CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 31971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Belgio) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n.32324/2023 della Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione, accoglieva la domanda di riparazione del danno per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento dell'indennizzo di euro 103.524,98. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 cod . proc. pen. Argomenta che la motivazione con la quale l'ordinanza impugnata aveva escluso che il Nicosia abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione risultava apparente, in quanto la Corte di appello aveva affermato che l'omicida avrebbe tenuto una condotta imprevedibile per l'istante e che, quindi, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro nel quale si discuteva tra pregiudicati di debiti inerenti il traffico di stupefacenti non avrebbe avuto efficacia eziologica in relazione alla causazione della detenzione. Non erano stati considerati plurimi elementi risultanti dagli atti e rilevanti ai fini della valutazione demandata al Giudice di merito: listante era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere non solo in relazione al reato di omicidio ma anche al reato di cui all'art. 411 cod.pen., per il quale ultimo reato era emanata dal Gup sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; in sede di interrogatorio di garanzia il Nicosia aveva mentito in ordine alla sua presenza sui luoghi al momento del fatto; il Nicosia aveva una frequentazione assidua ed ambigua con l'omicida; il traffico di stupefacenti è attività illecita e la partecipazione ad attività di esecuzione di rapporti contrattuali nulli per contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume comporta di per sé il rischio di coinvolgimento nella commissione di reati ulteriori; emergeva dagli atti che il Nicosia aveva partecipato all'iniziale scontro fisico tra l'omicida e la vittima. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 315 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto degli elementi fattuali esposti con il motivo che precede anche ai fini di una formulazione di un giudizio di colpa lieve nella causazione della detenzione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2, Va osservato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Il giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638) Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). Inoltre, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 3 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). Va anche ricordato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez.4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241 - 01); rilevano invece, di eventuali comportamenti reticenti tenuti dall'indagato in sede di interrogatorio o il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevanti sulla determinazione cautelare, incidendo sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, Rv.283453 - 01; Sez. 4, n.3755 del 20/01/2022, Rv. 282581 - 01).3. Nella specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata è del tutto carente e non in linea con i predetti principi di diritto, essendosi il Giudice della riparazione limitato, in sostanza, a prendere atto della intervenuta assoluzione del Nicosia dal contestato reato di concorso in omicidio aggravato, senza valutare compiutamente il quadro indiziario su cui si era fondato il titolo cautelare, gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, le condotte extraprocedimentali o tenute nel corso del procedimento dall'interessato, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese. 4. La carenza motivazionale evidenziata vizia l'atto decisione e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annull