CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47404/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Stanislao CORVINO con la sentenza del Tribunale di Latina in data 6 novembre 2000, irrevocabile in data 13 dicembre 2000, ed ha revocato il beneficio dell'indulto concesso allo stesso CORVINO con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 3 dicembre 2007, irrevocabile in data 21 gennaio 2008, rigettando la richiesta di declaratoria di estinzione ex art. 172 cod. pen. della pena inflitta con la prima sentenza. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha, in particolare, ritenuto che il termine, ex art. 172, quinto comma, cod. pen., da cui decorre l'estinzione della pena inflitta con la prima sentenza non derivi dal passaggio in giudicato della seconda (21 gennaio 2008), quanto piuttosto dal passaggio in giudicato (in data 11 dicembre 2020) della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 1 febbraio 2019 che costituisce la causa di revoca del beneficio dell'indulto concesso dalla seconda sentenza, altrimenti non eseguibile, sicché il termine decennale di estinzione della pena per la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale deve essere calcolato tenendo conto della effettiva eseguibilità della sentenza che costituisce la causa di revoca. 2. [OSCURATO:PERSONA] CORVINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando, unicamente con riguardo al rigetto dell'eccezione di estinzione della pena condizionalmente sospesa, la violazione di legge, in riferimento agli articoli 168 e 172 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del termine di decorrenza della condizione di eseguibilità della pena inflitta con la sentenza per la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale. Ad avviso del ricorrente non può artificiosamente procrastinarsi detto termine fino al passaggio in giudicato della pronuncia che costituisce la causa di revoca del diverso beneficio dell'indulto concesso con la seconda sentenza, in quanto il provvedimento di condono della pena non influisce sulla esistenza del presupposto relativo alla causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale che è individuabile, invece, nella pronuncia di condanna per un reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della prima decisione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399; recentemente Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 - dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343). 2.1. Secondo tale condiviso principio, nel caso di specie, l'estinzione della pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Latina in data 6 novembre 2000, irrevocabile in data 13 dicembre 2000, decorrerebbe dal 21 gennaio 2008, data di irrevocabilità della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 3 dicembre 2007 che, secondo la prospettazione del giudice dell'esecuzione, costituisce la causa di revoca del beneficio. 2.2. Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, ha ritenuto di post-datare, alla data di irrevocabilità di una successiva sentenza (11 dicembre 2020), il termine di estinzione della pena inflitta con la sentenza condizionalmente sospesa; ciò sulla base considerazione che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 3 dicembre 2007 non sarebbe stata eseguibile poiché la relativa pena era stata interamente condonata. 2.3. La decisione è però errata in diritto. 3. La giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo consesso, ha da tempo chiarito che «l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari» (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, P.M. in proc. Mirabile, Rv. 201548; recentemente Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014 - dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464; Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415). La sentenza SU Mirabile ha, tra l'altro, precisato che qualora ad una condanna a pena sospesa segua, nei termini, una successiva condanna a pena interamente condonata che, cumulata con la prima, supera il limite di concedibilità del beneficio, è obbligatoria la revoca della prima sospensione condizionale concessa. 3.1. Tale esplicita affermazione dimostra definitivamente, ove ve ne fosse bisogno, la diretta rilevanza della condanna condonata ai fini della verifica delle condizioni di revoca del beneficio della sospensione condizionale che sia stato in precedenza concesso. Del resto, a norma dell'art. 174, primo comma, cod. pen., l'indulto «condona, in tutto o in parte, la pena inflitta», ma «non estingue le pene accessorie ... e neppure gli altri effetti penali della condanna», sicché, quando debba verificarsi l'esistenza di sopraggiunte condanne che costituiscono la causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale anteriormente concesso, deve aversi riguardo al passaggio in giudicato della sentenza a pena condonata che costituisce, indipendentemente dalla possibilità di eseguire la pena con essa irrogata, idoneo presupposto per l'applicazione dell'art. 168 cod. pen. 3.2. Dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena condonata, dunque, deve essere individuato il termine di revocabilità della precedente condanna a pena condizionalmente sospesa, sicché dal medesimo giorno deve essere individuata la decorrenza del termine di estinzione della pena inflitta con la sentenza sospesa ex art. 172, quinto comma, cod. pen. 4. Il giudice dell'esecuzione ha, dunque, errato nell'applicazione della legge sostanziale, pervenendo a una illegittima post-datazione della data di revocabilità del beneficio della sospensione condizionale, da cui si calcola il termine di estinzione della relativa pena ex art. 172 cod. pen., rapportandolo non già, come stabilito dalla legge, alla data di passaggio in giudicato della sentenza che costituisce la causa della revoca, ma a un successivo momento, quello in cui è divenuta irrevocabile la condanna che determina la revoca del beneficio dell'indulto concesso con la seconda sentenza, che non attiene però alle condizioni di revoca della sospensione condizionale. 4.1. Il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, si atterrà al richiamato principio di diritto, avendo cura di verificare l'eventuale sussistenza di altre condizioni ostative all'estinzione della pena ex art. 172, ultimo comma, cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz