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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 1973

Cassazione n. 25798/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1973 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia dichiarava non estinta la pena (nella misura residua di anni tre, mesi quattro e giorni tredici di reclusione) inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte di appello di Venezia dell'1.10.2004, per il delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti, la cui esecuzione era stata sospesa, ai sensi dell'art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, dal medesimo Tribunale in data 24.5.2005.

A ragione della decisione, riteneva che, nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, la condannata aveva commesso il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, cioè un delitto non colposo punibile con la pena della reclusione, così come era possibile evincere dalle molteplici testimonianze delle persone offese, autonomamente valutabili ai fini e per gli effetti della norma di cui all'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, sebbene non fosse ancora intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 93 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)".

Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe correttamente applicato la norma di cui all'art. 93 del d.P.R. n. 309/90, "finendo con il valutare negativamente il periodo di esecuzione del programma terapeutico positivamente concluso dalla Fioravanzo in ragione di un fatto reato ancora sub ludice, per giunta in spregio ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 25 e 27" della Costituzione"; inoltre, il Tribunale, quando nel 2010 era venuto a conoscenza della pendenza giudiziaria, anziché sospendere il procedimento finalizzato alla declaratoria di estinzione della pena ex art. 93 d.P.R. n. 309/90, avrebbe dovuto adottare illo tempore il consequenziale provvedimento estintivo.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata per contraddittorietà della motivazione, per avere richiamato, al fine di ritenere provata l'accusa, le dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese, nonostante le numerose contestazioni mosse alle stesse, ex art. 500 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di merito, nonché per non avere espresso alcuna valutazione in ordine all'incidenza che i fatti di reato in questione - peraltro, molto risalenti - avessero avuto sull'esito del programma terapeutico e socio - riabilitativo della ricorrente.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente rispetto all'altro, merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Ritiene il Collegio che la questione relativa alla necessità o meno di una sentenza definitiva di condanna che debba accertare la commissione da parte del prevenuto, entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, di un delitto non colposo punibile con la reclusione, ai fini e per gli effetti di cui al successivo art. 93, debba essere risolta in senso positivo.

E in vero, la norma di cui all'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990 - secondo cui "se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene e ogni altro effetto penale si estinguono' - adopera la medesima espressione di quella contenuta nell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (che disciplina gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al precedente art. 444) e cioè: "il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria e nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero un contravvenzione della stessa indole".

2. Con riferimento all'estinzione della pena a seguito della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza più recente si è pronunciata nel senso che "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio" (Cass. Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015 Rv. 264753 — 01; conforme, Cass. Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 281642 — 01).

In quest'ultima pronuncia è stato osservato che: "perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti occorre, tuttavia, che il nuovo reato - e la sua commissione del termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un "carico pendente" (come nella fattispecie): in forza del principio costituzionale di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27, comma secondo, Cost.), un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Suprema Corte in caso analogo (Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753) e nel caso, per certi versi assimilabile, del decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 17411 del 28/3/2019, Caon, Rv. 275248).

2.1.1. Con tali ultime decisioni è stato superato l'orientamento precedente (Sez. 3, n. 36993 del 7/7/2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, Ciraci, Rv. 242664), volto ad escludere la possibilità di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso.

In coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, è stata affermata la necessità di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito, che per essere rilevante deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge, e quello dell'accertamento giudiziale della relativa responsabilità, che può anche verificarsi successivamente, ma che deve essere già intervenuto per impedire l'estinzione.

Nei richiamati arresti si è, inoltre, condivisibilmente argomentato nei riguardi dell'opposta soluzione, secondo la quale non potrebbe ritenersi realizzata la condizione dalla quale l'art. 445 cod. proc. pen. fa discendere l'estinzione del reato, oggetto di sentenza di applicazione della pena concordata, per l'impossibilità di una declaratoria di estinzione subordinata alla eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il nuovo reato.

E' stato, sul punto, osservato, che, seppur risponda al vero che l'ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato già accordata - che, di conseguenza, una volta riconosciuta, in nessun modo potrebbe essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva - il difetto di una disposizione di legge che tanto stabilisca non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato, che ha interesse ad una rapida definizione del procedimento di esecuzione.

Paralizzare o respingere l'istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto quanto al risultato e ai tempi di realizzazione sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino ad accertamento irrevocabile".

3. Tali osservazioni, pienamente condivise, devono essere applicate, a giudizio del Collegio, anche nel caso analogo relativo alla estinzione del reato a seguito di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta ai sensi dell'art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 dal Tribunale di sorveglianza, stante - come in precedenza evidenziato - l'identità dell'espressione adoperata dalle due norme (l'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).4.

Detta interpretazione non risulta contraddetta dal principio affermato, in tema di affidamento in prova al servizio sociale (richiamato anche nella requisitoria del Procuratore generale), secondo cui "ai fini del giudizio sull'esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando un'autonoma delibazione in merito all'attribuibilità al condannato della violazione e alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale".

E ciò in quanto l'espressione adoperata dal Legislatore all'art. 47, comma 11, della legge n. 354 del 1975 è, all'evidenza, del tutto diversa da quella adoperata dall'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, laddove è proprio detta norma che nel prevedere l'epilogo negativo cui può pervenire l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (l'annullamento e la revoca) fa espresso riferimento al "comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate", che sia "incompatibile con la prosecuzione della prova".

5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annuilata con rinvio al Tribunale di sorveglianza che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi all'indicato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1973 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia dichiarava non estinta la pena (nella misura residua di anni tre, mesi quattro e giorni tredici di reclusione) inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte di appello di Venezia dell'1.10.2004, per il delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti, la cui esecuzione era stata sospesa, ai sensi dell'art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, dal medesimo Tribunale in data 24.5.2005. A ragione della decisione, riteneva che, nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, la condannata aveva commesso il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, cioè un delitto non colposo punibile con la pena della reclusione, così come era possibile evincere dalle molteplici testimonianze delle persone offese, autonomamente valutabili ai fini e per gli effetti della norma di cui all'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, sebbene non fosse ancora intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 93 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)". Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe correttamente applicato la norma di cui all'art. 93 del d.P.R. n. 309/90, "finendo con il valutare negativamente il periodo di esecuzione del programma terapeutico positivamente concluso dalla Fioravanzo in ragione di un fatto reato ancora sub ludice, per giunta in spregio ai principi costituzionali sanciti dagli artt. 25 e 27" della Costituzione"; inoltre, il Tribunale, quando nel 2010 era venuto a conoscenza della pendenza giudiziaria, anziché sospendere il procedimento finalizzato alla declaratoria di estinzione della pena ex art. 93 d.P.R. n. 309/90, avrebbe dovuto adottare illo tempore il consequenziale provvedimento estintivo. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata per contraddittorietà della motivazione, per avere richiamato, al fine di ritenere provata l'accusa, le dichiarazioni testimoniali rese dalle persone offese, nonostante le numerose contestazioni mosse alle stesse, ex art. 500 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di merito, nonché per non avere espresso alcuna valutazione in ordine all'incidenza che i fatti di reato in questione - peraltro, molto risalenti - avessero avuto sull'esito del programma terapeutico e socio - riabilitativo della ricorrente.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente rispetto all'altro, merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene il Collegio che la questione relativa alla necessità o meno di una sentenza definitiva di condanna che debba accertare la commissione da parte del prevenuto, entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, di un delitto non colposo punibile con la reclusione, ai fini e per gli effetti di cui al successivo art. 93, debba essere risolta in senso positivo. E in vero, la norma di cui all'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990 - secondo cui "se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene e ogni altro effetto penale si estinguono' - adopera la medesima espressione di quella contenuta nell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (che disciplina gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al precedente art. 444) e cioè: "il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria e nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero un contravvenzione della stessa indole". 2. Con riferimento all'estinzione della pena a seguito della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza più recente si è pronunciata nel senso che "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio" (Cass. Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015 Rv. 264753 — 01; conforme, Cass. Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 281642 — 01). In quest'ultima pronuncia è stato osservato che: "perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti occorre, tuttavia, che il nuovo reato - e la sua commissione del termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un "carico pendente" (come nella fattispecie): in forza del principio costituzionale di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27, comma secondo, Cost.), un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Suprema Corte in caso analogo (Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753) e nel caso, per certi versi assimilabile, del decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 17411 del 28/3/2019, Caon, Rv. 275248). 2.1.1. Con tali ultime decisioni è stato superato l'orientamento precedente (Sez. 3, n. 36993 del 7/7/2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, Ciraci, Rv. 242664), volto ad escludere la possibilità di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso. In coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, è stata affermata la necessità di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito, che per essere rilevante deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge, e quello dell'accertamento giudiziale della relativa responsabilità, che può anche verificarsi successivamente, ma che deve essere già intervenuto per impedire l'estinzione. Nei richiamati arresti si è, inoltre, condivisibilmente argomentato nei riguardi dell'opposta soluzione, secondo la quale non potrebbe ritenersi realizzata la condizione dalla quale l'art. 445 cod. proc. pen. fa discendere l'estinzione del reato, oggetto di sentenza di applicazione della pena concordata, per l'impossibilità di una declaratoria di estinzione subordinata alla eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il nuovo reato. E' stato, sul punto, osservato, che, seppur risponda al vero che l'ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato già accordata - che, di conseguenza, una volta riconosciuta, in nessun modo potrebbe essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva - il difetto di una disposizione di legge che tanto stabilisca non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato, che ha interesse ad una rapida definizione del procedimento di esecuzione. Paralizzare o respingere l'istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto quanto al risultato e ai tempi di realizzazione sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino ad accertamento irrevocabile". 3. Tali osservazioni, pienamente condivise, devono essere applicate, a giudizio del Collegio, anche nel caso analogo relativo alla estinzione del reato a seguito di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta ai sensi dell'art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 dal Tribunale di sorveglianza, stante - come in precedenza evidenziato - l'identità dell'espressione adoperata dalle due norme (l'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).4. Detta interpretazione non risulta contraddetta dal principio affermato, in tema di affidamento in prova al servizio sociale (richiamato anche nella requisitoria del Procuratore generale), secondo cui "ai fini del giudizio sull'esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando un'autonoma delibazione in merito all'attribuibilità al condannato della violazione e alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale". E ciò in quanto l'espressione adoperata dal Legislatore all'art. 47, comma 11, della legge n. 354 del 1975 è, all'evidenza, del tutto diversa da quella adoperata dall'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, laddove è proprio detta norma che nel prevedere l'epilogo negativo cui può pervenire l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (l'annullamento e la revoca) fa espresso riferimento al "comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate", che sia "incompatibile con la prosecuzione della prova". 5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annuilata con rinvio al Tribunale di sorveglianza che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi all'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d
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