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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10882/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il motivo unico è ripetitivo, e quindi generico, oltre che manifestamente infondato e, in definitiva, autoassertivo, ma non giustificativo, dato che la condizione di ristretto (nel caso, agli arresti domiciliari) non deve necessariamente essere comprovata attraverso la allegazione della misura cautelare o del titolo di detenzione (domiciliare), potendosi desumere, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, adeguatamente motivato, dalla menzione fattane in atti o dalla stessa ammissione dell'imputato; considerato, pertanto, che la motivazione che abbia dato conto delle dette circostanze (come avvenuto nel caso specifico) sia adeguatamente e non illogicamente (tanto meno 'manifestamente') motivata, con conseguente onere di confutazione della motivazione fornita - onere non assolto dalla difesa dell'imputato che si limita a richiedere, in maniera assiomatica, la prova documentale, con conseguente aspecificità del motivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il motivo unico è ripetitivo, e quindi generico, oltre che manifestamente infondato e, in definitiva, autoassertivo, ma non giustificativo, dato che la condizione di ristretto (nel caso, agli arresti domiciliari) non deve necessariamente essere comprovata attraverso la allegazione della misura cautelare o del titolo di detenzione (domiciliare), potendosi desumere, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, adeguatamente motivato, dalla menzione fattane in atti o dalla stessa ammissione dell'imputato; considerato, pertanto, che la motivazione che abbia dato conto delle dette circostanze (come avvenuto nel caso specifico) sia adeguatamente e non illogicamente (tanto meno 'manifestamente') motivata, con conseguente onere di confutazione della motivazione fornita - onere non assolto dalla difesa dell'imputato che si limita a richiedere, in maniera assiomatica, la prova documentale, con conseguente aspecificità del motivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 03/
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