alla condotta di cui al capo B), la percepibilità delle offese descritte al capo A e la corretta qualificazione di questa condotta ai sensi dell'art. 341 bis cp piuttosto che ai sensi dell'ad 612 cp nonché la misura della pena irrogata e il diniego delle generiche ( peraltro già riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva senza che il ricorso faccia cenno al giudizio di bilianciamento e alle ragioni utili a superare la detta conclusione) tutti adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano), privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezicue VII Pp.-- 2 1 AGO 2026 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: lente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su profili dì censura - il coinvolgimento del ricorrente rispetto alla condotta di cui al capo B), la percepibilità delle offese descritte al capo A e la corretta qualificazione di questa condotta ai sensi dell'art. 341 bis cp piuttosto che ai sensi dell'ad 612 cp nonché la misura della pena irrogata e il diniego delle generiche ( peraltro già riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva senza che il ricorso faccia cenno al giudizio di bilianciamento e alle ragioni utili a superare la detta conclusione) tutti adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano), privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezicue VII Pp.-- 2 1 AGO 2026 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: lente
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