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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29619/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna emessa il 22 febbraio 2018 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata, danneggiamento e lesioni aggravate commesse il 13 novembre 2012.

Con sentenza dell'Il novembre 2020, dep. 2021, n. 69, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai delitti di violenza privata e danneggiamento, dichiarando assorbito un ulteriore motivo sulla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Con sentenza del 19 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha dichiarato prescritti i reati di violenza privata e danneggiamento, rideterminato la pena per il reato di lesioni, confermando il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche formulato dal giudice di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, che con unico motivo lamenta la omessa motivazione in ordine al motivo della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già formulato originariamente davanti alla Corte di appello di Milano, riproposto e dichiarato assorbito dalla pronuncia della cassazione, e, quindi, oggetto della cognizione del giudice del rinvio.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota di conclusioni scritte in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo del fatto riservato al giudice di merito, e, proprio perché si sostanzia in un esame complessivo di elementi di fatto, è soggetto ad un sindacato estremamente limitato in sede di legittimità, ammesso solo nei casi in cui esistano regole legali che stabiliscono divieti di prevalenza di taluni tipi di circostanze o sottraggono alcune circostanze al giudizio di bilanciamento, o, in ogni caso, quando frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02: in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; Sez. 5, Sentenza n. 5579 del 26/9/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874 - 01: in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza.

Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l'altro, alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti).

Nel caso in esame, in cui non è dedotto sia stata violata alcuna regola legale che stabilisca divieti di prevalenza o sottragga circostanze al giudizio di bilanciamento, e si censura solo il mancato esercizio del potere discrezionale sulla comparazione delle circostanze effettuato dal giudice del merito, va osservato che l'espressione sintetica usata dal giudice di secondo grado per motivare il giudizio di equivalenza ("preso atto che sono state già riconosciute ... le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza") indica che il giudice di rinvio ha inteso rinnovare il giudizio di equivalenza.

E non serviva una motivazione ulteriore per confermare tale giudizio.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna emessa il 22 febbraio 2018 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata, danneggiamento e lesioni aggravate commesse il 13 novembre 2012. Con sentenza dell'Il novembre 2020, dep. 2021, n. 69, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai delitti di violenza privata e danneggiamento, dichiarando assorbito un ulteriore motivo sulla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Con sentenza del 19 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha dichiarato prescritti i reati di violenza privata e danneggiamento, rideterminato la pena per il reato di lesioni, confermando il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche formulato dal giudice di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, che con unico motivo lamenta la omessa motivazione in ordine al motivo della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già formulato originariamente davanti alla Corte di appello di Milano, riproposto e dichiarato assorbito dalla pronuncia della cassazione, e, quindi, oggetto della cognizione del giudice del rinvio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota di conclusioni scritte in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo del fatto riservato al giudice di merito, e, proprio perché si sostanzia in un esame complessivo di elementi di fatto, è soggetto ad un sindacato estremamente limitato in sede di legittimità, ammesso solo nei casi in cui esistano regole legali che stabiliscono divieti di prevalenza di taluni tipi di circostanze o sottraggono alcune circostanze al giudizio di bilanciamento, o, in ogni caso, quando frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02: in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; Sez. 5, Sentenza n. 5579 del 26/9/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874 - 01: in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l'altro, alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti). Nel caso in esame, in cui non è dedotto sia stata violata alcuna regola legale che stabilisca divieti di prevalenza o sottragga circostanze al giudizio di bilanciamento, e si censura solo il mancato esercizio del potere discrezionale sulla comparazione delle circostanze effettuato dal giudice del merito, va osservato che l'espressione sintetica usata dal giudice di secondo grado per motivare il giudizio di equivalenza ("preso atto che sono state già riconosciute ... le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza") indica che il giudice di rinvio ha inteso rinnovare il giudizio di equivalenza. E non serviva una motivazione ulteriore per confermare tale giudizio. Ne consegue che il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle