CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
usioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione annullil’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio;lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 marzo 2026 il Tribunale di Sassari accoglieva larichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di ricettazione, edalla [OSCURATO:PERSONA], società terza interessata della quale la stessa Zhu eraamministratrice unica. Il Tribunale annullava il decreto di sequestro preventivodella somma di 50.400 euro in contanti disposto dal G.i.p. del Tribunale diSassari, su richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, cui gli attierano pervenuti per competenza territoriale.Detta somma era stata sequestrata dalla Guardia di finanza a [OSCURATO:PERSONA],sbarcata da un traghetto a Livorno: 10.000 euro erano custoditi nella sua borsa,mentre 40.400 euro erano occultati sulla sua persona ed erano stati rinvenuti aseguito di una perquisizione personale effettuata dopo che la donna avevadichiarato di non possedere altro denaro.Il Tribunale richiamava il principio affermato in varie pronunce della Corte dicassazione, secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, la sussistenza delfumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso dirinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità nonsia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dallamancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori,significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto.L’ordinanza osservava che, nel caso di specie, l’incolpazione provvisoria eraassai generica, che il denaro poteva essere il frutto di profitti conseguiti dallacommissione di illeciti amministrativi o fiscali sotto-soglia, che mancava qualsiasiindicazione circa il coinvolgimento con ambienti criminali e che l’indagata avevadato adeguata dimostrazione della possibile fonte lecita del denaro in ragione deirilevanti incassi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2025.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Sassari chiedendone l’annullamento in ragione dei seguentimotivi.2.1. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunaleomesso di valutare gli elementi dimostrativi del fumus commissi delicti risultantidagli atti.La possibilità di un concorso dell’indagata nel reato presupposto è unaipotesi sfornita di ogni riscontro, mentre l’importo della somma sequestrataeccede la soglia di punibilità prevista dall’art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000.Il Tribunale ha attribuito valenza dirimente alle risultanze contabili dellaModa [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che il bilancio della società era statodepositato otto giorni dopo l’esecuzione del sequestro, potendosi così ritenereche fosse stato redatto ex post per provare la provenienza lecita delle somme.Lo stesso Tribunale, implicitamente ipotizzando che il denaro fosse diproprietà della società, non ha motivato in ordine agli elementi desumibili dalverbale della Guardia di Finanza, dal quale risulta che l’indagata mentì in ordineal possesso di una somma ulteriore rispetto a quella di 10.000 euro, conservatanel portafoglio, per cercare di sottrarla al sequestro.2.2. Violazione dell’art. 648 cod. pen.Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del fumusin sede cautelare, non è necessaria la ricostruzione del reato presupposto in tuttii suoi elementi storico-fattuali, essendo sufficiente che esso sia individuatoalmeno nella sua tipologia e che la provenienza illecita del bene risulti da provelogiche. Queste ultime, nella fattispecie, sono ricavabili da una serie di elementi:“la rilevante entità della somma in contanti (€ 50.400) incompatibile con lenorme in materia di pagamento; la dichiarazione mendace resa agli operantisull'effettiva disponibilità di denaro; il tentativo di sottrarsi alla perquisizione; leparticolari modalità di occultamento sulla persona; l'accertata sproporzionereddituale emergente dagli accertamenti della Guardia di Finanza; il deposito delbilancio societario a distanza di otto giorni dal sequestro”.2.3. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 324, comma 7, cod. proc. pen.,in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice.Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli argomenti utilizzati dalpubblico ministero in udienza dimostrativi della provenienza illecita del denaro,che poteva essere alternativamente il profitto di una ricettazione di un reatofiscale o di un diverso reato commesso da altri, desumibile dalle circostanze inprecedenza indicate, ovvero il profitto diretto di un reato fiscale che si stavacercando di occultare e/o autoriciclare.2.4. Violazione dell’art. 240-bis cod. pen.L’ordinanza non ha motivato sulla sproporzione tra il reddito dichiaratodall’indagata come persona fisica e l’ammontare del contante, presupponendo lasua provenienza dall’utile societario.2.5. Il Tribunale non si è confrontato neppure con le allegazioni circa lasussistenza del periculum in mora, concreto e attuale perché correlato sia allanatura del denaro contante sia alla condotta tenuta dall’indagata all’atto delcontrollo di polizia, univocamente indicativa della sua volontà di sottrarre quantodi origine illecita all’apprensione da parte della polizia giudiziaria e dell’autoritàgiudiziaria.3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, inmancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art.611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali hareplicato la difesa con memoria in data 10/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. È opportuno ricordare che, secondo il diritto vivente, il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo perviolazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932, del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01;Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).Inoltre, in ordine alla valutazione del requisito del fumus del reato, secondola più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame deve tenerconto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dellaeffettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, siapur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazioneaccusatoria, ma non può senza sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., ad es.,Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 – 01; Sez. 3, n. 8152 del12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 – 01; Sez. 5, n. 3722 del11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 – 01; Sez. 6, n. 18183 del23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 – 01; Sez. 6, n. 49478 del21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01).3. Ciò premesso, va evidenziato che, con alcune recenti pronunce di questaSezione, si è cercato di superare il contrasto sorto sulla necessità o meno diindividuare la tipologia del reato presupposto nel caso di sequestro di somme didenaro ritenute profitto di ricettazione o riciclaggio.Si è così affermato che «ogni interpretazione sul tema deve avere presentecome l'estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie diricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio ritenendo in via incidentale e sulla basedella prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimareprassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione.Proprio al fine di evitare tale rischio, il quale comporterebbe l'eccessivacompressione del diritto di proprietà e di libera disponibilità del denaro, deveaffermarsi che, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante odi beni preziosi prive di giustificazione, la sussistenza del fumus dei delitti diricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto diparticolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà dioccultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, in presenza di ulteriorielementi significativi della certa provenienza da delitto e ciò proprio perscongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme di denaro contanteelevando imputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenza di qualsiasielemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimentilegittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.Divengono quindi fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano ilprovvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienzaillecita del contante, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individuarenegli accertati contatti del soggetto titolare del contante con esponenti criminali,nel precedente coinvolgimento dell'agente in fatti di reato normalmenteproduttivi di profitto illecito, nel contestuale possesso di oggetti destinati allaconsumazione di altri reati (armi, droga, contrabbando, fatture per operazioniinesistenti etc.) ed, in genere, nella presenza di ulteriori elementi significatividella certa provenienza da delitto del denaro sequestrato di cui il provvedimentogenetico ovvero quello emesso dal tribunale del riesame o dell'appello cautelarereale deve dare necessariamente conto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024,Peritore, Rv. 286727 – 01; in senso esattamente conforme vds. Sez. 2, n. 10344del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01 nonché, da ultimo,Sez. 2, n. 8576 del 06/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Nel caso di specie, tali elementi non sono stati ravvisati dal Tribunale che,proprio alla luce della entità, rilevante ma non rilevantissima, della somma didenaro detenuto da [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che non si può escludere trattarsi di“profitti conseguiti dalla commissione di illeciti amministrativi o fiscali sottosoglia”, potendo deporre in tal senso i dati del bilancio della società, attestanti lapresenza di notevoli disponibilità liquide al 31 dicembre 2024 (circa 120.000euro) e l’ammontare dei corrispettivi (quasi 500.000 euro) incassati nell’annosuccessivo.La motivazione non è assente né apparente, risultando infondato il rilievo delpubblico ministero là dove ha contestato al Tribunale di non avere integrato ildecreto di sequestro preventivo ipotizzando il reato presupposto.Infatti, l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma7, dello stesso codice, consente la conferma del provvedimento impugnato“anche per ragioni diverse” da quelle nello stesso indicate, ma non abilita ilgiudice dell’impugnazione a colmare una motivazione radicalmente assente, adesempio individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestroprobatorio (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01) ovverointegrando la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca inpunto di periculum in mora qualora essa sia mancante (Sez. 3, n. 3038 del14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 285747 – 01).Nel caso di specie il Tribunale, se avesse individuato uno specifico reatopresupposto, neppure genericamente ipotizzato nel decreto, sarebbe andatooltre il potere-dovere previsto dalla citata disposizione.4. L’infondatezza dei primi tre – collegati ed assorbenti - motivi di ricorsoimpone il rigetto del ricorso, con esonero dalla condanna alle spese di partericorrente in ragione della sua qualità pubblica. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]